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Sentenza

Sentenza n. 15925/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 2854 del 25.11.2024; - nonché del non conosciuto parere del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. trasmesso con nota prot. DGINTCO n. 12486 del 20 agosto 2024, e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 35917 del 20 agosto 2024, richiesto dalla ricorrente al fine di prenderne visione e non ancora inoltrato dalla competente autorità e di qualsiasi altro provvedimento non notificato a parte ricorrente né allegato al provvedimento quindi non conosciuto; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202413877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania come titolo valido per l’insegnamento specializzato su posto di sostegno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 25 novembre 2024 che ha concluso negativamente il procedimento di riconoscimento del titolo rumeno «Formazione di insegnanti itineranti e di sostegno per l’inclusione sociale ed educazionale delle persone con bisogni educativi speciali», conseguito il 5 luglio 2021 presso l’Università Dimitrie Cantemir di Tirgu Mures. Ha inoltre chiesto l’annullamento del parere del Ministero dell’Università e della Ricerca acquisito nel procedimento, non conosciuto dalla ricorrente, e degli ulteriori atti presupposti o connessi. Il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha conseguito il TFA X ciclo e la specializzazione italiana sul sostegno il 20 giugno 2026; ha inoltre rappresentato di essere inserita a pieno titolo in I fascia sostegno e di avere ottenuto un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la ricorrente ha conseguito il 20 giugno 2026 il titolo italiano di specializzazione sul sostegno presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, ottenendo così la specializzazione ambita. La decisione non esamina nel merito la legittimità del diniego ministeriale. Le spese sono state compensate in considerazione delle circostanze complessive e della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a., avendo la ricorrente ottenuto la specializzazione ambita in data 20 giugno 2026 con il conseguimento del titolo italiano di specializzazione sul sostegno (c.d. TFA) presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, come da documentazione in atti.

    Il conseguimento, durante il giudizio, della specializzazione italiana sul sostegno richiesta dalla ricorrente determina la sopravvenuta carenza dell’interesse a ottenere l’annullamento del diniego di riconoscimento del titolo estero e comporta l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La sopravvenuta acquisizione, durante il giudizio, del titolo professionale che il ricorrente mirava a ottenere mediante il riconoscimento di un titolo estero fa venir meno l’interesse concreto alla decisione sull’impugnazione del diniego e determina l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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