Sentenza n. 9274/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n.1143, emanato dall'Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi in data 05/12/2025; - di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto per consentire l'immatricolazione e la frequenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso un'università italiana. Ha dedotto, in primo luogo, violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 4 d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per carenza, insufficienza e inadeguatezza della motivazione. In secondo luogo, ha dedotto violazione dell'art. 39 d.lgs. 286/1998, degli artt. 44-bis e 46 d.P.R. 394/1999, dell'art. 15 dell'allegato al d.i. n. 850/2011, della direttiva del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2000 e delle procedure ministeriali per l'ingresso degli studenti internazionali per l'anno accademico 2025-2026, oltre a eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, falsità del presupposto e manifesta ingiustizia. In particolare, ha contestato il deficit istruttorio e motivazionale relativo ai mezzi di sostentamento e al rischio migratorio, evidenziando la garanzia finanziaria del padre, un saldo bancario superiore a 18.000 euro, redditi familiari e attività d'impresa, il radicamento della famiglia nel Paese di provenienza e il superamento con ottimo risultato del test IMAT. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale, assumendo che fosse priva di apostille.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità, ritenendo valida la procura speciale perché conferita con atto pubblico da notaio in Turchia, previo accertamento dell'identità del sottoscrittore, e debitamente apostillata ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Nel merito, ha accolto il ricorso per deficit istruttorio e vizio motivazionale. L'Ambasciata aveva ritenuto insufficienti i redditi e i risparmi dell'interessato e della famiglia e aveva ravvisato un rischio migratorio, ma non aveva adeguatamente considerato la documentazione bancaria intestata al padre-garante, recante un saldo superiore a 18.000 euro, importo maggiore rispetto al parametro di 10.386 euro indicato dalla direttiva del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2000. Il provvedimento era inoltre silente sul rilievo di tale disponibilità e non motivava adeguatamente il rapporto tra redditi familiari e tenore di vita nella città di Abu Dhabi. Il giudice ha valorizzato anche la documentazione relativa all'attività d'impresa del padre, ai redditi annuali e alle operazioni bancarie, nonché il superamento del test IMAT. Le obiezioni formulate dall'Amministrazione soltanto in giudizio, concernenti la prossimità temporale dei versamenti, il sostegno finanziario di altro familiare e il costo della sistemazione, non sono state ritenute dirimenti. Il provvedimento impugnato è stato annullato ed è stato ordinato all'Amministrazione di riesaminare definitivamente l'istanza entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nel rispetto del vincolo conformativo, al fine di consentire l'immatricolazione, ove non emergano ulteriori fattori ostativi, in tempo utile per l'anno accademico 2025-2026. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione adeguata del provvedimento; il diniego è illegittimo quando non espone in modo sufficiente le ragioni della ritenuta insufficienza dei mezzi economici e del rischio migratorio.
art. 4 d.lgs. 286/1998
Costituisce la base normativa per la valutazione dei presupposti dell'ingresso, compresa la disponibilità di mezzi di sostentamento secondo i parametri applicabili.
art. 39 d.lgs. 286/1998
artt. 44-bis e 46 d.P.R. 394/1999
art. 15 dell'Allegato al d.i. n. 850/2011
Direttiva del Ministro dell'Interno 1 marzo 2000, Tabella A
Il parametro economico indicato dalla Tabella A, pari nel caso esaminato a 10.386 euro, è stato utilizzato quale riferimento per valutare la disponibilità di mezzi di sostentamento.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
L'apostille rende idoneo all'utilizzo l'atto pubblico notarile straniero contenente la procura speciale.
Massime di principio
- Il diniego di un visto per motivi di studio deve motivare in modo concreto, completo e coerente sia l'insufficienza dei mezzi di sostentamento sia l'eventuale rischio migratorio; non è sufficiente una valutazione generica della condizione economica dell'interessato e della sua famiglia.
- Nella valutazione dei mezzi economici del richiedente privo di redditi autonomi, l'Amministrazione deve considerare il sostegno finanziario documentato del genitore o di altro familiare, non potendo escluderlo in assenza di uno specifico limite previsto dalla normativa primaria.
- Quando la documentazione prodotta evidenzia disponibilità economiche superiori ai parametri normativi o amministrativi applicabili, il diniego deve confrontarsi espressamente con tale elemento; il silenzio sul dato decisivo integra deficit istruttorio e motivazionale.
- La valutazione del rischio migratorio deve essere individualizzata e deve tenere conto complessivamente degli elementi documentati, inclusi il radicamento familiare nel Paese di provenienza, la situazione economica, l'attività del garante e l'effettivo percorso di studio intrapreso dal richiedente.
- Le osservazioni dell'Amministrazione formulate soltanto nella fase giudiziale non possono colmare il deficit motivazionale originario del provvedimento quando introducono per la prima volta le ragioni concrete poste a fondamento del diniego.
- L'annullamento del diniego di visto può comportare un ordine di riesame entro un termine stabilito dal giudice e con vincolo conformativo, imponendo all'Amministrazione una rivalutazione effettiva e completa delle circostanze già documentate.
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