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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02547/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di conto corrente bancario intrattenuti da più soggetti con l'istituto di credito. Gli attori, in primo e poi in appello, hanno chiesto l'accertamento della nullità parziale di varie clausole e la rideterminazione dei rapporti, deducendo in particolare l'illegittimità degli addebiti per interessi passivi, commissione di massimo scoperto, antergazione/postergazione valute, anatocismo trimestrale, commissione extrafido e clausole collegate allo ius variandi; hanno inoltre prospettato l'usurarietà degli interessi praticati e contestato la mancata produzione dei contratti da parte della banca. Con il ricorso per cassazione hanno proposto sei motivi: 1) violazione delle norme sull'usura per sostenere che, nei conti correnti, il superamento del tasso soglia va verificato trimestre per trimestre e che non si estende ai rapporti di conto corrente il principio delle Sezioni Unite del 2017; 2) violazione delle norme su interessi e correttezza contrattuale per contestare la ritenuta irrilevanza dell'usura sopravvenuta; 3) violazione delle norme sulle prove e sulla valutazione della CTU per lamentare il mancato rinnovo della consulenza tecnica e la motivazione apparente sulla formula di calcolo dell'usura; 4) nullità della sentenza per asserita erronea interpretazione della domanda, sostenendo di aver dedotto non l'esistenza, ma la mancata redazione per iscritto dei contratti; 5) violazione dell'art. 1283 c.c. e delle regole sull'onere della prova per sostenere che l'anatocismo trimestrale potesse essere accertato anche tramite estratti conto e altri elementi; 6) violazione dell'art. 394 c.p.c. per supposto mancato rispetto del decisum della precedente cassazione con rinvio. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente manifestamente infondato, rilevando che la Corte d'appello aveva correttamente interpretato la domanda come fondata sull'assunto dell'esistenza di contratti scritti non prodotti in giudizio e che, in tale quadro, incombeva agli attori la prova del contenuto negoziale e dell'assenza delle clausole contestate; gli estratti conto non erano idonei a supplire alla mancata produzione dei contratti. Quanto alla pretesa usurarietà, è stata confermata la carenza assoluta di prova e, conseguentemente, l'inammissibilità di un nuovo accertamento peritale esplorativo. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e alle ulteriori conseguenze sanzionatorie previste dalla pronuncia.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, aderendo alla proposta di definizione accelerata e confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva già respinto tutte le domande degli attori e li aveva condannati alle spese. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della domanda data dal giudice di merito, ha escluso che gli estratti conto potessero dimostrare il contenuto dei contratti non prodotti, ha giudicato non consentito un nuovo accertamento peritale in assenza di un principio di prova e ha reputato assorbiti o infondati gli ulteriori motivi. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti, applicando altresì le conseguenze di cui all'art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato, oltre alle ulteriori somme indicate nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze sono state esaminate nei limiti dei vizi denunciati, ma alcuni motivi sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a rimettere in discussione il merito o carenti di autosufficienza.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di usura, ma la Corte ha ritenuto decisiva la mancanza di prova del contenuto dei contratti e dell'effettivo superamento della soglia.

  • art. 1 d.l. n. 394/2000

    Invocato sul tema dell'usura, senza che ciò valesse a superare il difetto probatorio rilevato dalla Corte.

  • art. 1 L. n. 108/1996

    Norma richiamata a fondamento della disciplina dell'usura bancaria.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'applicazione della sanzione civilistica dell'usura, ma la pretesa è stata respinta per difetto di prova.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato in relazione ai rapporti contrattuali bancari, ma senza incidere sull'esito per mancanza di prova dei fatti costitutivi.

  • art. 2 L. n. 108/1996

    Invocato in relazione alla disciplina antiusura e ai criteri di rilevazione dei tassi.

  • artt. 115, 116 c.p.c.

    Richiamati per contestare la valutazione delle prove e della consulenza tecnica, ma la censura è stata ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ribadito che incombeva sui correntisti la prova del fatto costitutivo delle domande, cioè del contenuto dei contratti e della pretesa usurarietà/illegittimità degli addebiti.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di efficacia probatoria dei documenti, senza esito favorevole per i ricorrenti.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato per sostenere l'illegittimità dell'anatocismo trimestrale; la censura è stata respinta perché gli estratti conto non provano l'assenza delle convenzioni necessarie o il contenuto delle clausole.

  • art. 394 c.p.c.

    La Corte ha escluso che il giudice del rinvio avesse violato il dictum rescindente: la precedente cassazione aveva solo escluso la genericità della domanda, non aveva deciso sul merito delle pretese.

  • art. 117 d.lgs. 385/1993

    Richiamato per evidenziare che i contratti bancari, stipulati nel 2004, erano soggetti a forma scritta; la mancata produzione del contratto è stata posta a carico degli attori come mancato assolvimento dell'onere probatorio.

  • art. 117 T.U.B.

    Richiamato in relazione alla dedotta illegittimità delle clausole e allo ius variandi, ma senza prova dell'effettivo esercizio del potere da parte della banca.

  • art. 118 T.U.B.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di ius variandi; la Corte ha osservato che non risultava quando e come tale potere fosse stato esercitato.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato per sostenere la necessità di specifica approvazione delle clausole di ius variandi.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato dalla Corte con condanna ai sensi della responsabilità aggravata, oltre alle spese di lite.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione accelerata condivisa dal Collegio.

Massime di principio

  • Chi agisce per far dichiarare la nullità o l'inefficacia di clausole bancarie e per ottenere la ripetizione degli addebiti deve produrre il contratto o comunque dimostrare il contenuto delle clausole contestate; gli estratti conto, da soli, non provano il contenuto negoziale.
  • Nei giudizi in materia di usura bancaria, la prova del superamento del tasso soglia grava sulla parte che lo allega; in mancanza di un principio di prova, il giudice può respingere la domanda e negare una nuova CTU perché meramente esplorativa.
  • L'interpretazione della domanda giudiziale è questione riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione delle regole ermeneutiche processuali; se l'interpretazione è plausibile e coerente con gli atti introduttivi, non può essere sostituita in sede di legittimità.
  • Il rinvio disposto dalla Cassazione vincola il giudice di merito solo nei limiti del dictum rescindente: se la cassazione ha escluso unicamente la genericità della domanda, il giudice del rinvio non può dichiararla generica ma conserva il potere di rigettarla nel merito per difetto di prova.
  • Le censure che sollecitano una diversa valutazione del materiale istruttorio o una nuova indagine peritale, senza indicare un concreto errore di diritto o un decisivo vizio motivazionale, sono inammissibili in cassazione.
  • Per contestare lo ius variandi bancario non basta invocare in astratto la disciplina di settore: occorre allegare e provare l'effettivo esercizio della modifica unilaterale e i relativi atti o comunicazioni, altrimenti la doglianza resta priva di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteUsura bancariaIntermediazione finanziariaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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