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Ordinanza

Ordinanza n. 246/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione ovvero per la concessione di idoneo provvedimento cautelare in parte qua e nei limiti dell’interesse, della Determinazione dell’Area Gestione Risorse Umane della A.S.L. di Taranto n. -OMISSIS-, così come integrata dalle successive n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Approvazione elenco medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie aventi titolo all’assegnazione dei turni pubblicati a dicembre 2025 ai sensi dell’art. 21 ACN 2024” nella parte in cui inserisce al primo posto della graduatoria per la branca di medicina veterinaria il Dott. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso o comunque consequenziale anche se allo stato non conosciuto, e in particolare, ove occorra e ove ritenuto provvedimento lesivo, del parere espresso con verbale n. -OMISSIS- dal Comitato Regionale per la specialistica ambulatoriale.

Giustizia amministrativa202600372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria per l’assegnazione dei turni pubblicati a dicembre 2025 per la branca di medicina veterinaria, nella parte in cui colloca al primo posto un altro medico specialista, nonché gli atti connessi e il parere del Comitato Regionale per la specialistica ambulatoriale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, la determinazione dell’Area Gestione Risorse Umane dell’ASL di Taranto, successivamente integrata, con cui è stato approvato l’elenco dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità sanitarie aventi titolo all’assegnazione dei turni pubblicati a dicembre 2025 ai sensi dell’art. 21 ACN 2024. La contestazione riguarda, in particolare, l’inserimento al primo posto della graduatoria per la medicina veterinaria di un altro candidato. È inoltre impugnato, ove lesivo, il parere del Comitato Regionale per la specialistica ambulatoriale. Dal testo emerge che le parti hanno discusso anche un’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e le questioni relative al fumus boni iuris, ma l’ordinanza non esamina né definisce tali profili.

La decisione

Il TAR non ha deciso la questione di giurisdizione né il fumus boni iuris. Ha ritenuto che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., considerando anche che l’ASL di Taranto e il controinteressato hanno già sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza 13 aprile 2026 e caratteristiche previste dal bando. Ha quindi fissato la discussione nel merito alla prima udienza pubblica del mese di febbraio 2027, nella quale sarà esaminata anche l’eccezione di difetto di giurisdizione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 21 ACN 2024

    “Approvazione elenco medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie aventi titolo all’assegnazione dei turni pubblicati a dicembre 2025 ai sensi dell’art. 21 ACN 2024”

    La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura di formazione dell’elenco e della graduatoria per l’assegnazione dei turni di specialistica ambulatoriale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    “le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente [...] possono essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito”

    Consente al giudice cautelare, anziché pronunciarsi immediatamente sulla domanda cautelare, di fissare sollecitamente la discussione del ricorso nel merito quando tale definizione sia idonea a tutelare le esigenze cautelari.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, in sede cautelare, le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita decisione sul merito, il giudice amministrativo può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare la discussione del ricorso senza definire immediatamente il fumus boni iuris e la domanda cautelare.
  • La presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato già sottoscritto dall’amministrazione e dal controinteressato costituisce una circostanza rilevante nella valutazione delle modalità di tutela cautelare e può giustificare la fissazione della trattazione sollecita del merito, anziché l’adozione di una misura cautelare immediata.
  • La fissazione della trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce la questione di giurisdizione, che resta da esaminare nella successiva udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizione

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