Cassazione Penale, Sentenza n. 21126/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto del Tribunale di Reggio Calabria che, nell'ambito di procedimento di misure di prevenzione, ha disposto la divisione di beni indivisi assegnando a Aquino una porzione del terreno di Marina di Gioiosa Jonica con conguaglio a suo carico di euro 10.175,12 e ad Antonio Coluccio unità immobiliari a Siderno con conguaglio a suo carico di euro 71.100,00. Aquino deduce violazione dell'art. 48 d.lgs. n. 159/2011, travisamento della prova e motivazione contraddittoria per avere rigettato la sua richiesta di acquisizione esclusiva dell'intero bene (proponeva invece di corrispondere il conguaglio), contestando inoltre la presunta opposizione dell'Agenzia e la necessità, secondo il Tribunale, di essere titolare della quota maggioritaria. Coluccio contesta l'omessa considerazione del credito riconosciuto dal CTU per lavori e sanatorie (circa euro 95.000), che dalla scelta del progetto n.2 avrebbe azzerato o invertito il conguaglio (il CTU stimava addirittura un credito di euro 23.900 a suo favore), nonché l'omessa motivazione sulle soluzioni divisionali alternative proposte dalla consulenza tecnica di parte e la mancata considerazione di elementi esterni come la corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il vizio di diritto e procedurale del Tribunale nel ritenere necessario che l'istante titolare della richiesta di assegnazione fosse maggioritario o che vi fosse accordo tra le parti. Ha affermato il principio di diritto secondo cui, in caso di beni confiscati indivisi, l'assegnazione a favore di un partecipante in buona fede può essere concessa anche se titolare di una quota minoritaria e senza l'accordo della controparte, con quantificazione del conguaglio secondo il perito. Ha inoltre accolto l'osservazione relativa al conteggio del conguaglio in favore di Coluccio (che, secondo il prospetto probatorio, avrebbe avuto diritto a nessun conguaglio e persino a credito). Per tali ragioni la Corte ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 48 (comma 7-ter)
La norma prevede le soluzioni per i beni indivisi confiscati: divisione, assegnazione a partecipante in buona fede con versamento di conguagli determinati dal perito, vendita o acquisizione al patrimonio dello Stato con corresponsione di una somma agli altri partecipanti, o acquisizione gratuita se il partecipante non dimostra buona fede. La Corte interpreta il comma 7-ter nel senso che, per l'assegnazione a soggetto in buona fede, non è richiesta la titolarità della quota maggioritaria né l'accordo tra le parti; il conguaglio si determina in base al valore peritale e il giudice può disporre ulteriori approfondimenti se necessario
Massime di principio
- In procedimenti di misure di prevenzione su quote indivise, un comproprietario che dimostri di essere in buona fede può chiedere e ottenere l'assegnazione esclusiva del bene anche se titolare di una quota minoritaria; il Tribunale non può imporre come condizione la titolarità della maggioranza
- Non è necessario l'accordo tra il richiedente e l'Agenzia Nazionale per l'ammissione all'assegnazione: rileva la buona fede del richiedente e la determinazione peritale del conguaglio
- Il conguaglio dovuto per l'assegnazione va quantificato in base al valore determinato dal perito nominato dal tribunale; se il ricorrente contesta la valutazione peritale o emergono crediti riconosciuti dal CTU (es. per lavori), il giudice deve motivare espressamente e, se opportuno, disporre ulteriori accertamenti
- L'omessa o insufficiente motivazione del giudice circa la valutazione peritale o sulle soluzioni divisionali alternative costituisce vizio idoneo all'annullamento e al rinvio per nuovo giudizio
- Quando il bene è ritenuto indivisibile, le opzioni procedurali sono limitate e tassative (divisione, assegnazione con conguaglio, vendita/acquisizione con pagamento, acquisizione gratuita se manca buona fede); la scelta deve essere adeguatamente motivata in relazione alle risultanze peritali e alle istanze delle parti
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