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Ordinanza

Ordinanza n. 741/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n.34, notificato a mezzo pec in data 12 dicembre 2025, con il quale è stata rigettata dalla Prefettura di Roma l’istanza di emersione presentata in data 06.08.2020 dal datore di lavoro in favore del sig. -OMISSIS-, nonché avverso e per l’annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202600042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Roma ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro in suo favore, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla procedura erano emersi pareri negativi della Questura e dell’Ispettorato del lavoro. In particolare, in occasione della convocazione presso lo Sportello unico il datore di lavoro era risultato assente ingiustificato e si era presentato soltanto il lavoratore; inoltre, non erano stati dimostrati il reddito minimo prescritto per il datore di lavoro, la presenza ininterrotta del lavoratore sul territorio nazionale e l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro promesso. Risultava altresì che il datore aveva presentato altre istanze per la stessa azienda e che il suo reddito per l’anno d’imposta 2019 era insufficiente a consentire la valida instaurazione del rapporto di lavoro ai fini della procedura. Nonostante due convocazioni, le parti non avevano trasmesso la documentazione necessaria a comprovare il requisito economico.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse, allo stato, sufficienti profili di fondatezza. La valutazione negativa è stata fondata sulla mancata dimostrazione di requisiti centrali della procedura di emersione: reddito minimo del datore di lavoro, presenza ininterrotta del lavoratore, effettiva instaurazione del rapporto promesso e adeguatezza della documentazione economica. La mancata partecipazione ingiustificata del datore alla convocazione e l’omessa produzione della documentazione richiesta hanno ulteriormente impedito di superare i rilievi dell’Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

    emersione dal lavoro irregolare

    La procedura richiede, tra gli altri presupposti, la dimostrazione della presenza ininterrotta del lavoratore e degli elementi idonei a comprovare il rapporto di lavoro oggetto della domanda.

  • art. 103, comma 6, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

    Il requisito reddituale del datore di lavoro costituisce una condizione rilevante per la valida instaurazione del rapporto di lavoro ai fini della procedura di emersione.

  • d.m. 27 maggio 2020 del Ministero dell’Interno

    Concorre a disciplinare i requisiti della procedura di emersione, incluso il requisito reddituale del datore di lavoro.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, respinta per l’insufficienza dei profili di fondatezza del ricorso allo stato degli atti.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, la mancata dimostrazione del requisito reddituale del datore di lavoro impedisce il positivo perfezionamento della procedura quando il reddito risulti insufficiente a consentire la valida instaurazione del rapporto di lavoro.
  • La domanda cautelare contro il rigetto di una domanda di emersione deve essere respinta, allo stato degli atti, quando non siano adeguatamente comprovati i requisiti normativi della procedura, tra cui la presenza ininterrotta del lavoratore e l’effettiva instaurazione o concreta possibilità di instaurazione del rapporto di lavoro promesso.
  • L’assenza ingiustificata del datore di lavoro alla convocazione e la mancata produzione della documentazione richiesta per dimostrare il requisito economico costituiscono elementi idonei a confermare, in sede cautelare, l’insufficienza probatoria della domanda di emersione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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