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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01893/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bugatti impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'assoluzione di primo grado per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente contestava (1) l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (sostegno che il fatto contestato era del 30/03/2018 e quindi ormai prescritto), e (2) l'erronea qualificazione della natura del reato (permanente vs istantaneo) e la mancata considerazione della finalità concreta della condotta. I fatti: deposito incontrollato di rifiuti pericolosi (fanghi EER 12.01.14) consistito in otto carichi da circa 700 kg ciascuno, depositati tra il 6/10/2016 e il 30/03/2018; sopralluogo 4/04/2019; rifiuti smaltiti entro ottobre 2019. Il ricorrente era stato nominato delegato alla normativa ambientale il 28/09/2017 e sosteneva di poter essere responsabilizzato solo per il carico del 30/03/2018, la cui dismissione sarebbe stata dovuta a impossibilità oggettiva.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di reato contravvenzionale, il termine prescrizionale (pari a quattro anni) si è concluso nell'ottobre 2024, prima della pronuncia di secondo grado (03/04/2025), e che non risultano periodi di sospensione applicabili. Perciò è stata pronunciata l'estinzione del reato ai sensi dell'art.129 c.p.p.; non è stata adottata una pronuncia liberatoria più favorevole perché dagli atti non risultava evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'abbia commesso.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. b) e comma 2

    Norma di riferimento per il reato di deposito incontrollato di rifiuti; la sentenza ne utilizza gli elementi per qualificare la condotta ascritta all'imputato (rifiuti pericolosi, EER 12.01.14).

  • D.P.R. n. 570/1960, art. 100

    Richiamato dal ricorrente nell'atto di impugnazione in relazione alla questione prescrizionale; la Corte di legittimità considera invece rilevanti le norme processuali sulla prescrizione.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e e)

    Richiamato come parametro di impugnazione per valutare vizi di legge e di motivazione dedotti dal ricorrente nella cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 129

    Applicato per disporre l'annullamento senza rinvio a causa dell'estinzione del reato per prescrizione; limita la possibilità di pronunciarsi sul merito con decisione più favorevole salvo che dagli atti emerga l'assoluta non sussistenza del fatto.

  • codice penale, art. 159

    Richiamato in ordine alle cause di sospensione del corso della prescrizione: la Corte osserva che le sospensioni previste non operano nel caso di sentenze di proscioglimento per particolare tenuità e che, nel procedimento, non risultano periodi di sospensione applicabili.

Massime di principio

  • Per i reati contravvenzionali il termine di prescrizione ordinario è di quattro anni; nella valutazione occorre verificare con precisione date di consumazione e di eventuale estinzione materiale (es. smaltimento) per calcolare il termine.
  • La natura "permanente" o "istantanea" di un reato di deposito di rifiuti si valuta sulla base di elementi come la ripetitività della condotta, la sostanziale gestione continuativa del rifiuto e la finalità concreta (smaltimento/gestione vs semplice dismissione); tuttavia, anche se la qualificazione è controversa, la prescrizione può estinguere il reato prima dell'esame definitivo del merito.
  • La nomina a delegato in materia ambientale può comportare l'obbligo di rimuovere rifiuti già presenti nell'insediamento se questi permangono durante il periodo di responsabilità del delegato; la prova della concreta impossibilità di rimozione può rilevare in sede di merito ma non sospende automaticamente la prescrizione.
  • Se nel corso del processo emerge una causa estintiva (es. prescrizione) il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione e non può rinviare per approfondimenti sul merito che comunque diverrebbero ininfluenti; è possibile la pronuncia liberatoria soltanto se dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
  • Le sospensioni del termine prescrizionale previste da norme straordinarie devono essere effettivamente applicabili al caso concreto (ad es. riguardo a sentenze di condanna); se non ricorrono condizioni specifiche, non ostacolano il decorso della prescrizione.

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