Corte di giustizia, Sentenza C-484/20
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 dicembre 2021. — Vodafone Kabel Deutschland GmbH contro Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva (UE) 2015/2366 – Servizi di pagamento – Articolo 62, paragrafo 4 – Spese applicabili – Articolo 107, paragrafo 1 – Piena armonizzazione – Articolo 115, paragrafi 1 e 2 – Attuazione e applicazione – Abbonamenti di televisione via cavo e di accesso a internet – Contratti a tempo indeterminato conclusi prima della data di attuazione della direttiva citata – Spese addebitate per le operazioni di pagamento senza autorizzazione di prelievo bancario disposte dopo tale data. — Causa C-484/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che il divieto di maggiorazioni previsto dalla direttiva sui servizi di pagamento opera dal 13 gennaio 2018 per tutte le operazioni di pagamento effettuate da tale data, anche se collegate a contratti di durata conclusi in precedenza. Una disciplina nazionale transitoria non può mantenere applicabili tali spese per operazioni successive a quella data solo perché il contratto originario è anteriore. La soluzione valorizza l’armonizzazione piena perseguita dalla direttiva e la tutela uniforme dei consumatori nel mercato interno.
Interpretazione dell’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366: il divieto di addebitare maggiorazioni per determinati strumenti e servizi di pagamento si applica anche alle operazioni eseguite dopo il 13 gennaio 2018 in forza di contratti a tempo indeterminato conclusi prima di tale data.
La questione giuridica
Se l’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva 2015/2366 osti a una disciplina o prassi nazionale che, nei contratti a tempo indeterminato con consumatori, faccia applicare il divieto di imporre spese per l’uso di strumenti di pagamento solo alle operazioni disposte in esecuzione di contratti conclusi dopo il 13 gennaio 2018, escludendo invece le operazioni successive a tale data effettuate in base a contratti conclusi prima di essa.
Principio di diritto
L’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva 2015/2366 osta a norme o prassi nazionali che limitino il divieto di addebitare spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento e per i servizi di pagamento ai soli contratti conclusi dopo il 13 gennaio 2018: il divieto si applica a tutte le operazioni di pagamento disposte dal 13 gennaio 2018, anche se eseguite in forza di contratti a tempo indeterminato stipulati prima di tale data, poiché la data rilevante è quella dell’operazione di pagamento e non quella della nascita dell’obbligazione sottostante.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2015/2366
- Articolo 62, paragrafo 4, direttiva (UE) 2015/2366
- Articolo 107, paragrafo 1, direttiva (UE) 2015/2366
- Articolo 115, paragrafi 1 e 2, direttiva (UE) 2015/2366
- Regolamento (UE) 2015/751
- Regolamento (UE) n. 260/2012
- Articolo 169 TFUE
- Articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Divieto di maggiorazioni nei servizi di pagamento e contratti anteriori al 13 gennaio 2018
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht München in una controversia tra Vodafone Kabel Deutschland GmbH e un’associazione federale di consumatori tedesca. Il problema era se il divieto di addebitare spese per determinati strumenti e servizi di pagamento, previsto dalla direttiva 2015/2366, si applicasse anche alle operazioni eseguite dopo il 13 gennaio 2018 in forza di contratti a tempo indeterminato conclusi prima di tale data.
Fatti e procedimento principale
Vodafone, operatore di reti cablate e fornitore di accesso a internet, applicava ai contratti conclusi prima del 13 gennaio 2018 un contributo forfettario di EUR 2,50 per ogni pagamento effettuato dai clienti tramite bonifico SEPA, in alternativa alla domiciliazione bancaria. Dopo l’attuazione della direttiva nel diritto tedesco, tale contributo non era più previsto per i contratti conclusi a partire dal 13 gennaio 2018.
L’associazione dei consumatori contestava la prassi, sostenendo che il divieto introdotto dal diritto UE e dal diritto tedesco di recepimento dovesse valere per tutte le operazioni di pagamento disposte dal 13 gennaio 2018, anche se relative a contratti precedenti. Il giudice del rinvio riteneva tendenzialmente che la norma fosse applicabile anche alle prestazioni successive derivanti da contratti precedenti, ma dubitava della compatibilità della disciplina transitoria tedesca con il diritto dell’Unione.
Quadro normativo rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- la direttiva (UE) 2015/2366, e segnatamente l’articolo 62, paragrafo 4, sull’impossibilità per il beneficiario di imporre spese per l’uso di taluni strumenti di pagamento e per i servizi di pagamento interessati;
- l’articolo 107, paragrafo 1, sulla piena armonizzazione;
- l’articolo 115, paragrafi 1 e 2, che fissano il termine di attuazione e la data di applicazione al 13 gennaio 2018;
- il regolamento (UE) 2015/751 e il regolamento (UE) n. 260/2012, richiamati dalla norma armonizzata;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.
Sono inoltre menzionati i considerando 6, 53 e 66 della direttiva, rilevanti per gli obiettivi di chiarezza giuridica, tutela dei consumatori e superamento della frammentazione delle prassi nazionali.
Ragionamento della Corte
La Corte ha osservato che il tenore letterale dell’articolo 62, paragrafo 4, non indica in modo espresso la sua applicazione nel tempo. È quindi necessario guardare al contesto e agli obiettivi della direttiva.
Sul piano sistematico, la Corte ha rilevato che:
- gli Stati membri dovevano attuare la direttiva entro il 13 gennaio 2018 e applicarla da tale data;
- per le materie armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre discipline difformi da quella prevista dalla direttiva;
- la disposizione si applica alle operazioni di pagamento, definite come atti disposti dal pagatore o per suo conto, indipendentemente dagli obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario.
Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che la data rilevante è quella in cui l’operazione di pagamento è disposta, non quella di conclusione del contratto da cui deriva l’obbligazione. In altri termini, tutte le operazioni disposte dal 13 gennaio 2018 rientrano nel divieto.
Quanto alla finalità della direttiva, la Corte ha ribadito che essa mira a integrare il mercato interno dei servizi di pagamento e a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Il considerando 66 mostra che il legislatore UE ha voluto porre fine alla frammentazione delle prassi nazionali sulle maggiorazioni, fonte di distorsioni e confusione per i consumatori, specialmente nell’e-commerce e nei contesti transfrontalieri.
La Corte ha quindi escluso che la soluzione adottata violi i principi di irretroattività o di tutela del legittimo affidamento: la norma non incide su situazioni definitivamente esaurite prima del 13 gennaio 2018, ma si applica immediatamente agli effetti futuri di rapporti sorti in precedenza. L’eventuale disciplina nazionale transitoria deve, per quanto possibile, essere interpretata in modo conforme al diritto dell’Unione per assicurare la piena efficacia della direttiva.
Decisione e dispositivo
La Corte ha risposto che l’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva 2015/2366 osta a una normativa o prassi nazionale che limiti il divieto di addebitare spese ai soli contratti conclusi dopo il 13 gennaio 2018. Di conseguenza, le spese non possono essere mantenute per le operazioni di pagamento disposte dopo tale data anche quando esse siano eseguite in forza di contratti a tempo indeterminato conclusi prima di essa.
Principio affermato
Il divieto di maggiorazioni previsto dalla direttiva sui servizi di pagamento si applica in base alla data dell’operazione di pagamento e non alla data del contratto sottostante. Per i professionisti, ciò significa che clausole di surcharge inserite in contratti anteriori non possono sopravvivere per i pagamenti effettuati dal 13 gennaio 2018, se rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 62, paragrafo 4.
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