Sentenza n. 11562/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento a) della comunicazione Agea 12.12.2022 prot. n. AGEA.AGA.2022.50739, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 1999/2000, inviata al ricorrente a mezzo pec in data 14.12.2022 (doc. 1); b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 1999/2000” (indicata come “Allegato 1” del provvedimento impugnato).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte per il periodo 1999/2000
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA del 12 dicembre 2022, notificata il 14 dicembre 2022, con cui era stato ricalcolato il prelievo supplementare relativo alla campagna 1999/2000, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusi quelli concernenti il conteggio dei quantitativi di latte soggetti a prelievo, la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, poiché una sopravvenienza normativa ha previsto che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023 fossero prive di effetto e sostituite da nuove comunicazioni effettuate secondo la disciplina sopravvenuta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha rilevato che l'art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, ha privato ex lege di effetto le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, sostituendole con quelle adottate secondo la nuova disciplina. Poiché il provvedimento impugnato, notificato nel dicembre 2022, rientrava in tale previsione ed era divenuto inefficace, è venuto meno l'interesse del ricorrente alla decisione sul merito dell'impugnazione. Le spese sono state dichiarate irripetibili, con formula "nulla spese".
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito in l. 10 agosto 2023 n. 103
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione rende prive di effetto ex lege le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione e le sostituisce con nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta; ciò determina il venir meno dell'interesse alla decisione sulle impugnazioni relative alle comunicazioni ormai inefficaci.
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa priva ex lege di effetto l'atto amministrativo impugnato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso contro l'atto originario, con conseguente improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'inefficacia ex lege dell'atto impugnato, derivante da una disciplina normativa sopravvenuta, non comporta di per sé l'accoglimento nel merito della domanda di annullamento, ma determina l'improcedibilità del ricorso quando il ricorrente dichiari o risulti privo di ulteriore interesse alla decisione.
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