Sentenza del 06/10/2021 n. 4434 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecaria e catastale - Trasferimento di immobile - Aggiudicazione d'asta - Imposizione sulla base del prezzo di aggiudicazione - Illegittimità - Prezzo valore - Compete - Sentenza che annulla accertamento - Riforma per determinare la giusta imposta - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale relativo al trasferimento immobiliare per aggiudicazione d'asta. L'Ufficio aveva calcolato le imposte sulla base del prezzo di aggiudicazione anziché sul valore catastale secondo il meccanismo "prezzo-valore" previsto dall'art. 52, commi 4-5, DPR n.131/86, come esteso ai casi di espropriazione forzata e pubblico incanto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.6/2014.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato l'avviso impugnato in favore del contribuente. L'Agenzia ha proposto appello; la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto, oltre ad annullare l'atto, ricondurre la pretesa tributaria alla corretta misura applicando il criterio del prezzo-valore. In riforma della sentenza impugnata e previo annullamento dell'atto, il Tribunale tributario d'appello ha quantificato le imposte dovute in complessivi € 15.296,00 (anziché € 28.408,75 indicati nell'avviso) e ha compensato le spese del doppio grado.
Norme richiamate
art. 52, commi 4 e 5, d.P.R. 131/86
Prevede la determinazione della base imponibile per le imposte sui trasferimenti immobiliari anche sulla base del valore catastale (meccanismo "prezzo-valore"). È la norma tecnica utilizzata per quantificare l'imposta quando si opta per il valore catastale.
art. 1, comma 497, legge 266/2005
Nella parte in cui impediva la facoltà di optare per il prezzo-valore in caso di acquisti da espropriazione forzata o pubblico incanto è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Cost. n.6/2014; quindi quella esclusione non è più applicabile.
Corte Cost. sent. n. 6/2014
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione normativa che escludeva dall'opzione prezzo-valore gli acquisti in espropriazione forzata o pubblico incanto, estendendo quindi tale opzione anche a tali acquisti.
Cass. sent. n. 15825/2006
Sottolinea la natura del processo tributario come processo di "impugnazione-merito": se l'avviso è invalido per motivi sostanziali, il giudice non deve limitarsi ad annullarlo ma può e deve esaminare la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti delle domande di parte.
Cass. sent. n. 13868/2010
Ramifica il principio secondo cui il giudice tributario può quantificare il debito fiscale se l'atto è parzialmente infondato, ma non quando l'atto impositivo è affetto da radicale nullità.
Cass. ord. n. 13034/2012
Conferma che, nel processo tributario di tipo "impugnazione-merito", il giudice deve operare una valutazione sostitutiva della pretesa dell'ufficio quando l'atto è invalido per ragioni sostanziali, riconducendola eventualmente alla misura corretta.
Massime di principio
- Dopo la Corte Cost. n.6/2014, gli acquirenti di immobili in procedura espropriativa o in pubblico incanto possono avvalersi dell'opzione "prezzo-valore" (base imponibile calcolata sul valore catastale) e quindi chiedere la tassazione su tale base.
- Il contribuente può sollevare la questione anche in sede di contenzioso se non ha esercitato l'opzione al momento del trasferimento; tuttavia la documentazione probatoria sul valore catastale va prodotta per consentire la corretta quantificazione.
- Nel processo tributario (impugnazione-merito) se il giudice ritiene l'avviso invalido per motivi sostanziali non deve limitarsi all'annullamento ma può e deve ricondurre la pretesa tributaria alla misura corretta, entro i limiti delle domande delle parti.
- Il giudice non può ricostituire il debito fiscale solo quando l'atto impositivo presenti una radicale nullità; in tutti gli altri casi può procedere a valutazione sostitutiva e quantificazione.
- L'Agenzia delle Entrate, se riconosce fondata in parte la richiesta del contribuente, dovrebbe proporre in appello o in memoria la corretta quantificazione per evitare l'annullamento totale e favorire la riforma a suo favore; ciò può giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve indicare chiaramente nella domanda (o nel ricorso) l'opzione per il prezzo-valore e fornire il calcolo secondo art.52 DPR 131/86; l'Ufficio dovrà dimostrare l'erroneità di tale calcolo se contesta l'opzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 ott 2021Sentenza del 06/10/2021 n. 285 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 6 ott 2021Sentenza del 06/10/2021 n. 792 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 6 ott 2021Sentenza del 06/10/2021 n. 1108 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 6 ott 2021Sentenza del 06/10/2021 n. 1219 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 6 ott 2021Sentenza del 06/10/2021 n. 1220 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 6 ott 2021Sentenza del 06/10/2021 n. 1222 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →