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Sentenza

Sentenza n. 1224/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e decreto prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di licenza di porto d’armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con due ricorsi riuniti per connessione, la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia disposta dal Questore e il successivo divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. Entrambi i provvedimenti si fondavano sull’accertamento, durante un controllo stradale intorno alle ore 02:25, di un tasso alcolemico di 1,03 g/l, dopo una festa di matrimonio. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e violazione della proporzionalità: l’episodio sarebbe stato occasionale e isolato, non vi sarebbero altri episodi, prove di abuso di alcol o sostanze, né elementi di pericolosità o di possibile uso improprio delle armi; la vicenda penale si era conclusa con l’estinzione del reato e la patente era stata rinnovata per dieci anni dopo visita del 4 dicembre 2025. Ha inoltre contestato l’automatismo con cui il singolo episodio era stato assunto come prova dell’inaffidabilità.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi e li ha accolti entrambi, annullando sia la revoca della licenza sia il divieto prefettizio di detenzione. Ha ritenuto fondate le censure centrali: le autorità avevano fatto discendere l’inaffidabilità e il rischio di abuso delle armi dalla sola contestazione della guida in stato di ebbrezza, senza una valutazione concreta e individualizzata degli elementi disponibili e delle circostanze dedotte dal ricorrente. Tale automatismo, fondato su formule stereotipate e non su elementi attendibili, non consente di verificare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi. Il pericolo di abuso deve invece risultare da un ragionamento induttivo probabilistico fondato su elementi non immaginari o aleatori, con un grado di verosimiglianza tale da renderlo più probabile che non. Le ulteriori censure, essenzialmente formali e secondarie, sono state assorbite. Spese compensate; i contributi unificati dei due giudizi restano a carico dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. 773/1931

    Sulla scorta dei medesimi fatti e delle medesime considerazioni, anche il Prefetto di -OMISSIS- individuava profili di inaffidabilità, per possibile abuso, che legittimavano l’applicazione dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931 (TULPS).

    La disposizione consente il divieto prefettizio di detenere armi in presenza di elementi di inaffidabilità e di possibile abuso, ma tale valutazione deve essere concreta e non può fondarsi automaticamente sul solo episodio di guida in stato di ebbrezza.

  • art. 186, comma 2, lett. b), C.d.S.

    Neppure appare possibile sostenere che un’unica occasione di rilevazione etilometrica positiva sia sufficiente a dimostrare, automaticamente e da sola, l’esistenza di elementi che fondino la ragionevole previsione di un uso inappropriato delle armi.

    La sola rilevazione positiva dell’alcolemia, pur collegata alla violazione indicata dalla norma, non dimostra automaticamente l’inaffidabilità nel maneggio delle armi o una ragionevole previsione di abuso.

Massime di principio

  • La revoca di una licenza di porto d’armi e il divieto di detenere armi non possono fondarsi su un automatismo che faccia discendere l’inaffidabilità dalla sola contestazione di guida in stato di ebbrezza, anche quando l’accertamento etilometrico sia positivo.
  • La prognosi di possibile abuso delle armi deve essere individualizzata e basata su elementi concreti, non immaginari o aleatori; deve esprimere un grado attendibile di verosimiglianza tale da rendere il rischio più probabile che non.
  • L’autorità di pubblica sicurezza deve valutare gli elementi oggettivi potenzialmente idonei a escludere la pericolosità e l’inaffidabilità del titolare, e motivare in modo specifico il collegamento tra la condotta accertata e il rischio di uso inappropriato delle armi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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