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Sentenza

Sentenza n. 892/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sulla mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale rilasciato sulla base di un nulla osta emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, non aveva potuto stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originariamente indicato, per circostanze non imputabili alla propria volontà e riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela e procedimento penale. Aveva tuttavia instaurato un rapporto di lavoro con un diverso datore e aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La Questura aveva rigettato l’istanza ritenendo automaticamente ostativa la mancata instaurazione del rapporto con il datore originario. Il ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare in concreto la non imputabilità dell’omessa stipula, il nuovo rapporto lavorativo e la possibilità di rilasciare, ove necessario, un permesso per attesa occupazione. Sono stati dedotti, in sostanza, la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, oltre alla violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Ha ritenuto illegittimo l’automatismo applicato dalla Questura, secondo cui la mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta impedirebbe sempre il rilascio del titolo di soggiorno, anche quando lo straniero sia entrato regolarmente, l’omesso perfezionamento del rapporto non gli sia imputabile e abbia successivamente trovato un’occupazione. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, considerando la sua condotta complessiva, le circostanze sopravvenute e l’effettivo percorso di inserimento lavorativo. Nel caso concreto, la denuncia-querela nei confronti del datore originario costituiva elemento idoneo a escludere l’imputabilità dell’insuccesso lavorativo al ricorrente; inoltre, il nuovo rapporto di lavoro documentava un concreto percorso di regolarizzazione, non una mera richiesta esplorativa di attesa occupazione. L’Amministrazione non aveva valutato tali elementi e aveva omesso di verificare la proporzionalità del diniego. Il provvedimento è stato quindi ritenuto viziato per violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato quale disposizione sulla base della quale era stato rilasciato il nulla osta al lavoro subordinato stagionale.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, senza automatismi fondati esclusivamente sulla mancata instaurazione del rapporto lavorativo originario.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Richiamato in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi effettuata dalla Questura nel corso del procedimento.

Massime di principio

  • La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta non costituisce, di per sé, motivo automaticamente ostativo al rilascio o al mantenimento del titolo di soggiorno, quando lo straniero sia entrato regolarmente nel territorio nazionale.
  • Nel valutare una domanda di permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve accertare in concreto se il mancato perfezionamento del rapporto lavorativo originario sia imputabile allo straniero oppure dipenda da circostanze estranee alla sua sfera di controllo.
  • Quando lo straniero dimostri la propria buona fede e documenti l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, l’Amministrazione deve considerare tale circostanza quale elemento rilevante dell’effettivo percorso di inserimento lavorativo e non può limitarsi alla mera assenza del datore originario.
  • Il diniego del titolo di soggiorno deve essere preceduto da una valutazione individualizzata e proporzionata della situazione concreta; l’omessa considerazione della non imputabilità della mancata assunzione originaria e del successivo rapporto lavorativo integra violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, oltre che difetto di istruttoria e motivazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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