Sentenza del 13/02/2020 n. 3589 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento che aveva disconosciuto la detrazione IVA e la deducibilità di costi per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e per cessioni intracomunitarie sospette. La CTR di Torino aveva annullato l'avviso ritenendo non provato il coinvolgimento e la consapevolezza della ricorrente nella frode carosello, e aveva dato rilievo alla dichiarazione della società circa la vendita a soggetto estero ai fini dell'esenzione IVA. L'Agenzia ha denunciato errata ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), omissione di accertamento sulla conoscibilità della frode tramite la diligenza media dell'operatore, e valutazione errata delle cessioni intracomunitarie senza adeguata verifica del numero di identificazione IVA del cessionario (normativa D.L. 331/1993 e direttive UE).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il primo motivo (mancata valutazione concreta della 'conoscibilità' della frode mediante la diligenza media) e i motivi relativi alle cessioni intracomunitarie. Ha cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale di Torino in diversa composizione, affinché verifichi, alla luce del materiale probatorio, se la frode fosse conoscibile con l'uso della normale diligenza e valuti correttamente l'onere della prova sulle operazioni intracomunitarie. Altri motivi sono stati assorbiti. Decisione depositata; rinvio anche per le spese della fase di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
Regola il diritto alla detrazione IVA; la Corte ricorda che la detrazione può essere negata se il cessionario sapeva o poteva sapere, con diligenza media, che l'operazione era inserita in una frode.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (conv. L. 29 ottobre 1993, n. 427), art. 41 (e art. 50 richiamato)
art. 41; art. 50 commi 1 e 2
Norme sulle cessioni intracomunitarie senza IVA: la Corte richiama l'obbligo del soggetto attivo di attivare la procedura di verifica del numero di identificazione IVA del cessionario e che il contribuente ha l'onere di provare i presupposti dell'esenzione.
Art. 2697 c.c.
Principio sulla distribuzione dell'onere della prova: l'Amministrazione deve fornire prova che il contribuente conosceva o poteva conoscere la frode; viceversa il contribuente dovrà dimostrare la sua inconsapevolezza e le misure di diligenza adottate.
Direttiva 77/388/CEE (Sesta Direttiva), artt. 17 e 28-quater
Riferimenti europei confermano i limiti al diritto alla detrazione e la necessità di verifiche per operazioni intracomunitarie; la Corte li usa per interpretare il regime dell'IVA e l'onere probatorio.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Norme processuali invocate per censurare violazioni di legge e carenze motivazionali della decisione impugnata; la Corte ha ritenuto fondati alcuni profili di vizio motivazionale.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo l'esistenza della frode ma anche elementi che permettano di ritenere che il cessionario fosse a conoscenza o potesse rendersi conto della frode con l'uso della diligenza media; la prova può essere anche per presunzioni semplici valutando l'insieme degli indizi.
- Il giudice di merito non può limitarsi ad affermare astrattamente l'obbligo della diligenza: deve verificare concretamente, caso per caso, se i documenti e gli elementi acquisiti dimostrano la conoscibilità della frode da parte del contribuente.
- Il contribuente che intende esercitare il diritto alla detrazione dovrebbe conservare e produrre elementi che dimostrino le verifiche compiute (es. controlli sul numero IVA del controparte, documentazione di trasporto, contratti, pagamenti tracciabili, corrispondenza), perché l'assenza di tali cautele può rendere più probabile la perdita del diritto in presenza di elementi indiziari.
- Per le cessioni intracomunitarie la prova dell'esenzione non può basarsi esclusivamente sulla dichiarazione del contribuente: è necessario dimostrare la regolarità del numero di identificazione IVA del cessionario e, se necessario, l'attivazione delle verifiche previste dalla normativa (richiesta di conferma al Ministero o altra documentazione comprovante la comunitarietà dello scambio).
- Se l'Amministrazione produce un concreto materiale probatorio idoneo a far ritenere l'esistenza di una frode, l'onere difensivo incombe sul contribuente che deve mostrare di aver adottato le misure di diligenza richieste dall'ordinaria prassi commerciale per escludere la sua conoscenza o riconoscibilità della frode.
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