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Sentenza

Sentenza n. 4392/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito 26 ottobre 2023 n. 205 ed all. A e B, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (all. 1); - del decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (all. 2); - del decreto direttoriale n. 155 del 31 gennaio 2024, che rettifica parzialmente quanto riportato nell’Allegato 1 al D.D. 90/2024 (all. 3); - dei decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe A049; - degli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice; - del decreto prot. n. Registro Decreti 2997 del 18.09.2024 con il quale è stata approvata la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale relativa alla classe A049 e, ove esistente, del relativo verbale di approvazione (all. 4); - del decreto prot. n. Registro Decreti 3517 del 12.11.2024 con il quale è stata integrata la graduatoria GM 24-25 (all. 5); - del decreto prot. n. Registro Decreti 3544 del 19.11.2024 con il quale è stata rettificata ed ulteriormente integrata la graduatoria de qua (all. 6); - del decreto prot. n. Registro Decreti 63411 del 22.11.2024 con il quale è stata individuata la provincia GM 24-25_fase 2 settembre_A049 successivi scorrimenti (all. 7); - del decreto prot. n. Registro Decreti 3675 del 04.12.2024 con il quale è stata disposto il reclutamento 2024-25 – Classe di concorso A049 – Integrazione graduatoria e individuazione candidati su provincia (all.8); - nonché, occorrendo, di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l'odierno ricorrente, a causa della mancata attribuzione del giusto punteggio, nonché l'annullamento di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche noto o conosciuto dal ricorrente e di data ignota e per quanto occorra ove e se lesivo degli interessi della ricorrente; per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione spettante con il punteggio legittimamente conseguito, nella graduatoria finale del concorso in esame previa revoca delle immissioni in ruolo, delle convocazioni illegittimamente disposte in favore di candidati con un punteggio inferiore a quello del ricorrente o in eccesso rispetto alla quota di riservisti prevista dalla legge e adozione di ogni altra misura idonea ai fini del corretto scorrimento della graduatoria de qua nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

Giustizia amministrativa202503762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali e dipartimentali di indizione del concorso, atti della commissione, graduatoria e successivi provvedimenti di integrazione, rettifica, scorrimento e individuazione dei candidati per la classe A049

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, che aveva conseguito complessivamente 179,50 punti nella procedura concorsuale per la classe A049, ha contestato la mancata inclusione tra i vincitori e ha chiesto l'annullamento degli atti della procedura, l'accertamento del diritto a essere collocato nella posizione spettante, la revoca delle immissioni in ruolo disposte in favore di candidati con punteggio inferiore o in eccesso rispetto alle quote di riserva e il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente. Con il primo motivo ha dedotto violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento, imparzialità e legalità, nonché eccesso di potere e travisamento dei fatti, sostenendo che errori materiali avessero alterato l'ordine della graduatoria e che l'amministrazione non avesse verificato il reclamo presentato. Con il secondo motivo ha censurato la mancata inclusione nella graduatoria dei candidati idonei non vincitori, ritenendo che ciò impedisse di verificare la regolarità degli scorrimenti e pregiudicasse il proprio affidamento. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di fonti dell'Unione europea e del principio di stabilità, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto utilizzare graduatorie ancora vigenti anziché bandire nuovi concorsi. Nel corso del giudizio è stata inoltre prospettata una possibile improcedibilità per tardiva attestazione della notifica per pubblici proclami, questione non esaminata perché il ricorso è stato ritenuto infondato nel merito.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il ricorrente non era stato superato da candidati con punteggio complessivo inferiore in conseguenza di errori materiali, ma da candidati beneficiari di riserve o titoli di preferenza. Il Collegio ha ritenuto legittimo il meccanismo per cui, in caso di rinuncia, la graduatoria viene reintegrata mediante un candidato appartenente alla stessa categoria del rinunciatario: a un vincitore per merito subentra un idoneo per merito, mentre a un vincitore assunto in forza di una riserva subentra un idoneo titolare della medesima riserva. Ha inoltre affermato che il candidato appartenente a una categoria riservataria, quando risulti vincitore per merito, non deve essere computato nella quota di riserva, poiché la riserva tutela l'effettiva assunzione di candidati in possesso del relativo titolo e non la mera presenza in graduatoria di soggetti appartenenti alla categoria protetta. Sono stati respinti anche il secondo e il terzo motivo. In base all'art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021 e all'art. 9 del D.D. n. 2575/2023, la procedura prevedeva la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, entro il limite dei posti messi a concorso, con possibile integrazione in caso di rinunce mediante candidati che avessero superato le prove con il punteggio minimo. Non sussisteva quindi un obbligo di pubblicare una graduatoria comprensiva degli idonei non vincitori. L'idoneità deriva comunque dal superamento del punteggio minimo ed è verificabile attraverso l'area personale della procedura; gli interessati possono inoltre esercitare il diritto di accesso per controllare il proprio punteggio e gli scorrimenti. La mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non impedisce gli eventuali scorrimenti e la posizione dell'idoneo configura una mera aspettativa all'assunzione, non tutelabile come diritto, considerata la discrezionalità dell'amministrazione sulla decisione di procedere allo scorrimento. Il Collegio ha escluso i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021

    formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali

    La disposizione impone la formazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori entro il limite dei posti messi a concorso, consentendo l'integrazione in caso di rinunce con candidati idonei, senza imporre la pubblicazione di un elenco generale degli idonei non vincitori.

  • art. 59, comma 10-bis, d.l. n. 73/2021

    La previsione della riserva deve essere intesa come destinazione di posti alle categorie riservatarie, secondo la disciplina del concorso.

  • art. 5 d.P.R. n. 487/1994

    Il limite complessivo delle riserve deve essere rispettato computando i candidati idonei beneficiari delle quote di riserva; non vi rientrano i candidati appartenenti a una categoria riservataria che siano stati inseriti tra i vincitori esclusivamente per merito.

  • art. 15, comma 3, d.P.R. n. 487/1994

    le graduatorie sono redatte “tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini”

    La redazione delle graduatorie deve tenere conto delle quote di riserva previste dalla legge.

  • art. 9 D.D. n. 2575/2023

    La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale

    Il bando recepisce la disciplina delle quote di riserva e la regola della graduatoria limitata ai posti messi a concorso.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dal ricorrente quale base per il risarcimento in forma specifica o per equivalente, ma non applicato dal giudice in ragione del rigetto della domanda principale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato con riferimento alla possibile improcedibilità derivante dalla tardiva attestazione della notifica per pubblici proclami; la questione è stata assorbita per l'infondatezza nel merito.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato in relazione agli effetti della tardiva attestazione della notifica per pubblici proclami; la relativa questione non è stata esaminata.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali con posti riservati, il candidato appartenente a una categoria riservataria che risulti vincitore per merito non deve essere computato nella quota di riserva, poiché la riserva mira a garantire l'effettiva assunzione di candidati che beneficiano del trattamento preferenziale e non la mera presenza in graduatoria di appartenenti alla categoria.
  • Quando un vincitore assunto in forza di una riserva rinuncia, lo scorrimento deve avvenire, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile, in favore di un candidato idoneo titolare della medesima tipologia di riserva; analogamente, alla rinuncia di un vincitore per merito può seguire il subentro di un idoneo per merito.
  • Se una disposizione legislativa limita la graduatoria concorsuale ai vincitori entro il numero dei posti messi a concorso, l'amministrazione non è obbligata a pubblicare anche l'elenco degli idonei non vincitori. L'idoneità può essere desunta dal superamento del punteggio minimo e verificata mediante accesso agli atti o agli strumenti informativi della procedura.
  • L'idoneo non vincitore vanta, in assenza di un obbligo normativo di scorrimento, una mera aspettativa all'assunzione e non un diritto all'immissione in ruolo; la decisione dell'amministrazione di procedere o meno allo scorrimento resta soggetta alla discrezionalità amministrativa nei limiti della disciplina vigente.
  • La mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non impedisce l'eventuale integrazione della graduatoria in caso di rinunce, purché l'amministrazione possa individuare gli idonei sulla base del superamento del punteggio minimo e applicare correttamente le categorie di merito e di riserva.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolastico
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieGraduatorie e scorrimentoRiserve di posti e preferenze
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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