Sentenza del 20/07/2016 n. 4699 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
I.V.A.- Detrazione - Conferimento in società del contratto preliminare - Clausola di riserva di nomina del terzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il conferimento in società di contratti preliminari di compravendita sottoscritti personalmente da un socio, con clausola di riserva di nomina del terzo. L’Amministrazione contestava la detrazione dell’IVA, sostenendo che il preliminare potesse integrare una cessione di beni o che l’operazione fosse priva di sostanza economica. La sentenza ha chiarito che il contratto preliminare produce effetti obbligatori e non effetti reali: non trasferendo la proprietà del bene, non costituisce una cessione di beni rilevante ai fini dell’IVA ai sensi dell’articolo 1 del d.P.R. n. 633/1972. Il conferimento riguardava quindi la posizione contrattuale derivante dal preliminare, mentre gli effetti reali si sono prodotti solo con il successivo contratto definitivo stipulato dalla società.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata riconosciuta la validità economica del conferimento dei contratti preliminari nella società e la legittimità della detrazione dell’IVA operata dalla società acquirente. L’omessa dichiarazione di nomina del terzo è stata ritenuta riferibile agli effetti obbligatori del preliminare e non agli effetti reali propri del contratto definitivo. La stipula del definitivo da parte della società ha confermato il subentro nella posizione contrattuale ai sensi dell’articolo 1406 c.c.
Norme richiamate
Articolo 1405 del codice civile
Disciplina gli effetti della mancata dichiarazione di nomina nella riserva di nomina del terzo, riferendoli alla posizione contrattuale e agli effetti obbligatori del contratto.
Articolo 1406 del codice civile
Consente la cessione del contratto, con il subentro del cessionario nella complessiva posizione contrattuale; la società è subentrata nella posizione derivante dai preliminari conferiti.
Articolo 1 del d.P.R. n. 633/1972
L’IVA si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Il preliminare, avendo effetti obbligatori e non reali, non costituisce di per sé una cessione di beni.
Articolo 37-bis del d.P.R. n. 600/1973
Rileva in materia di operazioni elusive o prive di valide ragioni economiche. Nel caso concreto, la stipula dei contratti definitivi da parte della società ha evidenziato una ragione economica effettiva e ha escluso la natura elusiva dell’operazione.
Massime di principio
- Un contratto preliminare, non trasferendo la proprietà del bene, produce normalmente effetti obbligatori e non costituisce da solo una cessione di beni rilevante ai fini IVA.
- Il conferimento o la cessione di un preliminare può essere qualificato come trasferimento della posizione contrattuale, distinto dal successivo trasferimento reale del bene mediante il contratto definitivo.
- La clausola di riserva di nomina del terzo e la mancata nomina devono essere interpretate in relazione agli effetti obbligatori del preliminare, senza anticipare gli effetti reali propri del contratto definitivo.
- La stipula del contratto definitivo da parte della società subentrata è un elemento idoneo a dimostrare la concretezza dell’operazione, la sua ragione economica e la legittimità della detrazione IVA, purché siano rispettati gli ulteriori requisiti sostanziali e documentali.
- La contestazione di elusività non può fondarsi soltanto sulla struttura formalmente articolata dell’operazione: l’Amministrazione deve considerare l’effettiva sostanza economica, la funzione del conferimento e il successivo comportamento delle parti.
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