Cassazione Penale, Sentenza n. 47649/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Potenza del 13/04/2023, che aveva parzialmente riformato l'ordinanza del G.I.P. riclassificando alcune fattispecie (tra cui riciclaggio e truffa) e mantenuto la custodia cautelare in carcere. I motivi di impugnazione denunciavano: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 273 disp.att. cod.proc.pen. per omessa e insufficiente valutazione delle argomentazioni difensive; carenza di gravità indiziaria per i reati di riciclaggio contestati ai capi nn. 1 e 4 (mancanza di specifiche condotte attribuibili, assenza di consapevolezza circa l'origine illecita dei fondi; contestazione della qualifica di pubblico ufficiale per la Rizzello); contestazione delle aggravanti al capo n.5; mancanza di prova di assunzione di qualifica per l'autoriciclaggio (capo n.6); insufficienza di elementi per la truffa aggravata (capo n.7) e per il reato associativo (capo n.9); violazione dell'art. 274 cod.proc.pen. per motivazione inadeguata sulle esigenze cautelari (mancanza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in parte. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata rispetto all'aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 1 (capo 7) ritenuta erroneamente applicata: il Tribunale aveva qualificato il danno come rivolto allo Stato sulla base di un sequestro interpretato come con finalità di confisca, mentre nel caso il sequestro era preventivo (art. 321, comma 1 c.p.p.), perciò non sussiste la automatica riconducibilità del danno allo Stato e manca la condizione strutturale per configurare la truffa ai sensi dell'aggravante. Per tal motivo è stata disposta la cessazione dell'efficacia della misura cautelare nella parte relativa a quella aggravante. Inoltre la Corte ha annullato i capi nn. 4 e 6 e ha disposto il rinvio al Tribunale di Potenza - sezione per il riesame delle misure cautelari personali, con istruzioni di individuare specifiche condotte attribuibili a De Pascalis Leo (evitando duplicazioni e chiarendo date e fatti). Il resto del ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto congrua e adeguatamente motivata la valutazione della gravità indiziaria rispetto ad altri capi (tra cui capo 1 e la contestazione associativa), sulla base di elementi indicati nell'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 640 comma 2 n. 1 cod.pen.
Aggravante per la truffa quando il danno è commesso ai danni della pubblica amministrazione/"Stato"; la Corte ha ritenuto che tale aggravante non è applicabile se il presunto danno allo Stato non è ancora concretizzato e manca un provvedimento di confisca che realizzi il pregiudizio patrimoniale dello Stato
art. 321 comma 1 cod.proc.pen.
Sequestro preventivo con finalità impeditive (evitare che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare altri reati); tale finalità esclude che il bene sia già destinato al patrimonio dello Stato e quindi non determina automaticamente un danno patrimoniale per la pubblica amministrazione
art. 321 comma 2 cod.proc.pen.
Sequestro con finalità di confisca (preservativo in vista di acquisizione al patrimonio dello Stato); è diverso dal sequestro preventivo e rileva ai fini di valutare se è stato arrecato un danno patrimoniale allo Stato
art. 273 disp.att. cod.proc.pen.
Norma procedurale richiamata con riferimento al rito e alla sintesi dei motivi nel ricorso; la censura principale è stata una presunta violazione di legge e vizio di motivazione
art. 274 cod.proc.pen.
Richiede una motivazione adeguata sulle esigenze cautelari (attualità, concretezza e proporzionalità del pericolo di reiterazione); la Corte ha disposto il riesame delle esigenze cautelari alla luce degli annullamenti
art. 278 cod.proc.pen.
Norma sulla cessazione dell'efficacia delle misure cautelari per cause sopravvenute: la Corte ha ritenuto che, per la parte dell'aggravante annullata, dovesse cessare l'efficacia della misura
art. 648-bis cod.pen.
Norma relativa all'autoriciclaggio o ad altre fattispecie ricomprese nella rubrica: citata in relazione alla riqualificazione di alcune ipotesi contestate all'indagato
art. 625 cod.pen.
Riferimento all'aggravante della truffa (n. 7 citata nel ricorso) come circostanza di natura soggettiva; la Corte evidenzia che l'applicazione di circostanze soggettive richiede elementi specifici
art. 94 comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen.
Disposizione procedurale richiamata per i successivi adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia
Massime di principio
- L'aggravante di truffa "in danno dello Stato" (art. 640, comma 2, n.1) richiede che il danno patrimoniale allo Stato sia concretamente configurabile: un sequestro preventivo con finalità impeditive (art. 321, comma 1 c.p.p.) non equivale a un provvedimento di confisca e non basta a far ritenere automaticamente il danno allo Stato
- La qualificazione di specifiche condotte di riciclaggio o di delitti-fine non può risultare dall'unica posizione associativa: è necessaria l'individuazione di atti concreti, volontari e causalmente rilevanti compiuti dal singolo per attribuirgli responsabilità per i reati-fine
- La partecipazione ad un'associazione a delinquere non comporta automatica responsabilità per tutti i reati commessi dai sodali; serve un contributo effettivo, consapevole e collegato alla singola condotta
- Se la Corte di legittimità annulla in parte le contestazioni che hanno sorretto una misura cautelare, il giudice di rinvio deve riesaminare le esigenze cautelari (adeguatezza, proporzionalità e specificità) alla luce del nuovo quadro indiziario
- Le circostanze aggravanti di natura soggettiva richiedono accertamenti puntuali e motivati; non possono essere desunte in modo indifferenziato dalla dinamica generale dei fatti
- In sede di cassazione sul tema delle misure cautelari la verifica è limitata all'adeguatezza e alla logicità della motivazione della gravità indiziaria; la Corte non rifa una nuova valutazione sommaria degli elementi ma controlla la congruenza del giudizio di merito
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