Sentenza n. 534/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - della Deliberazione della Giunta Comunale, n. 139 del 18 marzo 2025, recante «Proposta di collaborazione presentata dal gruppo spontaneo di cittadine e cittadini per la cura e la rigenerazione del piano terra e dell’area esterna di pertinenza dell’immobile sito in corso regina 47 d. Approvazione patto di collaborazione ai sensi del regolamento n. 391» nonché dei relativi allegati; - del Patto di collaborazione, recante «Cura e gestione condivisa dei locali al piano terreno dell’immobile sito in corso Regina Margherita 47 e 47D e dell’area esterna di pertinenza dell’immobile», eventualmente sottoscritto dalle parti; - del Regolamento n. 391 della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 02.12.2019 (mecc. 2019 01609/070), recante «Regolamento per il governo dei beni comuni urbani nella città di Torino»; - di ogni altro atto antecedente, presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi comprese: a) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30 gennaio 2024, recante «Proposta di collaborazione presentata dal gruppo spontaneo di cittadine e cittadini per la cura e la rigenerazione dell’immobile sito in corso regina 47. Avvio della fase di co-progettazione ai sensi del regolamento n. 391» e relativi allegati; b) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 12 marzo 2024, recante «Proposta di collaborazione presentata dal gruppo spontaneo di cittadine e cittadini per la cura e la rigenerazione dell’immobile sito in corso regina 47. Approvazione patto di collaborazione relativo all’area esterna di pertinenza dell’immobile ai sensi del regolamento n. 391» e l’allegato patto siglato il 15 marzo 2024; c) l’Ordinanza Dirigenziale n. 1526 del 17 marzo 2025, unitamente ai relativi allegati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 18 marzo 2025, patto di collaborazione relativo alla qualificazione e gestione condivisa come bene comune dell’immobile di corso Regina n. 47, Regolamento comunale n. 391 e atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Piemonte ha impugnato gli atti con cui il Comune di Torino aveva qualificato come bene comune l’immobile comunale sito in corso Regina n. 47 e approvato due patti di collaborazione con alcuni cittadini per la cura e la gestione condivisa dei locali e dell’area esterna, nonché il regolamento comunale sui beni comuni urbani e gli atti antecedenti e connessi. Dal testo non emergono i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudice ha definito il giudizio in rito per sopravvenuto difetto di interesse. Nel corso del giudizio, il Comune ha comunicato il recesso dal patto di collaborazione e, con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 20 gennaio 2026, ha dato atto della cessazione della qualificazione dell’immobile quale bene comune. La Regione ha sostenuto che permanesse l’interesse al ricorso per prevenire la possibile reiterazione di strumenti analoghi, richiamando il dibattito pubblico successivo ai fatti di causa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito delle censure. Ha ritenuto che la legittimazione e l’interesse al ricorso siano condizioni dell’azione necessarie a evitare una giurisdizione amministrativa oggettiva e che l’interesse debba sussistere sia al momento della proposizione sia al momento della decisione. Il recesso del Comune dal patto di collaborazione e la successiva cessazione della qualificazione dell’immobile come bene comune hanno eliminato ogni utilità concreta che la Regione avrebbe potuto conseguire dall’eventuale annullamento degli atti impugnati. Non è stata ritenuta sufficiente la prospettazione di una possibile reiterazione futura di iniziative analoghe, trattandosi di un interesse meramente eventuale, non diretto né attuale, suscettibile di tutela soltanto mediante eventuali future impugnazioni. Spese di lite integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, il ricorrente non può più conseguire alcuna utilità concreta dall’accoglimento della domanda.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- L’interesse al ricorso amministrativo deve essere concreto, diretto e attuale e deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione.
- Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, a seguito di fatti successivi, il ricorrente non può più ottenere alcuna utilità concreta dall’eventuale accoglimento della domanda di annullamento.
- La mera possibilità che l’amministrazione adotti in futuro atti analoghi non conserva l’interesse attuale al ricorso: eventuali iniziative future devono essere contestate mediante autonome impugnazioni, una volta concretamente adottate.
- La giustizia amministrativa non può trasformarsi in una giurisdizione oggettiva volta alla tutela astratta della legalità amministrativa, in assenza di una posizione giuridica qualificata e differenziata e di un interesse concreto e attuale.
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