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Sentenza

Sentenza n. 3891/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 3128/2022, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 16 febbraio 2023.

Giustizia amministrativa202600800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva imposto al Ministero l’erogazione della Carta docente per quattro anni scolastici, per complessivi € 2.000,00

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l’inerzia del Ministero nell’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Ha chiesto l’erogazione della Carta e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Collegio ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per genericità e inidoneità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi notificata in copia informatica mediante PEC, si limitava a delegare il difensore a rappresentare e difendere la parte “in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, eventuale opposizione e relativa fase esecutiva”, senza indicare il TAR adito, il provvedimento di cui si chiedeva l’esecuzione né la parte resistente. È stata inoltre esaminata la questione dell’applicabilità dell’art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il rilievo era stato formulato in camera di consiglio in assenza del difensore della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel processo amministrativo, la procura speciale debba individuare l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria adita, oltre agli elementi utili a identificare il giudizio. L’eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso non è applicabile alla procura redatta su foglio analogico separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale: la mera allegazione telematica non garantisce né la consapevolezza della parte circa il contenuto dell’atto rappresentativo né la anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non soltanto alla sua notificazione o al deposito. Ha escluso anche la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 39, comma 1, c.p.a., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata negata altresì la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in quanto la pronuncia dell’Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo e già esistevano indirizzi interpretativi cui la parte avrebbe potuto attenersi adottando una condotta prudenziale. Il TAR ha ritenuto non necessario adottare l’avviso di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il rilievo era stato formulato in udienza e l’assenza del difensore comportava rinuncia implicita al contraddittorio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di una procura speciale, idonea a individuare l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria davanti alla quale il ricorso è proposto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L’obbligo di segnalare alle parti una questione rilevata d’ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; se il rilievo è formulato in udienza, l’avviso può essere dato in quella sede e l’assenza del difensore implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La regola tecnica equipara la procura separata alla procura in calce ai fini della trasmissione telematica, ma non esonera dal requisito sostanziale della specialità e dall’indicazione di elementi idonei a identificare la specifica controversia.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina propria del processo amministrativo sulla necessaria esistenza della procura speciale al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non è utilizzabile per rinnovare o regolarizzare una procura speciale mancante o inidonea quando tale procura costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve sussistere ab origine.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini è ammessa solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando esistevano orientamenti interpretativi alternativi e la parte ha scelto l’opzione meno prudente.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Le disposizioni confermano, nel processo amministrativo, la regola generale del patrocinio mediante difesa tecnica, sicché grava sul difensore l’adempimento specifico relativo al rilascio di una procura speciale idonea.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente, oggetto della sentenza del giudice ordinario da eseguire, ma non è stata applicata direttamente dal TAR ai fini della decisione sull’ammissibilità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare, in modo sufficientemente preciso, l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria adita; una formula generica riferita a “ogni fase, stato e grado del presente giudizio” non è idonea quando la procura è contenuta in un documento separato dal ricorso.
  • La procura redatta su supporto analogico separato e allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale non beneficia, per il solo fatto dell’allegazione telematica, dell’equiparazione sostanziale alla procura apposta in calce o a margine del ricorso quando mancano elementi identificativi della specifica controversia.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell’atto.
  • Quando la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, la sua mancanza o inidoneità originaria non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a.
  • L’errore scusabile non è concedibile per rimediare a una procura inidonea se, al momento della proposizione del ricorso, esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte avrebbe potuto adottare la soluzione più prudente; una successiva pronuncia dell’Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti esistenti non determina obiettiva incertezza normativa.
  • L’obbligo di avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. non impone necessariamente un’ulteriore interlocuzione scritta quando la questione rilevata d’ufficio sia stata segnalata in udienza e il difensore, non comparendo, abbia rinunciato implicitamente alla possibilità di contraddire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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