Sentenza n. 237/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 133/2024 del Tribunale di ORISTANO - sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 133/2024 del Tribunale di Oristano, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a percepire, per l'anno scolastico 2020/2021, il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero alla relativa erogazione, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 22 luglio 2024, l'Amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia, salvo il pagamento delle spese liquidate al difensore. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni pubbliche e ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato al Ministero il 22 luglio 2024, il ricorso era stato notificato l'11 dicembre 2025 e il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo ed erogando al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato sin d'ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega anche a un dirigente dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi, anche il pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa richiamata. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in 600 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, inclusa l'adozione delle misure necessarie per assicurare l'attuazione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, nell'esecuzione del giudicato e in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica del docente, cui il Ministero deve conformarsi nell'esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un giudicato favorevole non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di porre in essere, entro un termine assegnato, tutti gli atti necessari alla piena e completa esecuzione della pronuncia, anche quando l'obbligo consista nell'attribuzione di un beneficio economico tramite una specifica modalità amministrativa.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore persistente inadempimento dell'amministrazione e assegnandogli un termine per l'esecuzione sostitutiva.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l'attività commissariale.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme, l'eventuale incapienza dei fondi dell'amministrazione non impedisce l'adempimento, potendo il commissario ricorrere, ove previsto, al pagamento in conto sospeso disciplinato dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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