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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1313/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello nella parte in cui la ricorrente è stata ritenuta promotrice/organizzatrice di un'associazione per delinquere finalizzata a truffe assicurative e di plurimi reati di falsità. La difesa ha dedotto difetto di prova sul ruolo apicale attribuito alla Aurisano (sostenendo che la sua attività fosse meramente materiale), la mancata individuazione del luogo di costituzione del sodalizio e la mancata indicazione di elementi fattuali che giustificassero la qualificazione di promotrice. È inoltre stato sostenuto che, essendo decorso il termine di prescrizione, la sentenza d'appello doveva essere annullata senza rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la contestazione della difesa riguardasse esclusivamente questioni di fatto già valutate in modo conforme nei due gradi di merito e non idonee ad essere riesaminate in Cassazione senza denuncia di travisamento decisivo del compendio probatorio. I giudici di merito avevano fondato la qualificazione di organizzatrice sulla perquisizione e sui sequestri (telefono, PC, documentazione assicurativa) da cui emergevano dati e fotografie di soggetti le cui identità erano state usate per stipulare polizze, nonché sulla prova di attività (falsificazione e produzione di documenti, stipula di polizze) indispensabili per la commissione dei reati-scopo. La Cassazione ha inoltre escluso che il reato fosse prescritto anteriormente alla sentenza d'appello. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La fattispecie dell'associazione per delinquere è autonoma rispetto alla semplice partecipazione: non richiede necessariamente una gerarchia o un capo; la qualifica di 'organizzatore' ricorre quando il soggetto cura in autonomia il coordinamento, reperisce mezzi e svolge attività essenziali e infungibili per il programma criminoso. Nel caso, la Corte ha ritenuto che l'attività della Aurisano avesse tali caratteri.

  • artt. 476 e 482 cod. pen.

    Le condotte di falsità sono state ritenute riqualificate nei capi di imputazione; la produzione e detenzione di documentazione falsificata indiziavano il contributo essenziale alla realizzazione delle polizze fraudolente.

  • art. 63, comma secondo, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione all'escussione di alcuni soggetti poi assolti: la Corte di merito ha considerato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da quei soggetti ai fini del loro processo, ma ciò non ha influito sulla valutazione complessiva circa il ruolo della Aurisano.

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Usati per calcolare il termine massimo di prescrizione (nel caso, pari ad anni 8 e mesi 9 decorrenti dall'1.4.2014). La Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata anteriormente alla sentenza d'appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di condannare la parte inammissibile al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende: la ricorrente è stata condannata a versare euro 3.000.

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    Norma che ha consentito alla Procura Generale di trasmettere la requisitoria scritta; la Procura ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione di merito: censure fondate su rivalutazioni dei fatti o della prova sono inammissibili salvo allegazioni precise di travisamento decisivo del compendio probatorio.
  • La qualificazione come promotore/organizzatore ai sensi dell'art. 416 cod. pen. non richiede l'esistenza di una struttura gerarchica formale: rileva che il soggetto svolga attività essenziali e infungibili (coordinamento, reperimento mezzi, produzione di documenti) per il raggiungimento del programma criminoso.
  • Elementi quali sequestri documentali, dati informatici, fotografie e analoghi riscontri materiali possono costituire prova significativa del ruolo organizzativo in un'associazione per delinquere quando emergano collegamenti funzionali con la commissione dei reati-scopo.
  • Se i giudizi di merito sono conformi ed hanno esaminato le stesse emergenze probatorie, la Cassazione richiede che il ricorso evidenzi specifici e decisivi errori di valutazione (travisamento) per poter procedere al riesame.
  • La declaratoria di prescrizione non può essere pronunciata dalla Cassazione se il ricorso è inammissibile e la prescrizione sarebbe maturata successivamente alla sentenza impugnata; occorre che l'atto di impugnazione formi un valido rapporto processuale.
  • In caso di ricorso inammissibile, è possibile la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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