Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4278/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento prot.-OMISSIS- di “Conclusione, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., del procedimento avviato con la Determinazione Dirigenziale -OMISSIS-, di revoca dell'Autorizzazione di Pubblico Spettacolo permanente -OMISSIS-, rilasciata dal Dipartimento Attività Culturali, ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., alla Sig.ra -OMISSIS- in qualità di Amministratrice Unica della -OMISSIS- per effettuare esecuzioni musicali, trattenimenti danzanti e arte varia…”; -della Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- di comunicazione di avvio di procedimento, notificata con nota prot. -OMISSIS-; -della nota prot. QD -OMISSIS-; -della nota prot. QD-OMISSIS-; -della nota prot. QD -OMISSIS-; -della nota prot. QD -OMISSIS-; -di ogni altro atto, parere, provvedimento che sia ostativo alla ricorrente

Giustizia amministrativa202607447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di conclusione del procedimento di revoca dell'autorizzazione di pubblico spettacolo permanente, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui Roma Capitale ha concluso il procedimento avviato per la revoca dell'autorizzazione di pubblico spettacolo permanente rilasciata ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. L'impugnazione riguarda anche la determinazione dirigenziale di comunicazione di avvio del procedimento e varie note istruttorie o comunque connesse. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, né specifica le contestazioni sostanziali rivolte agli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente potessero essere soddisfatte mediante la misura prevista dall'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la fissazione dell'udienza pubblica per il 4 dicembre 2026, senza definire nel merito la legittimità del provvedimento di revoca o degli atti presupposti. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della controversia. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità della ricorrente e del suo legale rappresentante.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Conclusione, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., del procedimento

    La norma è richiamata nel provvedimento amministrativo impugnato quale base della conclusione del procedimento; l'ordinanza non ne fornisce un'interpretazione.

  • artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.

    per effettuare esecuzioni musicali, trattenimenti danzanti e arte varia

    Sono richiamati quali presupposti normativi dell'autorizzazione di pubblico spettacolo oggetto del procedimento di revoca; l'ordinanza non ne interpreta la portata.

  • art. 55 c.p.a.

    >>Le esigenze cautelari di parte ricorrente possono essere soddisfatte ex art. 55, comma 10, cpa<<

    Il giudice ha utilizzato il comma 10 per soddisfare le esigenze cautelari mediante la fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una decisione definitiva sulla domanda di annullamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e del suo legale rappresentante.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso la rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare l'udienza pubblica di merito, senza pronunciarsi immediatamente sull'annullamento dell'atto impugnato.
  • La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta quando la controversia presenti profili di particolare peculiarità.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneAutotutelaTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.