Sentenza del 17/03/2017 n. 1425 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Revocazione - Errata supposizione espressa dell'esistenza o insussistenza di un fatto - Sussiste - Sentenza presupponente l'esistenza di un fatto incontrovertibilmente escluso o l'inesistenza di un fatto positivamente stabilito - Non sussiste errore revocatorio - Fruizione del ricorso per cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 c.p.c., sostenendo che la sentenza fosse fondata su una falsa rappresentazione della realtà, derivante dall'errata supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto. L'errore revocatorio, tuttavia, richiede che la sentenza affermi espressamente tale fatto e che l'errore sia verificabile mediante il confronto tra la decisione e gli atti o documenti del fascicolo.
La decisione
La sentenza ha escluso la sussistenza dell'errore revocatorio. Non costituisce errore revocatorio il caso in cui la decisione non affermi espressamente l'esistenza o l'inesistenza di un fatto, ma si limiti a presupporlo implicitamente sul piano giuridico, anche quando quel fatto risulti incontrovertibilmente escluso o la sua inesistenza sia positivamente dimostrata. In una simile situazione, il vizio deve essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, non attraverso la revocazione.
Norme richiamate
Art. 395 c.p.c.
Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore revocatorio presuppone una falsa percezione della realtà e l'espressa supposizione, da parte del giudice, dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto obiettivamente smentita o confermata dagli atti processuali. Non riguarda, invece, una valutazione giuridica o un fatto solo implicitamente presupposto dalla decisione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando la sentenza rappresenta espressamente un fatto in modo erroneo e l'errore emerge immediatamente dal confronto con gli atti del processo.
- Se il giudice non afferma espressamente il fatto, ma adotta una decisione giuridica che lo presuppone implicitamente, l'eventuale vizio non è normalmente revocatorio.
- Quando la censura riguarda il modo in cui il giudice ha applicato o interpretato il diritto, oppure una conseguenza giuridica tratta dai fatti, lo strumento ordinario è il ricorso per cassazione.
- Per distinguere revocazione e cassazione occorre verificare se si contesta una pura svista percettiva su un fatto documentato oppure un errore di giudizio, di interpretazione o di applicazione della legge.
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