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Sentenza

Sentenza n. 179/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’annullamento - della nota prot. n. 0012933 del 24.10.2020, resa dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Lequile, con la quale è stata negativamente definita l’istanza edilizia presentata dalla ricorrente in data 30.01.2020; -- di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale, sebbene non conosciuto o non conoscibile, che con i provvedimenti di cui al punto precedente si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione;

Giustizia amministrativa202001584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'attestazione del perfezionamento del silenzio-assenso sulle istanze di rilascio dei certificati di agibilità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato istanze edilizie nel 2009 e nel 2010 per il rilascio di certificati di agibilità e, con istanza del 30 gennaio 2020, aveva chiesto una formale attestazione dell'intervenuto silenzio-assenso. Il Comune, con nota del 24 ottobre 2020, aveva negato il rilascio dell'attestazione affermando che le richieste di documentazione integrativa del 4 maggio 2010 e dell'8 settembre 2011 erano rimaste senza riscontro. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione in fatto e in diritto, violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e del principio di leale collaborazione, sostenendo di avere invece riscontrato le richieste comunali. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità, ritenendo lesiva la precedente nota del 2011, l'inammissibilità per carenza di interesse, negando valore provvedimentale alla nota del 2020, e comunque l'infondatezza per l'impossibilità di formazione del silenzio-assenso in presenza di carenze documentali.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. Ha ritenuto che la richiesta della ricorrente fosse finalizzata all'attestazione dell'intervenuto silenzio-assenso e che la nota del 24 ottobre 2020 avesse natura provvedimentale, poiché negava tale attestazione; la lesione si era quindi concretizzata con la nota impugnata, non con la precedente richiesta di integrazione del 2011. Nel merito, il Collegio ha accertato che le richieste documentali del 4 maggio 2010 erano state riscontrate con note protocollate il 10 maggio 2010, cui erano allegati i documenti richiesti, e che anche la richiesta dell'8 settembre 2011 era stata riscontrata con nota protocollata il 29 settembre 2011. Il diniego, fondato sull'asserita mancata risposta, è stato pertanto ritenuto viziato da difetto di istruttoria. Le ulteriori argomentazioni del Comune sui presupposti del silenzio-assenso sono state qualificate come integrazione postuma della motivazione, non ricavabile dal provvedimento impugnato. Tale integrazione non era consentita, non ricorrendo l'eccezione dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990: il provvedimento non poteva essere considerato vincolato e non era stato dimostrato che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, anche perché era mancato un completo confronto procedimentale sui documenti trasmessi e sulla necessità delle integrazioni. Il ricorso è stato accolto, la nota annullata e il Comune è stato obbligato a procedere a una nuova valutazione dell'istanza del 30 gennaio 2020. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 2-bis, l. 241/1990

    Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    Il TAR ha ritenuto che, pur essendo stato introdotto successivamente all'instaurazione del giudizio, il procedimento per ottenere l'attestazione del silenzio-assenso fosse già implicitamente ammissibile quale conseguenza logica e necessaria dell'istituto e delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del diniego è stata ritenuta inadeguata perché fondata sull'erronea affermazione della mancata risposta alle richieste documentali.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il divieto di integrazione postuma della motivazione può essere derogato soltanto quando l'amministrazione dimostri che si tratta di provvedimento vincolato e che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; tale dimostrazione è mancata nel caso concreto.

  • art. 47 d.P.R. 445/2000

    È richiamato dalla disciplina dell'attestazione sostitutiva del silenzio-assenso, senza ulteriore applicazione specifica nella decisione.

Massime di principio

  • La richiesta del privato volta a ottenere un'attestazione dell'intervenuto silenzio-assenso è ammissibile anche quando sia stata presentata prima dell'introduzione espressa della disciplina dell'attestazione, quale conseguenza logica dell'istituto del silenzio-assenso e dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
  • Il diniego dell'amministrazione di rilasciare l'attestazione del silenzio-assenso ha natura provvedimentale ed è autonomamente impugnabile; la lesione dell'interesse al rilascio dell'attestazione si realizza con tale diniego, non necessariamente con una precedente richiesta di integrazione documentale.
  • È viziato da difetto di istruttoria il diniego fondato sulla mancata produzione di documenti quando dagli atti risulti che il privato aveva riscontrato le richieste dell'amministrazione mediante documentazione protocollata e ricevuta dall'ufficio.
  • L'amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione del provvedimento impugnato mediante argomentazioni nuove sui presupposti del silenzio-assenso, salvo che dimostri, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, la natura vincolata del provvedimento e l'inevitabilità del suo contenuto.
  • Il confronto procedimentale necessario per verificare la completezza della documentazione e la configurabilità del silenzio-assenso non può essere recuperato per la prima volta in sede processuale.

Come è indicizzato

MaterieAgibilità e certificazioniTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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