Cassazione Penale, Sentenza n. 43843/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato l'indulto concesso al ricorrente per la pena di 1 anno e 1 mese. Il ricorrente deduceva un errore di procedimento per violazione delle norme processuali relative alla notificazione: il decreto di fissazione dell'udienza del 16/05/2024 era stato notificato via PEC a un avvocato omonimo con diversa data e luogo di nascita e diversa PEC, e non al difensore di fiducia del ricorrente; si eccepiva inoltre l'assenza di rituale avviso al difensore e la mancata adozione del decreto di irreperibilità prima di procedere a forme alternative di notifica (richiamando gli artt. 666, commi 3 e 4, 159, 161, oltre ad altre norme processuali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: dall'esame degli atti è emerso che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza era stata effettuata alla PEC di un omonimo avvocato appartenente ad un foro diverso rispetto al difensore effettivo del ricorrente, con conseguente violazione delle garanzie processuali previste per l'incidente di esecuzione. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Ancona per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen., commi 3 e 4
Imposizione che l'udienza in camera di consiglio per l'incidente di esecuzione si svolga previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero e del difensore; la Corte ha ritenuto violata la norma per la notifica effettuata ad indirizzo PEC errato.
art. 159 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al decreto di irreperibilità: la Corte ha ritenuto che non sia stata data prova dell'adozione del decreto di irreperibilità necessario prima di ricorrere a modalità sostitutive di notificazione all'interessato.
art. 161 cod. proc. pen., comma 4
Richiama regole sulle notificazioni ai difensori; la Corte ha valutato che non vi sia stata corretta notificazione al difensore di fiducia né ai sensi dell'art. 161 né con le garanzie richieste.
art. 127 cod. proc. pen.
Norma di riferimento sulle comunicazioni e notificazioni nel processo penale: è stata utilizzata nel ricorso per evidenziare errori procedurali nelle formalità di notifica.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato fra le norme processuali di riferimento relative alle notificazioni e alle formalità, nella valutazione complessiva della correttezza formale dell'atto impugnato.
art. 179 cod. proc. pen.
Ulteriore richiamo alle norme sulle notifiche; interpretato dalla Corte nel contesto dell'irregolarità delle comunicazioni agli interessati/difensori.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Precisa che la nomina del difensore nel giudizio di cognizione non si trasmette automaticamente alla fase esecutiva, salvo specifica deroga; la Corte ha ricordato tale principio ma ha ritenuto comunque fondata l'eccezione per la confusione tra omonimi e la difforme indicazione dei fori.
Massime di principio
- La notifica del decreto di fissazione dell'udienza in materia di esecuzione deve essere effettuata al difensore effettivamente nominato o risultante dagli atti: la semplice coincidenza di nomi (omonimia) non legittima la notifica a persona diversa.
- Prima di ricorrere a forme sostitutive di notifica o adoperare PEC diverse, deve essere adottato e documentato il decreto di irreperibilità previsto dalla normativa; la mancata adozione può determinare l'annullamento degli atti successivi.
- La nomina del difensore nella fase di cognizione non si trasferisce automaticamente alla fase esecutiva, perciò è necessario che la partecipazione del difensore alla procedura esecutiva sia espressamente risultante o sia stata validamente comunicata.
- In presenza di errori 'in procedendo' relativi a notifiche e partecipazione delle parti, la Corte di Cassazione, anche in funzione di controllo di legittimità, può esaminare gli atti (ex actis) e annullare l'atto impugnato se l'irregolarità incide sulle garanzie processuali.
- Per evitare rischi di nullità o annullamento, le cancellerie e le parti devono verificare con cura l'identità e la PEC del difensore (in particolare in caso di omonimia) e documentare ogni atto di comunicazione o irreperibilità.
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