Cassazione Penale, Sentenza n. 11744/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente è stata condannata per il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) per essersi introdotta nello studio professionale della persona offesa asportando tre agende (con due assegni protestati di euro 6.000), un computer portatile e la base di un altro computer. Ha impugnato la sentenza di appello con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 131-bis e 133 c.p. e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità per tenuità; 2) mancata riqualificazione del fatto da furto in abitazione a furto semplice, in quanto aveva le chiavi/possibilità di accesso per ragioni di lavoro (pulizie/fidanzata di un assistito); 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti, considerati i precedenti datati e la restituzione della refurtiva; 4) richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio al minimo edittale per modalità "rudimentali" della condotta, modico valore dei beni non restituiti e collaborazione con gli operanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto inammissibile il primo, terzo e quarto motivo e non fondato il secondo. Sul primo motivo ha confermato l'applicazione dei principi delle Sezioni Unite (Tushaj) richiedendo una valutazione complessiva della tenuità: la Corte d'appello ha valutato correttamente il valore non irrisorio dei beni (anche il valore professionale dei dati contenuti nel portatile), i precedenti specifici e la sottrazione avvenuta nonché l'abbandono della messa alla prova. Sul secondo motivo la Cassazione ha enunciato il principio secondo cui chi ha le chiavi per ragioni di lavoro può essere punito per furto in abitazione se entra non per eseguire l'attività autorizzata ma con il fine di commettere il furto; nel caso concreto l'accesso è stato fatto in orario diverso e con diversa finalità, quindi sussisteva il nesso finalistico. Il ricorso è stato pertanto rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Furto in abitazione: la norma richiede, oltre all'introduzione nel luogo, un nesso finalistico tra l'ingresso e l'impossessamento della cosa; l'affidamento delle chiavi per ragioni di lavoro non esclude la fattispecie quando l'accesso venga invece utilizzato per scopi predatori
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la sua applicazione richiede una valutazione complessiva e motivata, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno/pericolo (collegamento con art. 133)
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per valutare la tenuità ai fini dell'art. 131-bis: occorre considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno/pericolo
legge 26 marzo 2001, n. 128
legge 26 marzo 2001, n. 128, art. 2
Ha introdotto nel codice penale la fattispecie autonoma del furto in abitazione (art. 624-bis) incidendo sull'area di punibilità in relazione ai luoghi, senza però eliminare la necessità del nesso finalistico tra introduzione e furto
art. 625 cod. pen. (previgente, menzionato)
art. 625 c.p. (testo previgente)
Riferimento storico: le circostanze aggravanti relative al luogo erano previste nel previgente art. 625; la riforma ha ricondotto tali fattispecie nella nuova disciplina dell'art. 624-bis
Massime di principio
- La tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione globale: non basta la restituzione della refurtiva o il modesto valore numerico degli oggetti se sussistono elementi (valore professionale dei dati, precedenti specifici, modalità) che ne aggravano la gravità
- Il possesso delle chiavi o l'accesso per ragioni di lavoro non esclude automaticamente la configurabilità del furto in abitazione: se l'ingresso avviene con finalità differente da quella autorizzata (es. per commettere un furto) viene meno il consenso implicito e sussiste il nesso finalistico richiesto dall'art. 624-bis
- Il consenso al mero svolgimento di attività (es. pulizie) è limitato allo scopo autorizzato; l'abuso di tale autorizzazione per scopi predatori configura violazione del diritto di esclusione del proprietario e può integrare la fattispecie aggravata
- Precedenti penali anche se datati possono incidere negativamente sulla valutazione della personalità e sulla concessione di attenuanti o benefici, riducendo la possibilità di ottenere la causa di non punibilità o il minimo della pena
- In presenza di elementi probatori che indicano una pianificazione o un ingresso in orari diversi da quelli autorizzati, è probabile che il giudice ritenga sussistente il requisito della strumentalità dell'introduzione al fine del furto
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