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Sentenza

Sentenza n. 24/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 851/2023 in data 14 dicembre 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 851/2023, recante il riconoscimento del diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2017/2018-2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 851/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente, o altro equipollente, per quattro anni scolastici, per un importo di 500 euro annui, condannando il Ministero a metterla a disposizione nel rispetto dei vincoli di legge. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l’omesso adempimento. Il giudice ha inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, decorrente dalla notificazione della sentenza del 28 luglio 2024 alla casella PEC istituzionale del Ministero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, l’obbligo conformativo a carico del Ministero e l’inerzia dell’Amministrazione, nonché decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti dovuti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale ministeriale, o in un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta del ricorrente entro i 60 giorni successivi alla comunicazione dell’infruttuosa scadenza del termine. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di agire per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e impongono all’amministrazione di conformarsi al contenuto della decisione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso consente, nel caso concreto, l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione, pur destinataria di un obbligo puntuale, rimanga inadempiente.
  • Ai fini dell’azione di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione statale, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione della sentenza a un domicilio digitale istituzionale idoneo a riceverla.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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