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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1634/2020 del 24/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Il committente aveva commissionato alla società appaltatrice lavori di arredo per il proprio bar-tabaccheria, comprendenti la fornitura e il montaggio di un bancone bar, di una struttura per la vendita di tabacchi e di altri arredi. Oppostosi al decreto ingiuntivo n. 117/2008, emesso per il saldo di Euro 41.811,60, detratto l’acconto di Euro 10.000, aveva denunciato vizi e difformità rispetto al progetto e al preventivo del 20 novembre 2006, chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del contratto, la restituzione dell’acconto e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva revocato il decreto e condannato il committente al pagamento di Euro 13.950, già detratto l’acconto. In appello, la società aveva contestato la tempestività della denuncia dei vizi; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 40/2017 depositata il 9 gennaio 2017, aveva ritenuto il committente decaduto dalla garanzia e confermato il decreto ingiuntivo, assorbendo gli altri motivi di appello e l’appello incidentale. Aveva inoltre dichiarato nuova e inammissibile la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità proposta in appello. In Cassazione il committente ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 1665 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che l’appaltatrice non avesse provato l’accettazione delle modifiche al preventivo e dei relativi costi; 2) violazione dell’art. 1666 c.c., contestando la decorrenza del termine dalla consegna e l’asserita accettazione senza riserve, nonché la qualificazione del rapporto come appalto unitario anziché per partite; 3) violazione dell’art. 1667 c.c., sostenendo che le contestazioni verbali dell’ottobre 2007, riferite dal figlio, costituissero tempestiva denuncia e che l’appaltatrice avrebbe dovuto offrire la verifica dell’opera; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, censurando la valutazione e l’attendibilità della testimonianza del figlio. Ha inoltre contestato che la raccomandata del 17-18 gennaio 2008 fosse stata correttamente esclusa come denuncia, e che l’atto di citazione in opposizione rappresentasse la prima denuncia specifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: il vizio di motivazione insufficiente non era più denunciabile secondo la formulazione applicabile dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; non ricorreva un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante e non era stato violato l’art. 2697 c.c., poiché la Corte d’appello aveva accertato, sulla base delle testimonianze, che le variazioni rispetto al preventivo erano state concordate. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato nella parte relativa alla disciplina dell’appalto per partite e inammissibile quanto alla censura sulla decorrenza del termine: la decisione era comunque fondata sulla mancanza di una denuncia idonea anche assumendo come riferimento la data di completamento indicata dal ricorrente, sicché era irrilevante stabilire se la consegna estiva e il pagamento dell’acconto implicassero accettazione senza riserve. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte d’appello aveva motivatamente ritenuto che le contestazioni verbali riferite dal figlio fossero generiche e non identificassero le difformità, e la censura mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché contestava la valutazione delle prove e l’attendibilità del teste, attività riservate al giudice di merito, senza dedurre una violazione delle regole legali di assunzione o valutazione della prova né l’omesso esame di un fatto storico decisivo. È rimasta quindi ferma la condanna al pagamento di Euro 41.811,60, oltre interessi e spese, disposta dalla Corte d’appello. La Cassazione ha condannato il ricorrente a rimborsare le spese del giudizio, liquidate in Euro 4.300, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge; ha escluso la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Quanto alla violazione dell’art. 2697 c.c., preme osservare che questa si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito.

    La violazione dell’onere della prova ricorre quando il giudice attribuisce l’onus probandi alla parte sbagliata, non quando si contesta il modo in cui ha apprezzato le prove raccolte.

  • art. 1665 c.c.

    In materia di appalto la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte affermato che, nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento contrattuale, spetta all’appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo l’onere della prova dell’esatto adempimento della propria obbligazione, volta che il committente abbia eccepito l’inadempimento.

    A fronte dell’eccezione di inadempimento del committente, l’appaltatore che chieda il corrispettivo deve provare l’esatto adempimento. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la valutazione delle prove compiuta in appello avesse accertato che le modifiche contestate erano state concordate.

  • art. 1666 c.c.

    Premesso che la Corte d’Appello ha confermato la qualificazione offerta dal Tribunale dell’appalto come contratto unitario d’appalto, e non già da eseguire per partite, non risulta pertinente rispetto alla ratio in concreto adottata dalla sentenza il richiamo di parte ricorrente a tale diversa tipologia di appalto.

    La disciplina dell’appalto da eseguire per partite non è pertinente se il rapporto è stato qualificato dai giudici di merito come appalto unitario; nel caso deciso, la censura non incideva comunque sulla distinta ragione della decadenza dalla garanzia.

  • art. 1667 c.c.

    Nella specie, il Giudice di merito ha escluso che tale rimostranza valesse come valida denuncia dei vizi, posto che anche il teste (e pur a voler superare il vaglio di minore attendibilità riservato a tale prova, in rapporto al restante materiale istruttorio, atteso il rapporto di parentela che lega il teste ad una delle parti), evidenziando che si era riferito di “contestazioni paterne ad ottobre” (cfr. sentenza della Corte d’Appello di Milano p. 6), contestazioni non meglio indicate nel loro contenuto, nonchè del fatto che, anche in relazione alle pretese difformità, le variazioni erano frutto di un accordo sopravvenuto tra le parti.

    La denuncia dei vizi può essere sintetica, ma deve indicare le difformità in modo almeno sufficiente a identificarle. La valutazione di merito che esclude tale idoneità per contestazioni verbali non precisate non può essere sostituita in Cassazione con una nuova valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Premessa anche in relazione a tale censura l’inammissibilità del richiamo alla non più applicabile ratione temporis formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 si ricorda che può discettarsi di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non già laddove si denunci un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

    L’art. 115 c.p.c. è violato se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti di legge; non basta lamentare una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Non si può ravvisare alcuna violazione denunciabile in cassazione nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

    La scelta del giudice di merito di attribuire maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre rientra nel prudente apprezzamento e non integra, da sola, violazione dell’art. 116 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’interpretazione di questa Corte ha poi chiarito come l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

    Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non coincide con l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto rilevante sia stato comunque esaminato.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    La nullità della motivazione è deducibile soltanto per un’anomalia radicale che investa l’esistenza stessa della motivazione, non per un semplice difetto di sufficienza.

  • art. 96 c.p.c.

    Non ricorrono tuttavia le condizioni altresì per la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., come invece richiesto dalla società intimata.

    Nel caso concreto la Corte ha escluso che sussistessero i presupposti per la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto; non è invece deducibile con tale censura il dissenso sulla valutazione concreta delle risultanze istruttorie.
  • Nell’appalto, quando il committente eccepisce l’inadempimento, l’appaltatore che agisce per ottenere il corrispettivo deve provare l’esatto adempimento, ossia che l’opera è stata eseguita conformemente al contratto e alle regole dell’arte. La disciplina speciale della garanzia per vizi non deroga a tale principio generale.
  • La denuncia dei vizi dell’opera non deve necessariamente essere analitica, ma deve contenere almeno una sintetica indicazione delle difformità, idonea a renderle identificabili; contestazioni verbali del cui contenuto non sia fornita una descrizione sufficiente non valgono a impedire la decadenza.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non ricorre per il solo fatto che il giudice abbia attribuito maggiore efficacia persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre. Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione dell’attendibilità dei testimoni o del peso delle risultanze istruttorie.
  • Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; l’omessa valutazione di singoli elementi probatori non è sufficiente se il fatto rilevante è stato comunque preso in considerazione.
  • Il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è denunciabile in cassazione; la censura è ammissibile solo in presenza di un’anomalia radicale che incida sull’esistenza stessa della motivazione, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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