Sentenza n. 1242/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di efficacia della SCIA per lavori edilizi, motivato con la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato una SCIA ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.P.R. 380/2001 per ampliare l'ingresso di un'unità immobiliare adibita a deposito e realizzare lavori interni di manutenzione, subordinando l'intervento all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica semplificata e dell'autorizzazione sismica. Il Comune ha ritenuto che la modifica del prospetto comportasse una trasformazione dell'organismo edilizio e una rilevante alterazione dei caratteri architettonici e compositivi, qualificando l'intervento come ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire, non rilasciabile per l'assenza di uno strumento urbanistico comunale conforme al PUT regionale. La ricorrente ha contestato il provvedimento per difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l'intervento fosse riconducibile alla manutenzione straordinaria, in quanto diretto anche a consentire l'accesso all'immobile, e che l'immobile non fosse individualmente sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso per difetto di motivazione e di istruttoria. L'amministrazione ha erroneamente escluso la qualificazione dell'intervento come manutenzione straordinaria senza verificare i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001: necessità della modifica del prospetto per l'accesso all'edificio, assenza di pregiudizio per il decoro architettonico e conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia. Il fatto che l'intero Comune sia sottoposto a tutela non equivale, secondo il giudice, alla sottoposizione a tutela dell'immobile ai fini della disposizione richiamata. Solo dopo una verifica negativa di tali presupposti il Comune avrebbe potuto qualificare l'intervento come ristrutturazione edilizia e stabilire se ricorressero i casi soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001. Il provvedimento comunale è stato pertanto annullato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il testo richiama la possibilità di definire la controversia mediante sentenza in forma semplificata.
La controversia è stata decisa in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.
artt. 22 e 23 d.P.R. 380/2001
Sono richiamati quale base normativa della SCIA edilizia presentata dalla proprietaria.
art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001
Rientrano nell’art. 3, co. 1 lett. b, d.p.r. 380/01, “le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
La modifica del prospetto può rientrare nella manutenzione straordinaria quando sia necessaria per l'accesso, non incida negativamente sul decoro architettonico, sia conforme alla disciplina edilizia e urbanistica e riguardi un immobile non sottoposto a tutela.
art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
Il testo richiama gli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire, inclusi quelli che comportino modificazioni della sagoma, della volumetria complessiva o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela.
La verifica della sottoposizione a permesso di costruire presuppone la corretta e motivata qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia e, nel caso di modifiche ai prospetti, la riferibilità della tutela all'immobile.
d.lgs. 42/2004
La tutela dell'intero Comune non è stata ritenuta equivalente alla sottoposizione a tutela del singolo immobile ai fini dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001.
Massime di principio
- Nel valutare una SCIA edilizia relativa a modifiche del prospetto, l'amministrazione deve verificare in concreto se l'intervento sia necessario per l'accesso all'edificio, non pregiudichi il decoro architettonico e sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia, prima di escluderne la riconducibilità alla manutenzione straordinaria.
- La sottoposizione a tutela dell'intero territorio comunale non equivale, ai fini dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001, alla sottoposizione a tutela del singolo immobile; tale presupposto deve essere accertato con riferimento all'edificio interessato.
- La qualificazione di un intervento edilizio come ristrutturazione soggetta a permesso di costruire richiede un'istruttoria e una motivazione specifiche sui caratteri dell'intervento e sulla ricorrenza dei presupposti normativi, non potendo fondarsi sulla sola modifica del prospetto.
- L'amministrazione può procedere alla verifica dell'assoggettamento dell'intervento al permesso di costruire solo dopo avere escluso, con adeguata istruttoria, la riconducibilità dell'opera alla manutenzione straordinaria prevista dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001.
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