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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13411/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società a responsabilità limitata ormai cancellata dal registro delle imprese, recuperando a tassazione importi riferiti a fatture ritenute relative a operazioni inesistenti e ricavi non dichiarati. L'atto era stato notificato agli ex soci, di cui uno anche ex liquidatore e già legale rappresentante della società estinta. I destinatari avevano impugnato l'avviso deducendo, tra l'altro, nullità per difetto di motivazione, insussistenza delle operazioni contestate, buona fede, riconoscimento dei costi, inapplicabilità delle sanzioni e prescrizione; la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CGT di secondo grado aveva accolto l'appello ritenendo d'ufficio nulla l'iscrizione dell'avviso e la notifica perché eseguite dopo l'estinzione della società. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 112 c.p.c. e 18, 24 e 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CGT deciso su una questione non dedotta tempestivamente e rilevata d'ufficio; violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. 602/1973 per la ritenuta invalidità dell'avviso nonostante la successione dei soci nei rapporti della società estinta; omesso esame di un fatto decisivo, sempre sul tema della legittimazione passiva dei soci e della loro responsabilità nei limiti di quanto eventualmente riscosso in liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto che la questione della carenza di legittimazione/titolarità passiva della società estinta, sollevata solo con memoria illustrativa in primo grado, era stata correttamente ritenuta inammissibile dalla CTP e, quindi, non poteva essere riproposta in appello né rilevata d'ufficio dal giudice tributario, perché estranea al thema decidendum delimitato dai motivi originari e perché non rientrante tra le questioni che impongono il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. In tal modo la CGT aveva pronunciato oltre i limiti della domanda e del devolutum, con vizio di ultrapetizione. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, in diversa composizione, per l'esame degli altri motivi di gravame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel processo.

  • art. 18 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario il ricorso introduttivo deve contenere i motivi di impugnazione, che delimitano il thema decidendum.

  • art. 24 d.lgs. 546/1992

    i motivi aggiunti sono ammessi solo nei casi previsti dalla norma, in particolare per documenti non conosciuti dalle altre parti o per ordine della commissione.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    in appello non possono proporsi domande o eccezioni nuove; la questione tardivamente introdotta resta inammissibile.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    l'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio riguarda le sole questioni di fatto o miste di fatto e diritto che richiedano allegazioni o prove ulteriori, non mere difese.

  • art. 2495 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la successione dei soci nei rapporti della società estinta ai fini fiscali.

  • art. 36 d.P.R. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente per fondare la responsabilità dei soci e degli altri soggetti indicati dalla norma per i debiti tributari della società estinta.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice deve attenersi ai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo; non può annullare l'atto per vizi diversi, anche se emergenti dagli atti, quando tali vizi non siano stati devoluti dalla parte.
  • La questione sollevata tardivamente in primo grado e dichiarata inammissibile non può essere utilmente riproposta in appello come motivo di gravame, poiché resta preclusa dal divieto di nuove eccezioni e nuove doglianze.
  • Il rilievo officioso di una questione è consentito solo nei limiti del thema decidendum e, se la questione richiede nuove allegazioni fattuali o prova, deve essere previamente instaurato il contraddittorio; non è legittimo usarlo per superare una preclusione processuale.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. si configura quando il giudice fonda la decisione su un vizio non dedotto dalle parti e non ritualmente devoluto al suo esame, realizzando ultrapetizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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