Cassazione Penale, Sentenza n. 22951/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena residua per motivi di salute. La difesa contestava la motivazione del provvedimento nella parte in cui escludeva patologie incompatibili con la detenzione, richiamando una relazione clinica della UOC Malattie infettive che descrive gravi condizioni di salute e raccomandava uno stile di vita (alimentazione, attività fisica) non praticabile in carcere. In sostanza si assumeva una contraddizione tra la valutazione del Giudice dell'esecuzione (che riteneva le cure adeguate in carcere) e le conclusioni della relazione medica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la distinzione tra sospensione dell'ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.), istituto processuale volto a consentire una valutazione sulle misure alternative, e sospensione dell'esecuzione della pena per motivi di salute (disciplina negli artt. 146-148 c.p.), che richiede un accertamento concreto dell'incompatibilità con la detenzione ed è di competenza della Magistratura di sorveglianza. Di conseguenza le ragioni di salute addotte, rilevanti ai fini della sospensione dell'esecuzione o delle modalità esecutive, dovevano essere decise dalla Magistratura di sorveglianza e non potevano giustificare la sospensione dell'ordine di esecuzione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato questa norma come relativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione, istituto di natura processuale che non richiede la valutazione della compatibilità tra stato di salute e regime carcerario
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamata quale norma collegata al provvedimento di rideterminazione della pena che ha dato luogo all'ordine di esecuzione impugnato
art. 81 cod. pen.
Richiamata nel procedimento come riferimento per la rideterminazione della pena (menzionata nell'ordinanza impugnata)
artt. 146-148 cod. pen.
Interpretate come disciplina rilevante per la sospensione dell'esecuzione della pena per motivi di salute: richiedono un accertamento concreto dell'incompatibilità con la detenzione e la valutazione spetta alla Magistratura di sorveglianza
art. 52 D.Lgs. 196/03
Riferimento per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, richiamato nelle note finali della sentenza
Massime di principio
- Distinguere sempre tra sospensione dell'ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.) e sospensione dell'esecuzione della pena (artt. 146-148 c.p.): le due misure hanno presupposti, funzioni e competenze diverse
- Se si chiede la sospensione per motivi di salute perché la detenzione sarebbe incompatibile con le cure o con le raccomandazioni mediche, l'istanza va proposta alla Magistratura di sorveglianza con documentazione medica dettagliata e specifica sull'impossibilità di fornire le cure in carcere
- La semplice produzione di una relazione medica che consiglia uno stile di vita o modifiche alimentari non è automaticamente idonea a determinare la sospensione dell'ordine di esecuzione: occorre dimostrare l'effettiva impossibilità di ottenere cure adeguate in regime carcerario o la sussistenza di patologie tali da rendere la detenzione incompatibile
- Proceduralmente, evitare di invocare strumenti inidonei: una richiesta manifestamente riconducibile alla sospensione dell'esecuzione per motivi di salute presentata come richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione può essere rigettata per incompetenza o per difetto di presupposto
- Prevedere conseguenze processuali: ricorsi mal indirizzati possono essere dichiarati inammissibili o rigettati e comportare condanna alle spese; valutare preventivamente consulenze medico-legali mirate
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22834/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22836/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22837/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22839/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22840/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22843/2026 del 22/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →