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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32456/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione abitativa stipulato nel 1982 tra un ente pubblico proprietario e un privato conduttore. Dopo il mancato pagamento dei canoni, nel 1997 venne convalidato lo sfratto per morosità, ma il conduttore rimase nell'immobile; l'ente iniziò anche una procedura esecutiva per rilascio, definita nel 2013. Nel 2013 l'ente intimò al conduttore, con ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910, il pagamento di canoni, oneri accessori e interessi per oltre 259 mila euro. Il conduttore propose opposizione; il Tribunale ritenne applicabile la prescrizione quinquennale, reputò prescritto il credito in gran parte e condannò al pagamento solo degli interessi maturati nel quinquennio anteriore all'ingiunzione. In appello, l'ente dedusse che il termine corretto fosse decennale, sia perché il debitore aveva riconosciuto il debito nel 1999, sia perché, dopo la convalida di sfratto, l'occupazione dell'immobile era sine titulo e il credito aveva natura risarcitoria ex art. 1591 c.c.; il conduttore propose appello incidentale sostenendo che, una volta dichiarata la prescrizione del capitale, non potevano essere dovuti neppure gli interessi. La Corte d'appello rigettò l'appello dell'ente e accolse quello del conduttore. In cassazione l'ente denunciò violazione di legge e vizi processuali, sostenendo che: l'applicazione del termine di prescrizione è questione di diritto rilevabile d'ufficio; la controeccezione sulla durata della prescrizione è ammissibile anche in appello se fondata su fatti già allegati; il credito derivante dalla protratta occupazione dell'immobile dopo lo sfratto, in quanto credito da inadempimento contrattuale ex art. 1591 c.c., è soggetto a prescrizione decennale, e la Corte d'appello aveva errato nell'applicare il termine quinquennale.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'ente, ritenendo fondato il rilievo secondo cui, una volta ritualmente eccepita la prescrizione, il giudice deve individuare d'ufficio il termine applicabile in base ai fatti allegati; inoltre, la contestazione del diverso termine di prescrizione costituisce eccezione in senso lato ammissibile anche in appello se basata su fatti già introdotti in causa. Nel merito, la Corte ha affermato che il credito vantato dal locatore per l'occupazione dell'immobile dopo la convalida di sfratto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., deriva da inadempimento contrattuale ed è soggetto a prescrizione decennale, non quinquennale. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1591 c.c.

    Il credito del locatore per la protrazione dell'occupazione dell'immobile dopo la cessazione del rapporto rientra nell'inadempimento contrattuale e segue la prescrizione decennale.

  • art. 2946 c.c.

    È il termine di prescrizione applicabile al credito risarcitorio derivante dall'inadempimento contrattuale, come quello ex art. 1591 c.c.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione quinquennale non è applicabile al credito in esame, che non è stato qualificato come credito periodico soggetto a tale termine.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma la Corte valorizza soprattutto il potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti e individuare d'ufficio il termine di prescrizione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, in relazione ai fatti già allegati e non contestati su cui fondare la diversa qualificazione giuridica.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato nel motivo per sostenere l'ammissibilità della deduzione in comparsa conclusionale di una diversa qualificazione giuridica dei fatti già allegati.

  • art. 276, secondo comma, c.p.c.

    Indicato come base per l'esame prioritario del ricorso principale, per la presenza di questioni pregiudiziali.

  • r.d. 14 aprile 1910, n. 639

    Costituisce la base normativa dello strumento dell'ingiunzione fiscale utilizzato per il recupero del credito.

Massime di principio

  • Una volta che la prescrizione sia stata ritualmente eccepita dalla parte interessata, la determinazione del termine di prescrizione applicabile spetta al giudice e può essere compiuta d'ufficio sulla base dei fatti già allegati e acquisiti al processo.
  • La controeccezione del creditore che invochi un termine di prescrizione più lungo rispetto a quello dedotto dal debitore è eccezione in senso lato: è quindi ammissibile anche oltre le preclusioni e in appello, purché si fondi su fatti tempestivamente introdotti nel giudizio.
  • Il giudice può fondare la decisione su una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte, quando i fatti costitutivi rilevanti siano già ritualmente allegati e non contestati.
  • Il credito del locatore per il pagamento dovuto a seguito della mancata restituzione dell'immobile dopo la cessazione della locazione integra un credito da inadempimento contrattuale e, come tale, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaInadempimentoImpugnazioni
RamiLocazioniObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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