Sentenza n. 58/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 509/2022 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.01.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 509/2022 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 509/2022, pubblicata il 10 gennaio 2023 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 9 aprile 2024. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della pronuncia, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore eventuale inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta, su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario da lui delegato, con termine di 90 giorni e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza; il giudice ha esercitato i poteri di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre una misura sostitutiva mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione ai fini dell'esecuzione, non sia stata attuata nel termine dilatorio previsto dalla legge.
- In presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza della parte, in caso di ulteriore inerzia.
- L'esecuzione del giudicato deve avvenire tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, che deve essere detratto dalle prestazioni ancora dovute.
Come è indicizzato
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