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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-884/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 dicembre 2021. — Commissione europea e GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH contro Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd. — Impugnazione – Dumping – Importazioni di vetro solare originario della Cina – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) – Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato – Diniego – Nozione di “distorsione di rilievo derivante dal precedente sistema a economia pianificata”, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino – Vantaggi fiscali. — Cause riunite C-884/19 P e C-888/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva annullato il dazio antidumping definitivo imposto a Xinyi PV sulle importazioni di vetro solare dalla Cina. Stabilisce che il terzo criterio per il TEM non richiede un nesso diretto tra distorsione della situazione finanziaria e produzione/vendita del prodotto simile, e conferma che spetta al produttore dimostrare il rispetto di tutti i criteri di concessione. Nel riesaminare il primo motivo del ricorso di Xinyi PV, la Corte lo respinge, ritenendo legittimo il diniego del TEM fondato sui regimi fiscali preferenziali di cui la società beneficiava.

Impugnazione in materia antidumping: interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento n. 1225/2009 sul diniego dello status di economia di mercato per vantaggi fiscali e ripartizione dell'onere della prova.

La questione giuridica

Se, ai fini del terzo criterio per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento n. 1225/2009, la Commissione debba verificare che una distorsione della situazione finanziaria del produttore incida concretamente sulla produzione e sulla vendita del prodotto simile, e se l'onere della prova di tali condizioni gravi sulla Commissione anziché sul produttore richiedente.

Principio di diritto

L'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento n. 1225/2009 va interpretato nel senso che il produttore che chiede il TEM deve dimostrare, cumulativamente, che né i suoi costi di produzione né la sua situazione finanziaria sono soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; non è richiesto che la distorsione della situazione finanziaria incida specificamente sulla produzione o sulla vendita del prodotto simile. L'onere della prova resta a carico del produttore richiedente, mentre la Commissione deve solo valutare se gli elementi forniti siano sufficienti. Tuttavia, nel merito, la Corte ha ritenuto che i vantaggi fiscali controversi potevano integrare una distorsione significativa della situazione finanziaria derivante dal precedente sistema economico cinese, sicché il diniego del TEM era legittimo.

Norme richiamate

  • Decisione 94/800/CE
  • Accordo antidumping dell'OMC (articolo 2)
  • Regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e c), regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 2, paragrafi da 1 a 6, regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Diniego del trattamento TEM per importazioni di vetro solare dalla Cina

Si tratta di un'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014, con cui la Commissione aveva istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese. La controversia riguarda il diniego, alla società Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato (TEM) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Fatti e procedimento amministrativo

Xinyi PV aveva chiesto il TEM nell'ambito dell'inchiesta antidumping. La Commissione aveva constatato che la società soddisfaceva tutti i criteri tranne quello di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, relativo all'assenza di distorsioni di rilievo dei costi di produzione e della situazione finanziaria derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. Il diniego si fondava in particolare su due regimi fiscali preferenziali: il programma "2 Free 3 Halve" e il regime per imprese ad alta tecnologia, considerati in grado di incidere sulla situazione finanziaria della società.

Primo grado e precedente impugnazione

Il Tribunale, dopo un primo annullamento, era stato investito nuovamente della causa a seguito dell'annullamento di quella sentenza da parte della Corte nella causa C-301/16 P. Nella sentenza qui impugnata, il Tribunale aveva nuovamente annullato il regolamento antidumping, ritenendo che la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione nel negare il TEM sulla base della sola situazione finanziaria della società, senza dimostrare un'incidenza concreta sulla produzione e vendita del prodotto simile.

Questioni di diritto esaminate dalla Corte

La Corte esamina anzitutto se il terzo trattino dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), richieda che la distorsione della situazione finanziaria abbia un riflesso specifico sulla produzione o sulla vendita del prodotto simile. Esamina poi se il Tribunale abbia invertito l'onere della prova, attribuendo alla Commissione il compito di dimostrare l'esistenza della distorsione invece di pretendere che fosse il produttore a provarne l'assenza.

Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino

La Corte rileva che la formulazione della disposizione è chiara: il produttore deve provare che i suoi costi di produzione e la sua situazione finanziaria non sono soggetti a distorsioni di rilievo. La congiunzione "e" indica due subcondizioni cumulative e distinte. Ne consegue che il TEM può essere negato se manca anche una sola delle due, senza che sia necessario dimostrare che la distorsione della situazione finanziaria incida concretamente sulla produzione o sulla vendita del prodotto simile.

Contesto, sistema e finalità della disciplina antidumping

La Corte chiarisce che il regime dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento n. 1225/2009 è una disciplina speciale e derogatoria rispetto alle regole generali di calcolo del valore normale contenute nell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6. Il riferimento del Tribunale al collegamento con tali paragrafi è ritenuto errato, perché confonde due regimi distinti. La Corte precisa inoltre che il terzo trattino non è limitato a distorsioni direttamente collegate ai costi di produzione, ma comprende in senso ampio anche misure generali, come regimi fiscali preferenziali, che incidono significativamente sulla situazione finanziaria dell'impresa.

Onere della prova

La Corte ribadisce che, nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), l'onere di dimostrare di soddisfare tutti i criteri per il TEM grava sul produttore richiedente. Alla Commissione compete soltanto valutare se gli elementi forniti siano sufficienti; non le incombe provare il contrario. Il Tribunale ha quindi errato nel porre sulla Commissione l'onere di dimostrare che le misure fiscali producevano una distorsione significativa rilevante ai fini della concessione del TEM.

Esame nel merito del motivo di Xinyi PV

Riassunta la sentenza impugnata, la Corte esamina direttamente il primo motivo del ricorso di Xinyi PV dinanzi al Tribunale. Rileva che i benefici fiscali controversi erano collegati a regimi attuativi di piani quinquennali cinesi, strumenti caratteristici di un'economia ancora non di mercato. In tale contesto la Commissione poteva presumere che tali misure costituissero distorsioni derivanti dal precedente sistema economico non di mercato.

Valutazione della significatività della distorsione

La Corte osserva che il capitale è un fattore di produzione e che misure che incidono sul suo costo, come i regimi fiscali preferenziali, sono per definizione idonee a provocare una distorsione significativa della situazione finanziaria dell'impresa. Gli argomenti di Xinyi PV, basati sulla modesta incidenza percentuale dei benefici fiscali sui costi e sul fatturato o sulla non permanenza dei regimi, non sono ritenuti idonei a dimostrare un errore manifesto di valutazione della Commissione.

Dispositivo

La Corte annulla la sentenza del Tribunale e respinge, nel riesame della causa nei limiti consentiti dall'articolo 61 dello Statuto, il primo motivo del ricorso di Xinyi PV. Poiché gli altri motivi non erano stati esaminati dal Tribunale e richiedevano ulteriori valutazioni di fatto, la causa è rinviata al Tribunale affinché si pronunci sui motivi dal secondo al quarto. Le spese sono riservate.

Come è indicizzato

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