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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34022/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna a multa per il reato di vilipendio dell'Arma dei Carabinieri (art. 290, secondo comma, c.p.). Il ricorrente deduceva la mancata valutazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la motivazione della Corte d'appello secondo cui non può riconoscersi la particolare tenuità: la condotta consistette nella pubblicazione su una piattaforma social molto diffusa di un post contenente la foto del verbale di contravvenzione con le firme dei militari e la frase offensiva verso l'Arma, circostanza che ha amplificato l'offesa estendendone la portata anche alle persone facilmente identificabili. Il Collegio ha richiamato il principio per cui l'onere probatorio della sussistenza della causa di non punibilità grava sull'imputato, il quale deve indicare elementi specifici; la cancellazione postuma del messaggio non è, di per sé, idonea a rendere di particolare tenuità un'offesa che al momento della pubblicazione non lo era. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.), con mantenimento della sanzione inflitta in primo grado (multa).

Norme richiamate

  • art. 290, secondo comma, cod. pen.

    Norma applicata per la responsabilità penale per vilipendio dell'Arma dei Carabinieri; il fatto contestato è stato ritenuto integrativo del reato per la pubblicazione offensiva su social.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede valutazione complessiva secondo i parametri dell'art. 133 c.p. e grava sull'imputato l'onere di fornire elementi specifici per dimostrarne la sussistenza. La condotta successiva del reo (es. cancellazione del post) può essere valutata ma non basta da sola.

  • art. 133, primo comma, cod. pen.

    Parametri (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) da utilizzare per valutare l'entità dell'offesa e la possibile applicazione della particolare tenuità.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1

    Modifica normativa che ha esteso la possibilità di considerare condotte successive dell'imputato nella valutazione della particolare tenuità, pur senza renderle determinanti se la condotta iniziale era già offensiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La pubblicazione di insulti verso forze dell'ordine su piattaforme social di larga diffusione amplifica l'offesa e può aggravare la responsabilità, soprattutto se vengono rese riconoscibili le persone coinvolte (es. foto con firme).
  • Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) l'imputato deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino la ridotta offensività del fatto: la mera allegazione generica non è sufficiente.
  • La cancellazione successiva di contenuti offensivi può essere valutata dal giudice ma non è, di per sé, idonea a trasformare in tenuità un'offesa che al momento della pubblicazione aveva carattere non trascurabile.
  • Il giudice valuta la particolare tenuità con una valutazione globale secondo i parametri dell'art. 133 c.p. (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo).
  • In caso di condotte offensive rivolte a istituzioni o a pubblici ufficiali, la facilità di identificazione delle persone coinvolte e la platealità della diffusione sono elementi che ostano al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità.
  • Chi intende appellarsi alla non punibilità deve prevedere e documentare elementi fattuali precisi (es. limitata visibilità, immediata rimozione prima di qualsiasi diffusione, mancanza di identificabilità delle persone) per avere concrete possibilità di successo.

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