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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35579/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'annualità 2012 relativo a un immobile della società contribuente. La società aveva presentato una denuncia DOCFA di variazione catastale in aumento nel 2011; l'Agenzia del Territorio aveva poi rettificato la rendita con provvedimento notificato nel 2012 e, successivamente, con ulteriore rettifica del 17.10.2013 ai sensi dell'art. 1, commi 335, 336 e 337, L. n. 311/2004. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo che il Comune dovesse correggere gli errori dell'Agenzia del Territorio e applicare una rendita rettificata, con effetti anche sull'annualità 2012. Roma Capitale ricorre per cassazione con due motivi: il primo denuncia violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 504/1992 per avere il giudice d'appello imposto al Comune di sostituirsi all'Agenzia del Territorio nella correzione della rendita; il secondo denuncia violazione dell'art. 13, comma 4, d.l. n. 201/2011 e dell'art. 1, commi 335, 336 e 337, L. n. 311/2004, per avere la CTR affermato sia l'obbligo comunale di rettifica sia la retroattività al 2012 degli effetti della rettifica catastale intervenuta nel 2013.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha affermato che la rettifica della rendita catastale operata dall'Agenzia del Territorio a seguito di DOCFA è utilizzabile ai fini ICI anche per le annualità successive alla denuncia di variazione e anteriori alla notificazione del provvedimento, poiché l'atto ha natura dichiarativa e non costitutiva. Ha inoltre precisato che, invece, la successiva modifica catastale disposta ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, una volta divenuta definitiva, produce effetti solo dall'anno d'imposta successivo a quello di annotazione in catasto, con esclusione della retroattività al 2012. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, rigettando l'originario ricorso della società contribuente. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha condannato la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 504/1992

    Per la determinazione della base imponibile ICI, le risultanze catastali definitive operano secondo la regola generale dell'efficacia dall'anno d'imposta successivo a quello in cui sono annotate in catasto, salvo le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza.

  • art. 13, comma 4, d.l. n. 201/2011

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla determinazione della base imponibile e all'utilizzo della rendita catastale.

  • art. 1, commi 335, 336, 337 L. n. 311/2004

    La rettifica catastale effettuata ai sensi di tali commi, una volta definitiva, non può essere applicata retroattivamente all'annualità 2012 nel caso di specie.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    Ha introdotto la procedura DOCFA, di natura collaborativa, nella quale la dichiarazione del contribuente vale come rendita proposta fino alla determinazione definitiva dell'Ufficio.

  • art. 74 L. n. 342/2000

    «gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione»

    La notificazione segna il momento da cui decorrono i termini di impugnazione e rende utilizzabile la rendita ai fini impositivi, anche per annualità sospese o pregresse successive alla variazione materiale.

  • art. 56 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Le dichiarazioni del contribuente hanno funzione di rendita proposta nel procedimento di classamento fino all'intervento dell'Ufficio.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di norme di diritto da parte della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di attribuzione o rettifica della rendita catastale, la procedura DOCFA ha natura collaborativa e accertativa: la dichiarazione del contribuente non produce un titolo costitutivo, ma costituisce la base per la determinazione definitiva dell'Ufficio.
  • Ai fini ICI, una rendita catastale rettificata dall'Ufficio, una volta notificata, può essere utilizzata per le annualità d'imposta successive alla denuncia di variazione anche se anteriori alla notificazione, purché successive al mutamento denunciato.
  • La regola generale dell'efficacia delle risultanze catastali opera dall'anno d'imposta successivo a quello di annotazione in catasto; tale regola è derogata solo in ipotesi specifiche, come la correzione di errori materiali di fatto imputabili all'Ufficio o le variazioni denunciate dal contribuente, secondo i casi individuati dalla giurisprudenza.
  • Il Comune che procede all'accertamento ICI non deve sostituirsi all'Ufficio catastale nella correzione della rendita, ma può fare applicazione della rendita catastale definitiva secondo le regole di efficacia temporale proprie del sistema catastale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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