Risposta n. 227 del 11/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa nota di variazione in diminuzione può essere emessa ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/1972 anche in caso di accordo transattivo, purché entro un anno dall’effettuazione dell’operazione; nel caso in esame, trattandosi di fattura originaria emessa in regime forfetario, anche la nota di credito segue il medesimo regime e non comporta applicazione dell’IVA.
Note di credito su fatture emesse in regime forfetario ex legge n. 190/2014
Il quesito
Si chiede se, a seguito di un accordo transattivo che riduce l’importo originariamente dovuto per una prestazione resa da un CTU e fatturata in regime forfetario, la nota di credito possa essere emessa senza applicazione dell’IVA, come la fattura originaria.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che la transazione rientri tra gli eventi "simili" di cui all’art. 26, comma 2, DPR n. 633/1972, legittimando la riduzione dell’imponibile tramite nota di variazione in diminuzione entro il termine annuale previsto dal comma 3. Poiché la fattura originaria era emessa in regime forfetario, esonerato da IVA ai sensi dell’art. 1, comma 59, legge n. 190/2014, anche la nota di credito va emessa senza IVA, applicando il medesimo regime.
Note di credito su fatture emesse in regime forfetario
L’interpello riguarda la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione, senza addebito dell’IVA, a seguito di un accordo transattivo che riduce l’importo originariamente fatturato da un consulente tecnico d’ufficio (CTU) per una prestazione resa nell’ambito di un procedimento giudiziario. L’Agenzia delle Entrate esamina la fattispecie alla luce dell’art. 26 del DPR n. 633/1972 e della disciplina del regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014.
Fattispecie e contesto
Il contribuente descrive una vicenda nata nell’ambito di un giudizio pendente dinanzi al Tribunale ALFA, avente a oggetto l’esecuzione di opere civili. Il CTU nominato dal giudice ha emesso, in data X, due fatture per le proprie prestazioni, una a carico dell’interpellante e una a carico della controparte, che ha provveduto a pagare l’importo richiesto.
Sulla fattura emessa all’interpellante:
- non è stata applicata l’IVA, in base alla disciplina del regime forfetario;
- non è stata applicata la ritenuta d’acconto.
La prestazione del CTU ha riguardato un periodo di 1 anno e 4 mesi. Il contribuente ha contestato la congruità dell’importo richiesto, presentando reclamo al Presidente del Tribunale in data Y. Nelle more del giudizio, in data Z, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che ha ridotto la somma dovuta da XX euro a YY euro.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede se, a fronte della riduzione pattuita in transazione, il CTU debba emettere una nota di credito per la differenza e se tale documento possa essere emesso senza versare l’IVA, come già avvenuto per la fattura originaria.
Soluzione interpretativa prospettata
Il contribuente ritiene che la prestazione sia territorialmente rilevante in Italia e che, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/1972, l’operazione si consideri effettuata alla data della fattura, coincidente con l’ultimazione della prestazione o, comunque, al termine dell’anno solare XY secondo le regole richiamate.
Sulla base di ciò, sostiene che:
- la fattura originaria è stata correttamente emessa senza IVA in quanto assoggettata al regime forfetario;
- la nota di credito dovrebbe poter essere emessa per le stesse ragioni, senza applicazione dell’imposta.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’art. 1965 c.c., che definisce la transazione come il contratto con cui le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o ne prevengono una futura;
- l’art. 26, comma 2, del DPR n. 633/1972, che consente la variazione in diminuzione quando un’operazione fatturata viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l’imponibile per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, nonché per mancato pagamento in determinate ipotesi;
- l’art. 26, comma 3, del DPR n. 633/1972, che limita l’applicabilità della variazione in diminuzione, in caso di sopravvenuto accordo tra le parti, al decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile;
- l’art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014, sul regime forfetario;
- l’art. 1, comma 59, della legge n. 190/2014, che esonera i contribuenti forfetari dal versamento dell’IVA e dagli altri obblighi del DPR n. 633/1972, salvo quanto previsto dal comma 60;
- l’art. 1, comma 58, della legge n. 190/2014, come interpretato dalla circolare 10 aprile 2019, n. 9, par. 4.1, secondo cui i contribuenti forfetari non addebitano l’IVA in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione;
- l’art. 6 del DPR n. 633/1972, in tema di momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, con riferimento alla prestazione effettuata al pagamento del corrispettivo e alla rilevanza della fattura emessa anteriormente.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva innanzitutto che la transazione, ai sensi dell’art. 1965 c.c., ha funzione di composizione della lite attraverso reciproche concessioni. Nel caso esaminato, l’accordo transattivo tra l’istante e il CTU ha comportato una riduzione dell’importo dovuto per la prestazione e, di conseguenza, una riduzione dell’ammontare imponibile esposto in fattura.
Pertanto, per risolvere il quesito, l’Agenzia rinvia all’art. 26 del DPR n. 633/1972, ritenendo che:
- la transazione rientri tra gli eventi "simili" alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione di cui al comma 2;
- la variazione in diminuzione sia ammissibile anche in tale ipotesi, purché la nota di variazione sia emessa entro un anno dall’effettuazione dell’operazione originaria.
L’Agenzia precisa poi che la conclusione non muta per il fatto che la fattura originaria sia stata emessa in regime forfetario. Richiamando l’esonero dal versamento dell’IVA e dagli adempimenti IVA previsto dall’art. 1, comma 59, della legge n. 190/2014 e la regola del comma 58 sul mancato addebito dell’IVA in rivalsa, afferma che il regime forfetario continua ad applicarsi anche alla nota di variazione in diminuzione connessa alla stessa operazione.
Quanto al momento di effettuazione dell’operazione, l’Agenzia richiama l’art. 6 del DPR n. 633/1972 e osserva che, nel caso di specie, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura emessa in regime forfetario. Da ciò deriva che anche la nota di variazione in diminuzione, da emettere ex art. 26, segue il medesimo regime.
Conclusioni operative
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate riconosce che:
- l’accordo transattivo costituisce un evento idoneo a giustificare la variazione in diminuzione dell’imponibile;
- la nota di credito può essere emessa ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/1972 entro il termine annuale previsto;
- poiché la fattura originaria era stata emessa in regime forfetario, anche la nota di variazione deve essere emessa senza applicazione dell’IVA, secondo il medesimo trattamento fiscale della fattura originaria.
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