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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18151/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e IVA per gli anni d'imposta 2007 e 2008, emessi a seguito di irregolarità emerse nella verifica di un'altra società connessa a una cessione immobiliare. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti della contribuente nel merito; la CTR, invece, aveva dichiarato inammissibile l'appello della società ritenendo che le doglianze formulate in secondo grado non censurassero la decisione di primo grado sul merito, ma si limitassero a questioni non affrontate dalla CTP, come la tardività della notificazione degli avvisi e la mancata allegazione del PVC. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) l'appello conteneva motivi specifici; 2) nullità della notifica degli avvisi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per mancato invio della raccomandata informativa; 3) mancata allegazione del processo verbale di contestazione agli avvisi; 4) erronea riqualificazione di una plusvalenza in sopravvenienza attiva senza riconoscimento della rateizzazione prevista dall'art. 86 TUIR.

La decisione

La Corte ha ritenuto i motivi di ricorso inammissibili: da un lato perché formulati senza adeguata indicazione della natura della censura e delle norme asseritamente violate, dall'altro perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancata censura del merito della decisione di primo grado. È stata quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso; nessuna statuizione sulle spese per la mancata formale costituzione dell'Agenzia con controricorso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    deposito presso la Casa comunale di Bergamo in data 17/12/2012, ritiro da parte del contribuente in data 12/04/2013 senza previo invio della raccomandata informativa

    La ricorrente lo invocava per sostenere la nullità della notificazione degli avvisi di accertamento; la Corte non esamina nel merito la censura perché il motivo è inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 86 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    senza concessione della rateizzazione prevista dall'art. 86 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La ricorrente lo richiamava per contestare la riqualificazione fiscale operata dall'Ufficio; la Corte non entra nel merito della questione, ritenendo il motivo inammissibile.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    È richiamato per la costituzione dell'Agenzia delle entrate al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione orale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Viene richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente nel giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne dà applicazione per dichiarare i presupposti del versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi di ricorso devono essere formulati con specifica indicazione della natura della censura e delle norme di diritto asseritamente violate; in difetto, sono inammissibili.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e sviluppa censure inconferenti rispetto alla motivazione decisiva della pronuncia di merito.
  • La censura relativa a vizi della notificazione o ad altri profili dell'atto impositivo non è scrutinabile se il giudice di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancata impugnazione del merito della decisione di primo grado e il ricorso non attacca specificamente tale autonoma ragione decisoria.
  • La mancata costituzione formale dell'intimato con controricorso può escludere una pronuncia sulle spese, ma non impedisce l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo quando ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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