Cassazione Penale, Sentenza n. 45564/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. e conferma della detenzione domiciliare con autorizzazione a recarsi al lavoro in orari specifici. Il ricorrente ha contestato che il diniego si fonda esclusivamente su precedenti penali risalenti (1990-2005) senza valutare il lungo periodo successivo alla commissione del reato (2010), l'assenza di annotazioni negative dal 2019, l'attività lavorativa attuale e le prospettive di reinserimento sociale; ha inoltre dedotto vizio di motivazione sugli orari di lavoro autorizzati e la mancata acquisizione di informazioni dagli uffici competenti (Ufficio Esecuzione Penale Esterna/servizi sociali).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Il motivo principale dell'annullamento è la carenza motivazionale: il Tribunale di sorveglianza aveva basato il diniego principalmente sui precedenti penali remoti senza esaminare compiutamente la condotta successiva al reato, il lungo intervallo temporale, le informazioni che avrebbero dovuto essere fornite dai servizi competenti e gli elementi relativi all'attività lavorativa e al reinserimento. Le doglianze relative agli altri profili (orario di lavoro, mancata acquisizione di informazioni) sono state assorbite in quanto consequenziali al motivo annullato. Il rinvio ordina un nuovo giudizio conforme ai principi esposti.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
La Corte interpreta l'art. 47 come richiedente una valutazione prognostica complessiva: il giudice deve considerare non solo la tipologia del reato e i precedenti, ma soprattutto la condotta successiva al fatto per cui si esegue la pena, le relazioni degli uffici competenti, le informazioni di polizia, la condotta carceraria e l'indagine socio-familiare per accertare la reale prospettiva di reinserimento.
art. 47, comma 3-bis ord. pen.
Il comma richiede che il diniego o la concessione dell'affidamento si fondi su valutazioni concrete e motivate; non può basarsi unicamente su precedenti penali remoti senza un esame delle condizioni attuali dell'interessato.
art. 666, comma 5 cod. proc. pen.
Rilevata l'importanza degli accertamenti istruttori: la Corte sottolinea l'obbligo di considerare le informazioni che possono provenire dagli uffici competenti (es. Ufficio Esecuzione Penale Esterna) e, se necessarie, acquisire tali informazioni prima di decidere sulla misura alternativa.
art. 185 disp. att. cod. proc. pen.
Collegata alla necessità di adeguati accertamenti procedurali e di acquisizione di relazioni da parte di organi esterni competenti; la mancata acquisizione di tali elementi può rendere la motivazione insufficiente.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023 (Tomaselli)
Richiamata per il principio che il giudizio prognostico sull'affidamento deve basarsi su un esame complessivo delle fonti di conoscenza e che precedenti o gravità del reato non possono da soli risultare decisivi; è sufficiente che emerga l'avvio di un processo critico e di recupero.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 773 del 3/12/2013 (Naretto)
Conferma il principio che non è richiesto che il soggetto abbia dimostrato una completa revisione del passato, ma che debba emergere almeno l'avvio di un percorso di cambiamento valutabile attraverso le risultanze istruttorie.
Massime di principio
- Per la concessione dell'affidamento in prova il giudice deve operare una valutazione prognostica complessiva, tenendo conto non solo dei precedenti e della gravità del reato ma soprattutto della condotta successiva e degli elementi di reinserimento sociale.
- I precedenti penali risalenti nel tempo, da soli, non giustificano necessariamente il diniego dell'affidamento: il tempo intercorso e l'assenza di fatti negativi successivi devono essere valutati positivamente se emergono elementi di cambiamento.
- È obbligatorio acquisire e valutare le relazioni e le informazioni fornite dagli uffici competenti (Ufficio Esecuzione Penale Esterna, servizi sociali, forze di polizia); la mancata acquisizione o valutazione di tali elementi può rendere la motivazione insufficiente e determinare l'annullamento del provvedimento.
- Il giudice deve considerare l'attuale situazione lavorativa e familiare del richiedente come fattori rilevanti ai fini della prognosi di reinserimento.
- Se la motivazione sul punto decisivo è carente, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio perché il giudice di merito compia la necessaria istruttoria e motivazione conformemente ai principi indicati.
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