Cassazione Penale, Sentenza n. 20373/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna emessa dal Tribunale di Udine per il reato previsto dall'art. 137, co. 1-bis, d.lgs. 1.9.1993, n. 385, contestando che: a) mancasse la prova dell'inesistenza della "riserva copertura perdite" di euro 300.000 indicata nel bilancio della societa "Karmadent Srl"; b) la corretta imputazione contabile di un credito verso i soci (per un finanziamento promesso) rendesse opponibile la voce ai terzi e impedisse l'integrazione del reato; c) fosse assente il dolo, siccome l'impegno dei soci a fornire la somma era reale e la banca era a conoscenza della situazione patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per reiterazione di censure già disattese in appello. Ha ritenuto che l'art. 137, co. 1-bis, configura un reato di pericolo: l'indicazione in bilancio di una somma come "credito a copertura delle perdite" quando quella somma non era effettivamente disponibile integra la falsità dei dati patrimoniali forniti all'istituto di credito. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo nuovo sul dolo e confermato che i giudici di merito avevano logicamente desunto il dolo dalle modalità della condotta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 137, co. 1-bis, D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario)
Il reato tutela un interesse di pericolo: fornire dolosamente alla banca notizie o dati falsi sulla situazione economica/patrimoniale per ottenere credito integra il reato anche indipendentemente dal danno effettivo o dall'effettiva erogazione del credito
art. 2467 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei rapporti societari e finanziamenti soci; la Corte ritiene irrilevante l'argomento rispetto alla falsità della rappresentazione contabile, che è autonoma rispetto all'ordine di soddisfazione dei creditori
art. 2621 c.c.
Citato nell'ambito delle censure sulla redazione del bilancio e della veridicità delle scritture contabili; la Corte richiede che l'indicazione in bilancio corrisponda a valutazioni oggettive di disponibilità effettive
art. 2647 c.c.
Richiamato dal ricorrente sul tema della restituzione delle somme versate dai soci; la Corte osserva che la norma sul diverso ordine di soddisfazione non giustifica la rappresentazione come credito di somme non disponibili
art. 606, co. 3, c.p.p.
Principio processuale invocato per escludere l'esame di motivi inediti in Cassazione: la Corte ha ritenuto non scrutinabile il motivo sul dolo se non dedotto in grado di merito
art. 616 c.p.p.
Base normativa per la condanna alle spese del procedimento e per la sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) a carico del ricorrente per inammissibilità manifestamente infondata
Massime di principio
- L'art. 137 co. 1-bis TUB è un reato di pericolo: la rappresentazione contabile non veritiera finalizzata a ottenere credito può integrare il reato anche senza un danno economico concreto alla banca
- La mera apposizione in bilancio di voci che indicano disponibilità non realmente esistenti (es. "credito a copertura delle perdite" non disponibile come liquidità) può essere considerata informazione falsa ai fini penali se idonea a influenzare la concessione del credito
- La correttezza formale o l'ostensione ai terzi di una voce di bilancio non esonera quando quella voce non corrisponde a una reale disponibilità o a un effettivo diritto patrimoniale
- Questioni nuove o non sollevate nei gradi precedenti non sono normalmente esaminabili in Cassazione per il divieto di riesame dei fatti e per i limiti indicati dall'art. 606 c.p.p.
- In sede di impugnazione in Cassazione, le censure che si limitano a ripetere argomenti già disattesi in appello senza una critica specifica e argomentata rischiano di essere dichiarate manifestamente infondate e inammissibili
- Per opporre validamente l'interpretazione di norme civili (es. rapporto soci-società, ordine di soddisfazione creditore) rispetto a un'accusa penale per falsità contabile, è necessario dimostrare concretamente che la rappresentazione contabile corrispondeva a una effettiva disponibilità o che non era idonea a falsare il giudizio della banca
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