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Sentenza

Sentenza n. 3423/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento: a) della nota prot. n. 132845 del 7.09.2023, conosciuta in data 2.01.2024, con la quale il RUP della Città Metropolitana di Napoli ha determinato in € 8.721,60 l'importo dovuto alla ricorrente a titolo di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 73/2021, conv. in L. n. 106/2021, relativamente all'arco temporale del I semestre 2021; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; c) della determinazione prot. n. 10386 del 21.12.2022, conosciuta in data 2.1.2024, nella parte in cui il Dirigente dell'Area Strade della Città Metropolitana di Napoli ha riconosciuto alla ricorrente, a titolo di compensazione dei prezzi ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 73/2021, la sola somma di € 8.721,60; d) della nota prot. n. 12800 del 28.1.2022 richiamata nei provvedimenti sub a) e sub c); e) della nota prot. n. 117360 del 24.7.2023; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere dalla Città Metropolitana di Napoli il pagamento della somma di € 38.878,50 a titolo di compensazione prezzi ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. cit. e del D.M. del 11.11.2021, in relazione all'istanza presentata dalla medesima il 2.12.2021 e riproposta il 10.7.2023 per il I semestre 2021.

Giustizia amministrativa202400339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della Città Metropolitana di Napoli che hanno quantificato in € 8.721,60, poi ricalcolati in € 8.155,71, la compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nel primo semestre 2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa, affidataria di lavori stradali in corso di esecuzione nel 2021, ha chiesto la compensazione prevista dall’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021, quantificandola in € 38.878,50. La stazione appaltante ha dapprima riconosciuto € 7.148,85 e, con gli atti impugnati, ha ritenuto dovuta la somma di € 8.155,71, poi indicata nell’epigrafe come € 8.721,60. L’impresa ha dedotto, con i primi due motivi, il difetto di istruttoria e di motivazione per avere l’Amministrazione applicato una propria circolare interna, basata sul prezzo posto a base di gara al netto del ribasso, anziché il criterio illustrato dalla circolare ministeriale del 25 novembre 2021, fondato sui prezzi medi rilevati dal D.M. 11 novembre 2021. Con il terzo motivo ha contestato anche la quantità di materiale considerata, sostenendo che il peso delle barriere contabilizzate fosse pari a 16.598,57 kg anziché 10.198,57 kg e chiedendo quindi il riconoscimento di € 38.878,50.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto illegittimo il criterio seguito dall’Amministrazione, che aveva applicato la circolare interna dell’ente invece del criterio previsto dall’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021 e illustrato dalla circolare ministeriale del 25 novembre 2021. La compensazione deve essere calcolata individuando le quantità di materiale impiegate e contabilizzate nel periodo rilevante, applicando al prezzo medio del singolo materiale rilevato dal D.M. 11 novembre 2021 la variazione percentuale depurata dell’alea prevista dalla legge, e rapportando poi il risultato alle quantità contabilizzate. Il criterio non è soggetto al ribasso d’asta. È stato invece respinto il terzo motivo: le quantità risultanti dagli atti contabili erano state sottoscritte dall’impresa senza riserve e la relazione del direttore dei lavori ne aveva confermato la correttezza. Le dichiarazioni dei fornitori, qualificabili come documenti di parte, non sono state ritenute idonee a superare l’accettazione delle quantità contabilizzate. Il TAR ha quindi annullato gli atti nella parte relativa alla quantificazione di € 8.155,71 e ha condannato la Città Metropolitana al pagamento di € 23.877,91, rigettando la pretesa ulteriore fino a € 38.878,50. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1-septies d.l. n. 73/2021, conv. in l. n. 106/2021

    La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dall’1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

    La norma introduce un meccanismo straordinario e forfettario di compensazione, distinto da una revisione ordinaria del prezzo. La variazione percentuale deve essere applicata alle quantità dei materiali impiegati e contabilizzati, non ai prezzi contrattuali al netto del ribasso.

  • D.M. 11 novembre 2021

    Rileva le variazioni percentuali e i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi relativi al primo semestre 2021, utilizzati come parametri per il calcolo della compensazione.

  • Circolare M.I.M.S. 25 novembre 2021

    La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

    La circolare ha funzione esplicativa e uniformatrice, non integrativa o modificativa della legge, e indica il procedimento di calcolo mediante il prezzo medio rilevato dal decreto ministeriale, la variazione depurata dell’alea e le quantità contabilizzate.

Massime di principio

  • La compensazione straordinaria prevista dall’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021 costituisce un ristoro forfettario legislativamente previsto per gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione e non un’integrazione integrale del corrispettivo né una revisione del prezzo contrattuale in senso stretto.
  • Per il calcolo della compensazione, la variazione percentuale rilevata dal decreto ministeriale deve essere applicata alle quantità dei singoli materiali impiegati e contabilizzati nel periodo previsto dalla legge, secondo il parametro del prezzo medio rilevato dal decreto, previa detrazione dell’alea a carico dell’appaltatore.
  • La compensazione prevista dall’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021 non è soggetta al ribasso d’asta: la stazione appaltante non può sostituire il criterio legislativo e ministeriale con un criterio interno fondato sul prezzo posto a base di gara decurtato del ribasso.
  • Le quantità risultanti dagli atti contabili sottoscritti dall’appaltatore senza riserve costituiscono un elemento decisivo per la determinazione della compensazione e non possono essere superate, in assenza di adeguata prova contraria, da mere dichiarazioni di parte dei fornitori.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblico
RamiContratti pubblici
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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