Ordinanza n. 416/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto n. 7 del 15 dicembre 2023 (N. Gen. 7) a firma del Sindaco del Comune di Cavaria con Premezzo, con il quale è stato revocato, con decorrenza immediata, «il provvedimento n. 15 del 30 maggio 2019 con il quale (la ricorrente) era stata nominata Vicesindaco del Comune di Cavaria con Premezzo ed il proprio provvedimento n. 17 del 30 maggio 2019 con il quale (la medesima) era stata altresì nominata Assessore con delega ai Lavori Pubblici – Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Cavaria con Premezzo», con contestuale nomina a Vicesindaco del Signor Diego Bonutto; provvedimento notificato alla ricorrente in data 18 dicembre 2023; - in quanto occorrer possa, della Comunicazione di avvenuta revoca da parte del Sindaco e del verbale di presa d’atto in data 20/12/2023 del medesimo Consiglio comunale; - nonché, in quanto occorrer possa, del decreto n. 8 del 18 dicembre 2023 (N. Gen. 8) a firma del Sindaco del Comune di Cavaria con Premezzo, con il quale è stata ribadita la nomina a Vicesindaco del Signor Diego Bonutto; - e atti connessi; e conseguente per la condanna del Comune di Cavaria con Premezzo al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa dell''emanazione dei provvedimenti impugnati, per l''importo di € 20.000.00 o per la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, da determinarsi in corso di giudizio o - in subordine - anche in via equitativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto sindacale di revoca delle nomine a Vicesindaco e Assessore, con contestuale nomina di altro Vicesindaco, nonché atti connessi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto sindacale con cui sono state revocate, con effetto immediato, le sue nomine a Vicesindaco e Assessore con deleghe ai lavori pubblici, edilizia privata e urbanistica, nonché gli atti connessi e il successivo decreto di conferma della nomina del nuovo Vicesindaco. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni quantificati in € 20.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti. La domanda cautelare è stata respinta con precedente ordinanza della Sezione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ritenendo necessari elementi aggiornati per assumere decisioni congruenti e per valutare l'eventuale calendarizzazione dell'udienza di merito entro il quarto trimestre del 2026, ha disposto incombenti istruttori a carico di entrambe le parti. La ricorrente dovrà dichiarare motivatamente se permane l'interesse alla decisione di merito, aggiornare la situazione della vicenda, indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e precisare se ritenga necessaria ulteriore istruttoria. Il Comune dovrà fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti, indicando in particolare eventuali sopravvenienze rilevanti per la permanenza dell'interesse o per l'esito del giudizio. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro il 6 maggio 2026 tramite PAT. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'acquisizione di chiarimenti e documenti necessari alla decisione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibilità di desumere elementi di prova dal comportamento processuale delle parti e, nel contesto dell'ordinanza, per l'avvertimento relativo all'inerzia sulla permanenza dell'interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di mancato adempimento alla richiesta istruttoria.
art. 85 c.p.a.
Richiamato senza ulteriore specificazione nel testo.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo necessita di elementi aggiornati per valutare la definizione del giudizio, la permanenza dell'interesse o la calendarizzazione della causa, può disporre che il ricorrente dichiari motivatamente l'attualità dell'interesse e riferisca sulle sopravvenienze, chiedendo contestualmente all'amministrazione chiarimenti documentati sullo stato della vicenda.
- L'inerzia della parte, previamente sollecitata con ordinanza istruttoria o comunicazione a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione, può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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