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Interpello

Risposta n. 232 del 12/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Aliquota IVA applicabile alla cessione di prodotti derivanti dalla coltivazione della canapa

Il quesito

Il contribuente chiede quale aliquota IVA applicare alle cessioni di olio di canapa, panelli di canapa, farina di canapa e florescenza di canapa, e se per tali prodotti sia applicabile l’aliquota di compensazione prevista dalla Tabella A, Parte I, del DPR 633/1972.

Soluzione prospettata dal contribuente

L’Agenzia ritiene che l’olio di canapa rientri nella voce doganale 15.07 (tariffa fino al 31/12/1987) e sia quindi soggetto all’IVA del 10% ex punto 50 della Parte III della Tabella A; la florescenza di canapa è invece soggetta a IVA ordinaria perché non riconducibile alle voci agevolate. I panelli di canapa e la farina di canapa sono ricondotti alla voce 23.04 (tariffa fino al 31/12/1987) e assoggettati all’IVA del 10% ex punto 88 della Parte III della Tabella A. In tutti i casi non si applicano le percentuali di compensazione.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate concorda con il contribuente sull’applicazione dell’aliquota ordinaria alla florescenza di canapa e sull’esclusione delle percentuali di compensazione; concorda inoltre sulla non applicabilità delle percentuali di compensazione a olio, panelli e farina di canapa. Diverge invece sulla tassazione dell’olio di canapa e dei panelli/farina, per i quali riconosce l’aliquota IVA ridotta del 10% e non l’ordinaria, come prospettato solo parzialmente dal contribuente.

Aliquota IVA sui prodotti derivanti dalla coltivazione della canapa

L’interpello riguarda la corretta applicazione dell’IVA alle cessioni di alcuni prodotti ottenuti dalla coltivazione della canapa da parte di un’azienda agricola che opera in regime speciale IVA ex art. 34 del DPR 633/1972. La questione nasce dopo l’avvio della coltivazione ai sensi della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, relativa alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Il contribuente descrive quattro prodotti ottenuti dalla lavorazione della canapa:

  • olio di canapa;
  • panelli di canapa;
  • farina di canapa;
  • florescenza di canapa.

Precisa che:

  • i prodotti n. 1, 2 e 3 sono destinati all’alimentazione umana;
  • il prodotto n. 4 è destinato al settore florovivaistico.

Il ciclo produttivo è così descritto: i semi di canapa, una volta maturi, vengono raccolti, essiccati e puliti meccanicamente; successivamente sono spremuti a freddo, ottenendo olio e panelli. Dalla successiva lavorazione del panello si ottiene la farina. La florescenza, invece, deriva dalla raccolta manuale della parte apicale della pianta e da successiva essiccazione all’aria.

Quesito posto all’Agenzia

Il contribuente chiede:

  • quale aliquota IVA si applichi alle cessioni dei quattro prodotti;
  • se tali beni possano beneficiare dell’aliquota di compensazione prevista dalla Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/1972.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il contribuente, richiamando un parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ritiene che:

  • per olio di canapa e florescenza di canapa si applichi l’IVA ordinaria, senza aliquota di compensazione;
  • per panelli e farina di canapa la voce doganale attuale 23.06 corrisponda alla voce 23.04 della tariffa doganale richiamata dalla Tabella A del DPR 633/1972;
  • non siano comunque applicabili le percentuali di compensazione di cui alla Tabella A, Parte I, ai fini della detrazione forfettizzata ex art. 34, comma 1, del DPR 633/1972.

Normativa e richiami rilevanti

L’Agenzia richiama in particolare:

  • la legge n. 242 del 2 dicembre 2016, art. 2, comma 2, lett. a) e g), che disciplina la promozione della filiera della canapa e contempla, tra gli altri, prodotti alimentari e coltivazioni destinate al florovivaismo;
  • l’art. 34 del DPR 633/1972, relativo al regime speciale IVA per i produttori agricoli;
  • la Tabella A allegata al DPR 633/1972, Parte III, con il punto 50 e il punto 88, che rinviano alle voci della tariffa doganale in vigore fino al 31 dicembre 1987;
  • la classificazione doganale dei prodotti resa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Parere dell’Agenzia delle Entrate sull’olio di canapa

L’olio di canapa viene classificato dall’Agenzia delle Dogane nel Capitolo 15 della tariffa doganale, voce 1515, sottovoce 151590, come “altri grassi ed oli vegetali”.

L’Agenzia rileva che, nella tariffa doganale integrata in vigore fino al 31 dicembre 1987, la voce 15.07 comprendeva gli “oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati”. Richiama inoltre le Note Complementari al Capitolo 15, secondo cui gli oli ottenuti per pressione sono considerati greggi se hanno subito solo decantazione, centrifugazione o filtrazione meccanica.

Sulla base della descrizione del processo produttivo, l’olio di canapa viene ritenuto riconducibile alla voce 15.07, lettera D, “altri oli”. Conseguentemente:

  • alla cessione dell’olio di canapa si applica l’aliquota IVA del 10%, ai sensi del punto 50 della Parte III della Tabella A del DPR 633/1972;
  • non si applicano le percentuali di compensazione della Tabella A, Parte I.

Parere dell’Agenzia delle Entrate sulla florescenza di canapa

La florescenza di canapa è classificata nel Capitolo 12 della tariffa doganale, voce 1211, sottovoce 12119086.

L’Agenzia osserva che tale bene, per descrizione e classificazione, non è riconducibile alle voci contenute nelle Parti II, II-bis e III della Tabella A allegata al DPR 633/1972. Pertanto:

  • alla cessione della florescenza di canapa si applica l’IVA ordinaria;
  • non si applicano le percentuali di compensazione della Tabella A, Parte I.

Parere dell’Agenzia delle Entrate su panelli e farina di canapa

I panelli di canapa e la farina di canapa vengono classificati nel Capitolo 23 della tariffa doganale, voce 2306, sottovoce 23069090.

Dall’analisi della documentazione, l’Agenzia conclude che:

  • i panelli di canapa possono essere considerati panelli della disoleazione di semi e frutti oleosi;
  • la farina di canapa può essere considerata un residuo della disoleazione di semi e frutti oleosi.

Per tale ragione, i due beni sono ricondotti alla voce doganale 23.04 della tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987, relativa a “panelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie”. Il punto 88 della Parte III della Tabella A prevede per tali beni l’aliquota IVA del 10%.

Ne consegue che:

  • alla cessione di panelli di canapa e farina di canapa si applica l’IVA ridotta del 10%;
  • non si applicano le percentuali di compensazione della Tabella A, Parte I.

Conclusioni operative

La risposta dell’Agenzia distingue quindi i prodotti nel seguente modo:

  • olio di canapa: IVA 10%, nessuna compensazione;
  • panelli di canapa: IVA 10%, nessuna compensazione;
  • farina di canapa: IVA 10%, nessuna compensazione;
  • florescenza di canapa: IVA ordinaria, nessuna compensazione.

L’esito è parzialmente conforme alla soluzione prospettata dal contribuente, ma con una precisazione rilevante: olio, panelli e farina non sono assoggettati a IVA ordinaria, bensì all’aliquota ridotta del 10% sulla base del rinvio alle voci doganali storiche contenuto nella Tabella A del DPR 633/1972.

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