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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31409/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari disposti dal Tribunale di Siracusa, contestando principalmente: a) l'inutilizzabilità delle intercettazioni (sostenendo violazioni degli artt. 266 e 267 c.p.p., e della soglia di pena prevista dall'art. 266, comma 1, lett. a)), per errata qualificazione dei fatti e per mancata indispensabilità; b) la carenza di gravità indiziaria e motivazione rispetto alle imputazioni di induzione indebita tentata (art. 319‑quater c.p.), concussione tentata (art. 317 c.p.) e falsità (vari articoli), con contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice del riesame; c) vizi formali e di motivazione delle proroghe e dei successivi decreti autorizzativi delle captazioni; d) la non configurabilità di alcuni reati per difetto degli elementi costitutivi (es. mancato abuso di qualità, mancata idoneità della minaccia, assenza di soggezione delle vittime, e natura non pubblica di determinati verbalizzanti). Sono inoltre prospettate deduzioni documentali a sostegno dell'innocuità delle condotte (sentenze TAR, registrazioni, atti amministrativi).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso, in parte inammissibile, ma complessivamente infondato e ha confermato l'ordinanza impugnata. Motivazione principale: le doglianze sulle intercettazioni erano aspecifiche e non indicavano i colloqui la cui esclusione inciderebbe decisivamente sulla motivazione (mancata "prova di resistenza"); ogni decreto intercettativo è autonomo e non si ritiene che un vizio sull'originario si propaghi automaticamente ai successivi; le intercettazioni non erano l'unica fonte di indizi: esistono ampie risultanze documentali e sommarie informazioni che, congiuntamente, giustificano la gravità indiziaria. Sotto il profilo della qualificazione giuridica e della valutazione dei fatti, il giudice del riesame ha correttamente ritenuto configurabile l'induzione indebita tentata e la concussione tentata sulla base della ricostruzione fattuale (toni delle richieste, contesto temporale rispetto a bandi/atti amministrativi, minacce implicite e prospettazione di controlli più severi), così come ha ritenuto integrati gli elementi dell'abuso di qualità anche quando la competenza specifica formale era limitata. Le censure sui falsi e sugli ausiliari del traffico sono state ritenute manifestamente infondate. Conseguenza: conferma della misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 266 c.p.p.

    art. 266, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Usata dalla difesa per sostenere che l'attività intercettativa non sarebbe ammissibile perché il reato iniziale non raggiunge la soglia di pena prevista; la Corte però ritiene che la valutazione di ammissibilità vada fatta in relazione all'intera imputazione e che il vizio prospettato fosse aspecifico e non decisivo

  • art. 267 c.p.p.

    Richiamato nella contestazione sulla utilizzabilità delle intercettazioni e sui termini delle indagini; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza consentendo l'utilizzo delle captazioni nel quadro probatorio complessivo

  • art. 185 c.p.p.

    Norma sulle nullità; la Corte chiarisce che il meccanismo delle nullità non si applica automaticamente alla nozione di inutilizzabilità a catena delle intercettazioni e che ciascun decreto ha autonomia

  • art. 319-quater c.p.

    Norma sull'induzione indebita a dare o promettere utilità; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie anche quando la richiesta è rivolta a favorire terzi o quando l'utilità è non patrimoniale, valutando la minaccia implicita e l'abuso di qualità

  • art. 317 c.p.

    Norma sulla concussione; la Corte ha applicato i criteri della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Maldera) e motivato che la prospettazione di controlli più severi e la pregressa condotta ritorsiva integra l'elemento della minaccia idonea a costringere

  • art. 273 c.p.p.

    Riferito in relazione alla modalità di prova in atti amministrativi e alla valutazione della condotta del pubblico agente; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente a dimostrare l'uso strumentale della discrezionalità

  • art. 480 c.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere che alcune false attestazioni dovessero essere inquadrate come falso in certificazioni amministrative; la Corte ha ritenuto rilevante la giurisprudenza che consente talvolta di qualificare come falso ideologico attestazioni endoprocedimentali

  • art. 357 e 476 c.p.

    Richiamati in relazione ai falsi su verbali di accertamento (codice della strada); la Corte ha ritenuto infondata la censura perché gli ausiliari possono assumere veste di pubblico ufficiale solo nel ristretto ambito di legge

  • legge 7 marzo 1986, n. 65

    artt. 2 e 9, L. 7 marzo 1986, n. 65

    Richiamata per spiegare la capacità di ingerenza del Sindaco sulla Polizia Municipale; la Corte l'ha utilizzata per dimostrare possibilità di esercitare poteri direzionali/di controllo rilevanti ai fini dell'abuso di qualità

  • L.R. Sicilia 17 marzo 2016, n. 3

    art. 42, L.R. Sicilia 17/03/2016 n. 3

    Citate sentenze sul tema delle proroghe/concessioni balneari; la Corte ha valutato la questione come controversa e non decisiva a escludere l'esistenza della pressione contestata

Massime di principio

  • Le impugnazioni che pongono a fondamento l'inutilizzabilità delle intercettazioni devono indicare con precisione i colloqui ritenuti viziati e spiegare l'incidenza dell'espunzione sulla motivazione (prova di resistenza): l'aspecificità conduce spesso a inammissibilità.
  • Ogni decreto autorizzativo di intercettazione ha autonomia: un vizio nell'originario decreto non comporta automaticamente l'inutilizzabilità a catena dei decreti successivi, salvo specifica prova del collegamento decisivo.
  • La riclassificazione giuridica del fatto in sede di indagine (diversa qualificazione rispetto alla imputazione originaria) è lecita: l'imputazione è provvisoria e il giudice può ritenere la fattispecie che ritiene più aderente ai fatti descritti, purché motivi.
  • La valutazione della grave indiziarietà è complessiva e può reggersi su elementi documentali, sommarie informazioni e captazioni: le intercettazioni raramente sono l'unica fonte decisiva e la loro rimozione non invalida automaticamente la ricostruzione se esistono altri indizi robusti.
  • Per integrare induzione indebita o concussione non è indispensabile che il pubblico agente abbia competenza tecnica specifica: conta l'abuso della posizione o della qualità e l'idoneità astratta della minaccia a coartare il destinatario, valutata nel contesto concreto.
  • Il giudice di legittimità non deve effettuare una nuova valutazione dei fatti sostituendosi al giudice del merito: le critiche che chiedono una ricostruzione alternativa vengono normalmente respinte se la motivazione di merito è coerente e priva di vizi logici.
  • Le contestazioni relative alla qualifica di pubblico ufficiale di ausiliari o incaricati richiedono esame puntuale dell'ambito funzionale svolto: non è automatica la qualifica, ma la Corte può ritenere fondata la qualificazione quando le funzioni attribuite rientrino nel perimetro normativo

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