Risposta n. 231 del 12/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo la contribuente, l’azienda va considerata come complesso dinamico di beni; quindi la cessione di un bene non essenziale all’esercizio dell’impresa, che non ne comprometta la capacità produttiva, non dovrebbe far perdere l’agevolazione. Richiama inoltre il principio dell’universalità dei beni e ritiene che il trasferimento della nuda proprietà, se non incide sull’operatività aziendale, non determini decadenza.
Trasferimento della nuda proprietà di un’azienda agricola e possibile decadenza dall’agevolazione per il passaggio generazionale.
Il quesito
La contribuente chiede se la cessione della nuda proprietà di parte di una porcilaia, con riserva di usufrutto vitalizio e pur continuando l’attività d’impresa, comporti la decadenza dall’agevolazione ex art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990; in caso di decadenza, chiede anche se l’imposta complementare ipotecaria e catastale debba essere recuperata sulla rendita catastale rivalutata del bene ceduto.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia richiama l’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, che esenta da imposta i trasferimenti di aziende o rami d’azienda a favore di coniuge e discendenti, a condizione che l’attività sia proseguita per almeno cinque anni. Precisa che la norma mira a favorire il passaggio generazionale e che, in linea generale, il trasferimento del diritto di nuda proprietà dell’azienda o di un ramo non comporta decadenza se il beneficiario continua l’esercizio dell’impresa. Tuttavia, nel caso concreto evidenzia che nell’atto di donazione oggetto di esame il trasferimento riguarda prevalentemente nuda proprietà di beni immobili (circa il 97%) e che, per verificare l’effettiva spettanza del beneficio, occorre accertare in sede di controllo anche se il complesso donato sia effettivamente qualificabile come azienda.
Trasferimento della nuda proprietà di un’azienda agricola e agevolazione per il passaggio generazionale
La risposta riguarda l’applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, in un caso di donazione di un’azienda agricola e successiva intenzione della beneficiaria di trasferire a terzi la nuda proprietà di una parte del compendio aziendale, mantenendo l’usufrutto. Il tema centrale è stabilire se tale operazione determini la decadenza dal beneficio fruito al momento della donazione.
Fattispecie rappresentata dalla contribuente
La contribuente dichiara di aver ricevuto in donazione un’azienda agricola avente a oggetto l’esercizio dell’attività agricola. Nell’atto di donazione aveva richiesto l’agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, impegnandosi a proseguire l’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni.
Successivamente, intende cedere al marito la nuda proprietà di parte della porcilaia, riservandosi l’usufrutto vita natural durante. Da qui i due quesiti posti all’Agenzia:
- se la cessione della nuda proprietà, pur in presenza della prosecuzione dell’attività e della riserva di usufrutto, comporti la decadenza dall’agevolazione;
- in caso di decadenza, se il recupero dell’imposta complementare ipotecaria e catastale debba avvenire sulla rendita catastale rivalutata dell’immobile ceduto.
Soluzione interpretativa proposta dalla contribuente
La contribuente richiama l’art. 2555 c.c., secondo cui l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, e sostiene che l’azienda abbia natura dinamica: i beni che la compongono possono variare nel tempo senza che venga meno l’azienda stessa.
Richiama inoltre l’art. 816 c.c. sull’universalità di beni, osservando che le singole cose che la compongono possono formare oggetto di separati atti giuridici. Da tale premessa conclude che la cessione di un bene non determinante per l’esercizio dell’impresa e non idoneo a incidere sull’attitudine dell’azienda a produrre reddito non dovrebbe comportare la perdita dell’agevolazione.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990, che prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende o rami d’azienda, quote sociali e azioni in favore di discendenti e coniuge, a condizione che:
- gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento;
- tale impegno sia dichiarato contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione.
La norma dispone inoltre che il mancato rispetto di tale condizione comporta la decadenza dal beneficio, con applicazione dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione ex art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora.
Osservazioni dell’Agenzia sul perimetro dell’agevolazione
L’Agenzia ricorda che l’agevolazione mira a favorire il passaggio generazionale delle aziende familiari, subordinandolo alla continuazione dell’attività per cinque anni. In linea di principio, osserva che il beneficio può operare anche quando il soggetto beneficiario sia titolare del solo diritto di usufrutto, poiché l’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa ma, nel caso dell’azienda, deve anche gestirla nel rispetto della destinazione economica e mantenendone l’efficienza, ai sensi degli artt. 981 e 2561 c.c.
Al contrario, il nudo proprietario non dispone del godimento né dei poteri di gestione dell’azienda e, in astratto, non potrebbe soddisfare il requisito della prosecuzione dell’attività d’impresa per cinque anni. Per questo l’Agenzia evidenzia che, ai fini dell’agevolazione, va verificato che nell’atto di donazione siano effettivamente presenti tutti i presupposti richiesti dalla norma.
Esito del caso concreto
Esaminando l’atto di donazione richiamato nell’istanza, l’Agenzia rileva che i genitori hanno donato alla figlia la nuda proprietà di alcuni beni immobili e la piena proprietà di altri beni mobili. Sottolinea inoltre che il trasferimento della nuda proprietà riguarda beni immobili, tra cui ufficio e casa di abitazione, per un valore assolutamente prevalente rispetto al complesso dei beni indicati nell’atto, pari a circa il 97%.
Tale circostanza porta l’Agenzia a ritenere che, nel caso rappresentato, non sia possibile fruire della disposizione agevolativa, ferma restando la necessità di verificare in sede di accertamento se il compendio donato sia davvero qualificabile come azienda.
Risposta al quesito sulla successiva cessione della nuda proprietà
Con riferimento al quesito specifico, l’Agenzia afferma in linea generale che il soggetto titolare di un’azienda ricevuta in donazione che, entro il quinquennio, trasferisce il diritto di nuda proprietà della medesima azienda o di un ramo d’azienda non decade dall’agevolazione, purché continui a esercitare l’attività d’impresa.
Conclusioni operative
La risposta, quindi, distingue tra il principio generale e il caso concreto:
- in astratto, la cessione della nuda proprietà non determina automaticamente decadenza se l’attività d’impresa prosegue per cinque anni;
- nel caso esaminato, però, l’Agenzia evidenzia che la struttura dell’atto di donazione e la prevalenza dei beni immobili impongono una verifica sostanziale della qualificazione del complesso come azienda e, in tale prospettiva, l’agevolazione non appare applicabile nei termini prospettati dalla contribuente.
Non vengono invece sviluppate ulteriormente, nel testo fornito, indicazioni specifiche sul secondo quesito relativo al metodo di recupero dell’imposta complementare ipotecaria e catastale sulla rendita catastale rivalutata.
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