Cassazione Penale, Sentenza n. 22087/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado: le accuse riguardavano la partecipazione ad una associazione a delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata all'ottenimento indebito di denaro dalle prefetture tramite la costituzione e l'uso di Onlus/cooperative, nonché truffe e false fatturazioni (art. 640 c.p. e artt. 110 e ss.). Pagano contestava una contraddizione tra dispositivo e motivazione relativa all'incremento di pena sul capo 4 e la mancata motivazione dell'aumento; Pinto deduceva carenza probatoria circa la sua partecipazione associativa, lamentando la limitatezza del periodo di incarico formale e la diversa interpretazione delle intercettazioni; Collini censurava l'insufficienza della prova relativa alla sua partecipazione, la carenza di elementi a supporto delle fatture ritenute false e l'uso di dati bancari attribuiti in modo presuntivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati nell'interesse di Pagano, Pinto e Collini. Quanto a Pagano, la Suprema Corte ha ritenuto superata la questione sul refuso dispositivo che era già stata affrontata dalla sentenza rescindente e dall'appello; per Pinto e Collini la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse dato adeguata risposta alle censure, valorizzando elementi quali intercettazioni, rapporti tra gli indagati, ruoli formali e continuativi e movimentazioni bancarie non giustificate, e che le censure in Cassazione si limitassero a una rivalutazione probatoria non ammessa. Sono state inoltre imposte condanne alle spese processuali, il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e l'obbligo solidale di Pinto e Collini di rimborsare le spese di rappresentanza e difesa sostenute dal Ministero dell'Interno nel giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La norma è stata applicata per contestare l'esistenza di un'associazione a delinquere articolata tra più Onlus/cooperative; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione dagli elementi complessivi (ruoli, intercettazioni, flussi finanziari) anche se per alcuni reati-fine i singoli imputati sono stati assolti
art. 640 cod. pen.
Utilizzata per i reati di truffa aggravata con riferimento alla presentazione di richieste e fatture false alle prefetture; la decisione valorizza la falsità e lo scopo di profitto attraverso l'analisi delle fatture e dei movimenti bancari
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla partecipazione e concorso di più persone nelle condotte illecite descritte
art. 133 cod. pen.
Richiamato nelle doglianze relative alla determinazione dell'aumento di pena e alla necessità di motivazione coerente tra dispositivo e motivazione
artt. 40 e 43 cod. pen.
Richiamati nelle censure di Pinto circa la responsabilità soggettiva e l'elemento psicologico; la Corte ha ritenuto che l'elemento soggettivo associativo potesse essere desunto dalle prove complessive (intercettazioni, rapporti e gestione finanziaria)
Massime di principio
- La Cassazione non ammette in via principale richieste che si limitino a una rivalutazione in fatto delle prove già esaminate dai giudici di merito: le censure devono avere fondamento giuridico e indicare errori di diritto o gravi vizi logici nella motivazione
- La partecipazione ad un'associazione a delinquere può essere accertata non solo dalla titolarità formale di cariche, ma anche dalla continuità e dalla qualità del contributo (contatti, direttive eseguite, accesso ai conti, benefici economici); intercettazioni e flussi bancari possono integrare prova indiretta convincente
- La mancanza di una prova diretta della falsità materiale di documenti può essere compensata da elementi indiziari concordanti (assenze di attività dichiarate, incassi non giustificati, società 'dorsali' utilizzate per drenare fondi)
- Contraddizioni tra dispositivo e motivazione sul calcolo della pena devono essere risolte dal giudice del rinvio o spiegate adeguatamente; tuttavia, se la sentenza di merito ha già sanato l'errore e la motivazione è congrua, la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile
- In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità può condannare i ricorrenti alle spese processuali in Cassazione, a sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) e, se dovuto, al rimborso delle spese di difesa della parte civile
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