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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-499/16

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 novembre 2017. — AZ contro Minister Finansów. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 1 – Prodotti alimentari – Prodotti di pasticceria – Termine minimo di conservazione o data di scadenza – Principio della neutralità fiscale. — Causa C-499/16

Giurisprudenza europea62016CJ0499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una normativa polacca che riservava l’aliquota IVA ridotta agli prodotti di pasticceria freschi con durata di conservazione non superiore a 45 giorni. Ha affermato che gli Stati membri possono delimitare con precisione, nell’ambito delle categorie dell’allegato III della direttiva IVA, gli aspetti dei beni cui applicare l’aliquota ridotta. Tuttavia, il giudice nazionale deve verificare se il criterio della durata di conservazione non violi la neutralità fiscale trattando in modo diverso beni simili e in concorrenza. In mancanza di tale violazione, la disciplina nazionale è compatibile con il diritto UE.

IVA: compatibilità con il diritto UE di un’aliquota ridotta applicabile ai prodotti di pasticceria freschi solo in base al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza

La questione giuridica

Se l’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce del principio della neutralità fiscale, osti a una normativa nazionale che subordina l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta ai prodotti di pasticceria freschi al solo criterio del termine minimo di conservazione o della data di scadenza, escludendo i prodotti con durata di conservazione superiore a 45 giorni.

Principio di diritto

L’articolo 98 della direttiva IVA, interpretato alla luce del principio di neutralità fiscale, non osta a una normativa nazionale che limiti l’aliquota IVA ridotta ai prodotti di pasticceria freschi sulla base del solo criterio del termine minimo di conservazione o della data di scadenza, purché il giudice nazionale verifichi concretamente che tale criterio non introduca una differenza di trattamento tra beni simili in concorrenza, idonea a influire sulla scelta del consumatore medio.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 96 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 98 della direttiva 2006/112/CE
  • Allegato III, punto 1, della direttiva 2006/112/CE
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87

Aliquota IVA ridotta per i prodotti di pasticceria freschi e neutralità fiscale

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in una controversia tra una società produttrice di prodotti di pasticceria e il Ministro delle Finanze polacco. La questione riguarda la compatibilità con la direttiva IVA di una disciplina nazionale che applica l’aliquota ridotta solo ai prodotti con termine minimo di conservazione o data di scadenza non superiore a 45 giorni.

Fatti e procedimento principale

La società AZ produce cornetti ripieni e panini dolci ripieni, con termine minimo di conservazione superiore a 45 giorni. In Polonia, l’aliquota IVA normale era pari al 23%, mentre l’aliquota ridotta dell’8% si applicava, tra l’altro, ai «prodotti di pasticceria freschi» il cui termine minimo di conservazione non superasse i 45 giorni o, se indicata, la sola data di scadenza non superasse tale limite.

La società ha chiesto un parere individuale sostenendo che il criterio dei 45 giorni non derivasse né dalla direttiva IVA né dalla nomenclatura combinata. Il Ministro delle Finanze ha respinto questa tesi; il giudice di primo grado ha confermato l’impostazione amministrativa. Investito dell’impugnazione, il giudice del rinvio ha chiesto se tale criterio violasse il principio di neutralità dell’IVA e il divieto di trattamento differenziato di beni previsto dall’articolo 98 della direttiva.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • il considerando 4 della direttiva 2006/112/CE, relativo all’armonizzazione delle imposte sul volume d’affari e alla concorrenza;
  • il considerando 7, che richiama la neutralità dell’IVA ai fini della concorrenza;
  • l’articolo 96, che impone l’aliquota normale;
  • l’articolo 98, paragrafi 1, 2 e 3, che consente una o due aliquote ridotte per le categorie dell’allegato III e permette, per i beni, di ricorrere alla nomenclatura combinata per delimitare con precisione la categoria;
  • l’allegato III, punto 1, relativo ai prodotti alimentari destinati al consumo umano.

Ragionamento della Corte sull’articolo 98 della direttiva IVA

La Corte ricorda che l’aliquota ridotta costituisce una deroga al principio dell’aliquota normale e che, pertanto, gli Stati membri possono applicarla solo entro i limiti della direttiva IVA. Nell’ambito delle categorie dell’allegato III, essi possono selezionare in modo più preciso gli elementi concreti e specifici dei beni o servizi cui applicare l’aliquota ridotta, purché rispettino la neutralità fiscale.

La Corte osserva che il ricorso alla nomenclatura combinata è solo uno dei mezzi possibili per delimitare la categoria. Nel caso di specie, il legislatore polacco ha scelto un criterio autonomo, fondato sulla durata di conservazione non superiore a 45 giorni, per individuare i prodotti di pasticceria freschi beneficiari dell’aliquota ridotta. Poiché tali prodotti rientrano nella categoria dei prodotti alimentari destinati al consumo umano di cui all’allegato III, punto 1, la scelta di un criterio di delimitazione preciso è, in linea di principio, compatibile con l’articolo 98.

Verifica della neutralità fiscale

Il punto decisivo è la neutralità fiscale. La Corte ribadisce che tale principio vieta di trattare in modo diverso beni simili che si trovano in concorrenza tra loro. La comparazione deve essere effettuata dal giudice nazionale, guardando soprattutto al punto di vista del consumatore medio: due beni sono simili se hanno proprietà analoghe, soddisfano le medesime esigenze e le differenze esistenti non incidono in modo significativo sulla decisione d’acquisto.

Il giudice del rinvio deve quindi verificare concretamente:

  • se la durata di conservazione entro o oltre 45 giorni sia, per il consumatore medio polacco, un elemento determinante nella scelta tra prodotti di pasticceria;
  • se sul mercato esistano prodotti di pasticceria con durata non superiore a 45 giorni che siano comunque percepiti come simili e sostituibili rispetto a quelli con durata superiore a 45 giorni.

Se tali prodotti sono effettivamente in concorrenza e il criterio della durata incide sulla scelta del consumatore, l’applicazione di aliquote diverse violerebbe la neutralità fiscale. Se invece la diversa durata di conservazione non incide sulla domanda del consumatore e i prodotti non risultano simili, la disciplina nazionale resta compatibile con il diritto UE.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 98 della direttiva 2006/112/CE, purché sia rispettato il principio della neutralità fiscale, non osta a una normativa nazionale che subordina l’aliquota IVA ridotta per i prodotti di pasticceria freschi al solo criterio del termine minimo di conservazione o della data di scadenza. La verifica concreta sulla sussistenza di beni simili e in concorrenza è rimessa al giudice nazionale.

Principio desumibile dalla sentenza

Gli Stati membri possono circoscrivere con un criterio temporale di conservazione l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta a una sottocategoria di prodotti alimentari rientranti nell’allegato III della direttiva IVA; tuttavia, tale delimitazione è lecita solo se non determina un trattamento fiscale differenziato tra beni simili che, dal punto di vista del consumatore medio, si trovano in concorrenza.

Come è indicizzato

Materieivaaliquote ridotteneutralità fiscaleprodotti alimentariclassificazione doganale

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