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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27877/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel procedimento davanti al G.u.p. di Vallo della Lucania l'imputato era stato ammesso al giudizio abbreviato condizionato per il reato di violenza su cose (art. 392 c.p.). All'udienza fissata per la discussione, il giudice ha dichiarato tardiva e quindi inammissibile la costituzione di parte civile della persona offesa, ritenendo che gli accertamenti sulle parti fossero già stati compiuti nella precedente udienza. Nella stessa udienza è poi intervenuta sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore della persona offesa, ha censurato: 1) l'abnormità delle ordinanze con cui era stato ammesso il rito abbreviato condizionato e, soprattutto, con cui era stata dichiarata inammissibile la costituzione di parte civile; 2) la violazione dell'art. 441, comma 2, c.p.p., sostenendo che nel giudizio abbreviato la parte civile può costituirsi fino all'apertura della discussione finale; 3) la nullità della sentenza assolutoria quale conseguenza di tali violazioni procedurali; 4) l'erroneità dell'assoluzione per travisamento della prova, richiamando specificamente file video prodotti dalla persona offesa, le testimonianze di due dichiaranti e la ritenuta assenza del requisito della violenza sulle cose. La Corte ha però ritenuto che la vera questione fosse l'impugnabilità dell'ordinanza di esclusione della parte civile e ha escluso che essa fosse abnorme o impugnabile dalla persona offesa insieme alla sentenza di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza con cui il G.u.p. aveva dichiarato tardiva e inammissibile la costituzione di parte civile non fosse abnorme, perché emessa nell'esercizio di un potere espressamente attribuito al giudice e non idonea a determinare una stasi processuale. Ha inoltre affermato che tale ordinanza è, per scelta normativa, non impugnabile, né immediatamente né differitamente, dalla persona offesa/danneggiato; una volta esclusa dal processo, la parte perde la legittimazione a impugnare la sentenza assolutoria. Conseguentemente, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, escludendo invece la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per l'errore giuridico contenuto nel provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.

    indica il reato contestato all'imputato nel procedimento definito con sentenza di assoluzione, senza che la Corte entri nel merito della sua configurazione.

  • art. 441, comma 2, c.p.p.

    nel giudizio abbreviato consente la costituzione di parte civile dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, ma secondo l'orientamento richiamato la sua applicazione è oggetto di contrasto in relazione al momento finale entro cui la costituzione è tempestiva.

  • art. 79 c.p.p.

    la difesa ha invocato la norma per sostenere la tempestività della costituzione di parte civile; la Corte osserva che la modifica del 2022 non ha inciso sull'autonoma disciplina dell'art. 441, comma 2, c.p.p.

  • art. 568, comma 1, c.p.p.

    esprime il principio di tassatività delle impugnazioni, richiamato per escludere l'impugnabilità delle ordinanze che respingono o escludono la costituzione di parte civile.

  • art. 586, comma 1, c.p.p.

    non consente, nel caso di esclusione definitiva della parte civile, un'impugnazione differita della sentenza di merito da parte del soggetto estromesso, che non è più parte del processo.

  • art. 80, comma 4, c.p.p.

    insieme all'art. 568 c.p.p. fonda la definitiva inoppugnabilità dell'ordinanza di esclusione della parte civile.

  • art. 190, commi 1 e 2, c.p.p. previgente

    richiamato in via storica per evidenziare la continuità del principio di tassatività delle impugnazioni anche nel sistema processuale previgente.

  • artt. 99, 100 e 190 c.p.p. previgente

    richiamati per ricordare il precedente assetto normativo esaminato dalla Corte costituzionale in tema di impugnazione dell'ordinanza che respinge la costituzione di parte civile.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    sono gli parametri costituzionali evocati nel precedente scrutinio di legittimità costituzionale sulla non impugnabilità dell'ordinanza di rigetto della costituzione di parte civile.

  • art. 131-bis c.p.

    non è direttamente applicato, ma compare solo come parametro di tassonomia non pertinente; dal testo non emerge alcuna applicazione concreta.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato la costituzione di parte civile è regolata da una disciplina speciale che va coordinata con il principio di tassatività delle impugnazioni; la tempestività va valutata in relazione al momento processuale in cui il giudice dichiara aperta la discussione, ma la questione non può essere trasformata in un rimedio contro provvedimenti non impugnabili se l'ordinamento ne esclude il gravame.
  • L'ordinanza che dichiara inammissibile o tardiva la costituzione di parte civile non è, di regola, abnorme se è adottata dal giudice nell'esercizio di un potere previsto dalla legge e non determina una stasi irreversibile del procedimento.
  • L'abnormità non può essere invocata come strumento surrettizio per aggirare la scelta legislativa di rendere non impugnabile un determinato provvedimento: la categoria opera solo per atti radicalmente estranei al sistema o produttivi di una paralisi processuale non altrimenti superabile.
  • Una volta esclusa dal processo penale, la persona danneggiata perde la qualità di parte e, in difetto di una previsione espressa, non è legittimata a impugnare la sentenza assolutoria pronunciata nei confronti dell'imputato; resta salva l'azione civile risarcitoria.
  • Il controllo in cassazione su dedotte violazioni processuali consente l'esame diretto degli atti solo nei limiti in cui ciò sia necessario a verificare la denunciata violazione, ma tale verifica non supera il difetto originario di impugnabilità del provvedimento censurato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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