Cassazione Penale, Sentenza n. 47711/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 02/12/2020 che aveva confermato la condanna (pronunciata con rito abbreviato dal G.U.P. di Cosenza il 20/03/2019) per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (il ricorrente, sottoposto a misura di prevenzione con obbligo di soggiorno nel Comune di Cosenza, era stato sorpreso il 26/07/2017 nel territorio del Comune di Pietrafitta dirigersi verso la Sila dopo aver abbandonato il Comune di residenza). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione in relazione all'attendibilità della testimonianza dell'agente Marco Tarsitano, sostenendo che la velocità dell'autoveicolo avrebbe impedito il riconoscimento certo del guidatore e che il teste aveva indicato erroneamente modello e targa dell'auto.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per difetto del requisito di specificità dei motivi ex art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: il ricorrente non ha dato adeguata indicazione degli elementi che avrebbero dovuto dimostrare l'illogicità o l'insufficienza della motivazione dei giudici di merito e non si è confrontato concretamente con la ricostruzione probatoria offerta dalla Corte territoriale. La Corte ricorda che la valutazione del riconoscimento e della attendibilità del teste è questione di merito non sindacabile in Cassazione e conferma che la motivazione dei giudici di merito era analitica e coerente. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)
Norma invocata per la fattispecie: la violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) integra responsabilità penale, come ricostruito dai giudici di merito.
codice di procedura penale
art. 591, comma 1, lett. c)
Stabilisce il requisito di specificità dei motivi di ricorso in Cassazione e la conseguente inammissibilità del ricorso generico o non correlato alle argomentazioni della decisione impugnata; applicato per dichiarare inammissibile il ricorso.
codice di procedura penale
Consente la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo che sussista colpa della parte nell'aver proposto il ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00.
Corte costituzionale
sent. n. 186 del 13/06/2000
Giurisprudenza richiamata in tema di applicazione dell'art. 616 c.p.p. (colpa nella determinazione dell'inammissibilità), utilizzata per valutare l'entità dell'ammenda e la mancanza di elementi tali da ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa.
Giurisprudenza della Cassazione (massime richiamate)
Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005 (Orrù) e Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004 (Burzotta)
Principi sul requisito di specificità del ricorso per cassazione: è necessario indicare in modo preciso i punti di gravame e gli elementi di fatto e diritto posti a fondamento delle censure; l'assenza di confronto con le argomentazioni della decisione impugnata comporta inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione richiede che i motivi di ricorso siano specifici e correlati alle argomentazioni della decisione impugnata: limiti generici o meri richiami alla non attendibilità di una prova sono inammissibili.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e il riconoscimento del reo sono valutazioni di merito e, se adeguatamente motivate dai giudici di merito, non sono riesaminabili in Cassazione.
- Chi impugna deve confrontarsi concretamente con la ricostruzione fattuale e giuridica contenuta nelle motivazioni dei giudici di merito; proporre una diversa interpretazione delle stesse senza indicare errori logici o violazioni di legge espone al rigetto per inammissibilità.
- Il ricorso in Cassazione inammissibile può comportare condanne al pagamento delle spese e a somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso può attenuare ma non esclude automaticamente la sanzione.
- Se si intende contestare la attendibilità di una testimonianza, è necessario indicare elementi oggettivi e concreti (contraddizioni, incompatibilità temporali, errori documentali rilevanti) che dimostrino la viziosità della valutazione probatoria, e non limitarsi a conclusioni generiche.
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