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Interpello

Risposta n. 228 del 12/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società istante ritiene che il riaddebito del caseificio non costituisca un’operazione imponibile IVA perché il caseificio non agisce come soggetto trasparente né come mandatario con rappresentanza, e perché manca un sinallagma tra somma richiesta e prestazioni rese; in via subordinata, qualifica le somme come penalità escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 633/1972.

Trattamento IVA delle somme riaddebitate all’interno di un Consorzio a titolo di contribuzione aggiuntiva

Il quesito

Il contribuente chiede se le somme riaddebitate dal caseificio alla società istante, quale quota della contribuzione aggiuntiva prevista dal Piano di regolazione dell’offerta del Formaggio X, debbano essere assoggettate a IVA oppure considerate fuori campo o, in subordine, penalità escluse da IVA.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia concorda con la qualificazione delle somme pagate dall’allevatore al caseificio come penalità: in assenza di rapporto sinallagmatico, tali importi non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo. Aggiunge che la medesima natura giuridica e il medesimo trattamento IVA vanno attribuiti anche alle somme corrisposte dai caseifici al Consorzio a titolo di contribuzione aggiuntiva.

Trattamento IVA delle somme riaddebitate all’interno di un Consorzio

L’interpello riguarda la qualificazione ai fini IVA delle somme riaddebitate da un caseificio a un allevatore-produttore, nell’ambito del sistema di regolazione dell’offerta del Formaggio X gestito dal relativo Consorzio. Il tema centrale è stabilire se tali importi costituiscano corrispettivi imponibili, semplici dazioni di denaro fuori campo IVA oppure penalità escluse dall’imposta.

Fattispecie e contesto

L’istante è ALFA s.s., società agricola attiva nell’allevamento di vacche da latte e fornitrice di latte destinato alla trasformazione in Formaggio X. La società è anche consorziata del Consorzio del Formaggio X con qualifica di allevatore-produttore.

Il Consorzio ha finalità di tutela della denominazione di origine del formaggio, vigilanza sulla produzione e sul commercio, valorizzazione del prodotto, promozione, diffusione e incremento dei consumi. Ogni consorziato è tenuto a versare un contributo consortile, che secondo l’istante è soggetto a IVA con aliquota del 22%.

Per regolare il volume produttivo, il Consorzio adotta un Piano di regolazione dell’offerta triennale, riferito al periodo 2017-2019, approvato con decreti ministeriali richiamati nel testo e fondato su normativa UE e ministeriale. Sulla base di tale piano, l’istante dispone di Quote Latte X (QLX) pari a 1.730.001 kg/anno di latte mungibile.

Il piano è descritto come uno strumento privatistico di filiera, vincolante per allevatori, caseifici e stagionatori aderenti, che attribuisce a ciascun allevatore il diritto di produrre solo una certa quantità di latte destinato al formaggio e a ciascun caseificio il limite di produzione di forme in relazione al latte acquistato.

Meccanismo della contribuzione aggiuntiva

Il Piano prevede una contribuzione aggiuntiva a carico dei caseifici che superano le quote assegnate, quale misura di disincentivo allo sforamento.

Il meccanismo opera così:

  • se il quantitativo complessivo di latte lavorato da tutti i caseifici consorziati è inferiore al PRC (punto di riferimento comprensoriale), non scatta alcuna contribuzione aggiuntiva;
  • se la produzione complessiva supera il PRC, la contribuzione aggiuntiva scatta nei confronti dei caseifici consorziati che abbiano prodotto oltre il limite consentito;
  • il Piano precisa che la contribuzione aggiuntiva ha la stessa natura della contribuzione ordinaria ed è oggetto di fatturazione da parte del Consorzio verso i caseifici eccedentari.

A sua volta, ciascun caseificio può riaddebitare la contribuzione aggiuntiva ai produttori che abbiano conferito latte in eccesso rispetto alle proprie quote, secondo criteri di ripartizione autonomamente definiti dal caseificio. Il Piano afferma inoltre che la titolarità formale dei versamenti spetta al caseificio, mentre la responsabilità ricade sui conferenti che hanno consegnato quantitativi eccedenti rispetto al Registro.

Quesito del contribuente

L’istante chiede quale sia il trattamento ai fini IVA delle somme riaddebitate dal caseificio alla società istante.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La società ritiene che il riaddebito non possa essere trattato come un’operazione IVA imponibile per più ragioni.

In particolare, sostiene che il caseificio:

  • non è un soggetto “trasparente”, come invece potrebbe essere un consorzio o una società consortile;
  • non opera in base a un mandato con rappresentanza, poiché la società istante non gli ha conferito alcun potere di agire in nome e per conto proprio;
  • non svolge una prestazione sinallagmatica, ma si limita a richiedere le somme a titolo di riaddebito.

Da ciò la contribuente conclude che gli importi richiesti dal caseificio debbano essere considerati dazioni di denaro fuori dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DPR n. 633/1972. In subordine, propone la qualificazione come penalità, quindi escluse da IVA ai sensi dell’articolo 15 del DPR n. 633/1972.

Normativa e documenti richiamati dall’Agenzia

L’Agenzia esamina innanzitutto i rapporti giuridici tra Consorzio, caseifici e allevatori, richiamando:

  • lo Statuto del Consorzio del Formaggio X;
  • l’obbligo dei consorziati di osservare Statuto, disciplinare di produzione e regolamenti del Consorzio;
  • l’obbligo di versare quote e contributi consortili e di collaborare al perseguimento degli scopi consortili;
  • la possibilità di esclusione del consorziato in caso di gravi inadempienze o morosità.

Il Piano di regolazione dell’offerta viene considerato parte integrante degli strumenti vincolanti per i soggetti della filiera. L’Agenzia richiama inoltre le clausole del Piano che prevedono:

  • la determinazione della contribuzione aggiuntiva in capo ai caseifici;
  • l’obiettivo di assicurare la partecipazione degli allevatori all’eventuale contribuzione aggiuntiva;
  • il meccanismo di calcolo basato sul confronto tra latte lavorato e quote detenute;
  • la facoltà di ripartire la contribuzione tra gli allevatori conferenti in proporzione al latte ceduto in eccesso;
  • la previsione espressa secondo cui la titolarità formale dei versamenti compete al caseificio, mentre la responsabilità sostanziale spetta ai conferenti che superano le quantità consentite.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che la somma pagata dall’allevatore al caseificio, nell’ambito del riaddebito della contribuzione aggiuntiva, deve essere qualificata come penalità.

In base a tale qualificazione, manca un rapporto sinallagmatico tra somma versata e prestazione ricevuta; pertanto, viene meno il presupposto oggettivo IVA e l’importo non rientra nel campo di applicazione dell’imposta.

L’Agenzia aderisce quindi alla ricostruzione sostanziale proposta dal contribuente, sebbene giunga alla conclusione per effetto della qualificazione giuridica dell’importo come penalità e non come corrispettivo di una prestazione o semplice dazione di denaro.

Conclusioni operative

Per l’Amministrazione finanziaria:

  • il riaddebito dal caseificio all’allevatore, riferito alla contribuzione aggiuntiva, non è imponibile IVA;
  • la somma va considerata penalità e non corrispettivo di servizio;
  • il medesimo trattamento dovrebbe applicarsi anche alle somme corrisposte dai caseifici al Consorzio a titolo di contribuzione aggiuntiva.

L’interpello si chiude quindi con il riconoscimento della fuori campo IVA delle somme oggetto di riaddebito, per carenza del presupposto oggettivo, in ragione della loro natura penalistica.

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