Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15899/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dalla cessionaria di un credito bancario nei confronti del primo acquirente e dei danti causa, per far dichiarare inefficaci due compravendite immobiliari del 2015 compiute dopo il sorgere del credito e dopo l'emissione di un decreto ingiuntivo fondato sul saldo passivo di un conto corrente garantito da fideiussioni omnibus. In via subordinata, la creditrice chiedeva il risarcimento del danno per la successiva rivendita di uno degli immobili a terzi, sostenendo che tale ulteriore alienazione avesse reso impossibile il recupero del bene. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria e rigettato il risarcimento; la Corte d'appello aveva confermato l'inefficacia delle vendite e, in accoglimento dell'appello incidentale della creditrice, aveva condannato l'acquirente al pagamento di euro 75.000. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per difetto di legittimazione processuale e di ius postulandi della controricorrente in appello incidentale, per asserita invalidità della rappresentanza societaria dopo una fusione; 2) violazione degli artt. 2901 e 2729 c.c. per avere ritenuto provata per presunzioni la scientia damni del terzo acquirente sulla base di indizi non gravi, precisi e concordanti; 3) violazione degli artt. 2901, 2043 e 1227 c.c. e motivazione apparente in ordine alla condanna risarcitoria da revocatoria risarcitoria, per mancato autonomo accertamento dei presupposti e della colpa del subacquirente, nonché per omessa considerazione del ritardo del creditore; 4) violazione degli artt. 2043, 2058 e 1223 c.c. e omesso esame di fatti decisivi nella liquidazione del danno, perché la Corte avrebbe quantificato il danno sul valore del bene al momento dell'acquisto o della rivendita anziché al momento della subalienazione, senza considerare lavori e circostanze incidenti sul valore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo un radicale difetto di capacità processuale o una nullità rilevabile d'ufficio dell'appello incidentale; ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando che la scientia damni può essere provata per presunzioni purché gravi, precise e concordanti e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato correttamente contestualità delle vendite, incongruità del prezzo e contesto economico; ha ritenuto infondati anche il terzo e il quarto motivo, confermando i presupposti della revocatoria risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti del subacquirente in mala fede e la quantificazione del danno sul valore del bene, senza riconoscere rilievo riduttivo al mero ritardo del creditore nell'agire. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 77 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla rappresentanza processuale e sulla validità dell'impugnazione proposta per conto della società.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla validità della procura e dello ius postulandi.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla legittimazione ad agire e a impugnare.

  • art. 1722 c.c.

    Richiamato per sostenere l'estinzione del mandato/procura sostanziale a seguito della fusione per incorporazione.

  • art. 157, terzo comma, c.p.c.

    La Corte afferma che la parte che ha causato o non ha rilevato la nullità non può dedurla, salvo ipotesi di nullità rilevabili d'ufficio anche nel grado successivo.

  • art. 331 c.p.c.

    La sua violazione in appello può essere dedotta in cassazione solo nelle ipotesi di litisconsorzio necessario iniziale o processuale rilevabili d'ufficio; negli altri casi opera la preclusione di cui all'art. 157, comma 3.

  • art. 102 c.p.c.

    È menzionato come ipotesi di litisconsorzio necessario iniziale rilevabile d'ufficio anche in cassazione.

  • art. 107 c.p.c.

    È menzionato come ipotesi di litisconsorzio necessario processuale rilevabile d'ufficio anche in cassazione.

  • art. 2901 c.c.

    La Corte ribadisce che, per l'azione revocatoria ordinaria, occorrono eventus damni e scientia damni; per gli atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza, anche solo agevolmente conoscibile, del pregiudizio alle ragioni creditorie.

  • art. 2729 c.c.

    La prova della scientia damni può essere fornita per presunzioni semplici, ma gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; elementi meramente ipotetici o congetturali non sono sufficienti.

  • art. 2043 c.c.

    La c.d. revocatoria risarcitoria viene qualificata come azione aquiliana esperibile contro il subacquirente quando la successiva alienazione renda impossibile il recupero del bene.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Il mero ritardo del creditore nell'esercizio dell'azione giudiziaria non integra di per sé concorso colposo; occorre una condotta del danneggiato causalmente concorrente al pregiudizio.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Invocato per lamentare una motivazione apparente, ma la Corte esclude il vizio in presenza di una motivazione comprensibile e coerente.

  • art. 2058 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di risarcimento per equivalente connessa alla impossibilità di recupero del bene.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per affermare che il risarcimento deve essere commisurato al danno effettivamente subito e causalmente ricollegabile all'illecito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di impugnazioni, la nullità derivante da violazioni processuali non può essere fatta valere dalla parte che l'ha causata o che non l'ha tempestivamente dedotta, salvo che si tratti di nullità rilevabili d'ufficio anche nel grado successivo di giudizio.
  • Nell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori può essere provata anche per presunzioni semplici, ma gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; non bastano elementi isolati, generici o congetturali come la sola vicinanza temporale degli atti o una mera sproporzione di prezzo non corroborata.
  • Per gli atti a titolo oneroso, la scientia damni del terzo non richiede la conoscenza specifica del singolo credito né l'intento fraudolento, essendo sufficiente la consapevolezza, anche solo agevolmente conoscibile con l'ordinaria diligenza, che l'atto diminuisce la garanzia patrimoniale del debitore.
  • La c.d. revocatoria risarcitoria ha natura aquiliana e presuppone l'accertamento della revocabilità dell'atto originario, della successiva condotta del subacquirente idonea a frustrare la garanzia patrimoniale, di un autonomo elemento soggettivo di mala fede del subacquirente e di un danno causalmente riconducibile a tale condotta.
  • La mala fede del subacquirente si identifica nella consapevolezza del vizio di revocabilità che inficia il titolo del proprio dante causa, non essendo sufficiente la sola generica conoscenza del pregiudizio subito dal creditore.
  • Ai fini della liquidazione del danno risarcibile, il giudice deve ancorare la stima al pregiudizio effettivamente prodotto dalla condotta illecita e considerare solo i fattori che abbiano inciso causalmente sul danno; il mero ritardo del creditore nell'agire non integra automaticamente concorso di colpa ex art. 1227 c.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileObbligazioniEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.