Ordinanza n. 741/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n.34, notificato a mezzo pec in data 12 dicembre 2025, con il quale è stata rigettata dalla Prefettura di Roma l’istanza di emersione presentata in data 06.08.2020 dal datore di lavoro in favore del sig. -OMISSIS-, nonché avverso e per l’annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Roma ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro in suo favore, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla procedura erano emersi pareri negativi della Questura e dell’Ispettorato del lavoro. In particolare, in occasione della convocazione presso lo Sportello unico il datore di lavoro era risultato assente ingiustificato e si era presentato soltanto il lavoratore; inoltre, non erano stati dimostrati il reddito minimo prescritto per il datore di lavoro, la presenza ininterrotta del lavoratore sul territorio nazionale e l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro promesso. Risultava altresì che il datore aveva presentato altre istanze per la stessa azienda e che il suo reddito per l’anno d’imposta 2019 era insufficiente a consentire la valida instaurazione del rapporto di lavoro ai fini della procedura. Nonostante due convocazioni, le parti non avevano trasmesso la documentazione necessaria a comprovare il requisito economico.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse, allo stato, sufficienti profili di fondatezza. La valutazione negativa è stata fondata sulla mancata dimostrazione di requisiti centrali della procedura di emersione: reddito minimo del datore di lavoro, presenza ininterrotta del lavoratore, effettiva instaurazione del rapporto promesso e adeguatezza della documentazione economica. La mancata partecipazione ingiustificata del datore alla convocazione e l’omessa produzione della documentazione richiesta hanno ulteriormente impedito di superare i rilievi dell’Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
emersione dal lavoro irregolare
La procedura richiede, tra gli altri presupposti, la dimostrazione della presenza ininterrotta del lavoratore e degli elementi idonei a comprovare il rapporto di lavoro oggetto della domanda.
art. 103, comma 6, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
Il requisito reddituale del datore di lavoro costituisce una condizione rilevante per la valida instaurazione del rapporto di lavoro ai fini della procedura di emersione.
d.m. 27 maggio 2020 del Ministero dell’Interno
Concorre a disciplinare i requisiti della procedura di emersione, incluso il requisito reddituale del datore di lavoro.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, respinta per l’insufficienza dei profili di fondatezza del ricorso allo stato degli atti.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, la mancata dimostrazione del requisito reddituale del datore di lavoro impedisce il positivo perfezionamento della procedura quando il reddito risulti insufficiente a consentire la valida instaurazione del rapporto di lavoro.
- La domanda cautelare contro il rigetto di una domanda di emersione deve essere respinta, allo stato degli atti, quando non siano adeguatamente comprovati i requisiti normativi della procedura, tra cui la presenza ininterrotta del lavoratore e l’effettiva instaurazione o concreta possibilità di instaurazione del rapporto di lavoro promesso.
- L’assenza ingiustificata del datore di lavoro alla convocazione e la mancata produzione della documentazione richiesta per dimostrare il requisito economico costituiscono elementi idonei a confermare, in sede cautelare, l’insufficienza probatoria della domanda di emersione.
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